Una sentenza del Consiglio di Stato fornisce un parere al Presidente della Repubblica su un ricorso di una società immobiliare alberghiera di Taranto. Interessanti considerazioni sulla base delle quali si consiglia il respingimento del ricorso
Il Consiglio di Stato, I Sezione, ha formulato di recente un interessante parere al Presidente della Repubblica in merito ad un ricorso straordinario presentato da una società immobiliare alberghiera di Taranto.
La società è proprietaria di un compendio immobiliare a Taranto e lì ha realizzato due fabbricati destinati ad edilizia residenziale, regolarmente approvati, ed ha pure fatto istanza di condono per altre parti realizzate. I fabbricati, però, risultano in area boscata del Piano Paesaggistico Territoriale regionale (Pptr) e, per una piccola porzione, in «area di rispetto dei boschi».
La società ha impugnato il Pptr approvato nel 2015 (di qui il ricorso straordinario al Capo dello Stato per decorrenza dei termini ordinari di ricorso al Tar) contestando l’errore in cui sarebbe incorsa la Regione nella rilevazione cartografica del bene paesaggistico poiché, a suo dire, sarebbe in contrasto con l’effettivo stato dei luoghi. L’errore sarebbe dimostrato anche dal fatto che «la componente botanica di bosco è stata individuata persino in corrispondenza dei due fabbricati già compiutamente edificati». Ciò avrebbe violato alcuni articoli del Codice del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42/2004) e le norme che disciplinano la definizione di bosco (Decreto Legislativo n. 227/2001 ed ora Decreto Legislativo n. 34/2018). Il Consiglio di Stato, però, non è stato dello stesso avviso.
La massima Corte amministrativa ricorda che «il vincolo paesaggistico ex lege per le aree boscate presuppone, dunque, a monte la sussistenza in natura del bosco, così come definito dal legislatore, e a valle, in ragione della natura del vincolo, il provvedimento certativo adottato dall’autorità amministrativa competente che ne attesti con efficacia ex tunc l’effettiva esistenza».
Accogliendo le controdeduzioni della Regione Puglia, il Consiglio di Stato ha affermato che «le particelle di proprietà della società ricorrente non possono essere considerate avulse dall’intero contesto e che la zonizzazione come bosco o come area di rispetto dei boschi non è contraddetta dalla parziale assenza di vegetazione boschiva. La definizione normativa contenuta nelle norme sopra riportate assimila al bosco sia le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva, sia le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 mq che interrompono la continuità del bosco […]. Sul piano materiale — prosegue il Consiglio di Stato nel parere — è accertata la presenza della macchia mediterranea che il legislatore include nella nozione di bosco e sul piano logico-giuridico è necessario assimilare al bosco anche le aree vicine, per ricostituire e salvaguardare la continuità delle aree boscate. Pertanto, è del tutto coerente che, come provato dall’amministrazione regionale, l’area in questione sia gravata da un vincolo boschivo».
Nel caso di specie, l’area individuata come «bosco» è caratterizzata — afferma la Regione Puglia — dalla «presenza di diffusa macchia mediterranea dominata da cespugli di lentisco (Pistacia lentiscus) dalla tipica forma rotondeggiante accompagnati da altre specie tipiche della macchia mediterranea ben superiori al 20% di copertura della superficie», smentendo «sulla base dei rilievi fotografici, la circostanza dedotta dalla ricorrente che anche i fabbricati sono stati individuati come bosco». La questione non è di poco conto in una regione come la Puglia, la meno boscata d’Italia, dove, evidentemente, il Piano Paesaggistico si pone come vero e proprio unico argine di difesa dei pochi compendi boschivi in un periodo nel quale si sta espandendo una forte domanda di materiale legnoso per uso energetico e, ovviamente, di occupazione di suolo per edificazioni in aree paesaggisticamente e naturalisticamente rilevanti. Su queste basi, il Consiglio di Stato ha proposto al Presidente della Repubblica di respingere il ricorso.
Fabio Modesti