Certificazione energetica obbligatoria in altre regioni

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Dal 1° Luglio è cambiata la normativa sulla certificazione energetica. Dopo Toscana, Piemonte e Liguria, è divenuto obbligatorio presentare l’Attestato di Certificazione Energetica anche in Lombardia ed Emilia Romagna

Il mondo della Certificazione Energetica è da sempre caratterizzato da un grande fermento normativo a livello nazionale e regionale.
Dopo essere divenuta obbligatoria la certificazione del proprio immobile a Luglio 2009, a partire dal 1° luglio 2010 l’Ace dovrà essere presentato anche in caso di contratti di affitto (locazione) in Lombardia ed Emilia Romagna.
Le regioni in cui diventa obbligatorio redigere la Certificazione Energetica in caso di affitto diventano quindi Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte e Liguria, con peculiarità specifiche a livello regionale.

Nello specifico:

  • Emilia Romagna: il proprietario dell’immobile («locatore») dovrà consegnare all’inquilino («locatario» o «conduttore») l’Attestato di Certificazione Energetica relativo all’edificio o all’unità immobiliare, in copia dichiarata conforme all’originale in suo possesso. L’Attestato deve essere correttamente registrato nel sistema regionale Sace mentre non è previsto alcun obbligo di deposito.
    – Lombardia: l’attestato deve essere consegnato in originale o in copia conforme dal locatore al conduttore, sia nel caso di nuovo contratto sia nel caso di rinnovo (sia esso espresso o tacito).
    – Toscana: già dal 18 Marzo 2010 vi è obbligo di richiamare nell’atto di compravendita o di locazione gli estremi identificativi dell’attestato di certificazione energetica. Se non viene effettuata alcuna dichiarazione, l’immobile viene posto automaticamente in classe G.
    – Piemonte: il Piemonte ha stabilito già dal 1° ottobre 2009 l’obbligo di presentazione dell’Attestato di Certificazione Energetica anche nei casi di locazione.
    – Liguria: in caso di locazione è necessario far redigere l’Ace già da Maggio 2008, ma a partire da Novembre 2008 non vi è più l’obbligo di allegarlo in sede di definizione contrattuale.

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    (Fonte Ceo)