Due normative per le sostanze pericolose

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Il 2010 è un anno chiave per la registrazione (entro il 30 novembre), la notifica e le nuove modalità di classificazione delle sostanze

La normativa sulle sostanze (e miscele) ha avuto negli ultimi anni in Europa modifiche davvero sostanziali attraverso l’adozione di due Regolamenti Comunitari:

Reach – Registration Evaluation Autorization and restriction of Chemicals (Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), Regolamento 1907/2006/CE.

Clp – Classification Labelling and Packaging (Classificazione Etichettatura e Imballaggio), Regolamento 1272/2008/CE, che abrogano e sostituiscono: la Direttiva 67/548/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, la Direttiva 1999/45/CE riguardante la classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, la Direttiva 76/769/CEE su divieti e limitazioni di commercializzazione e uso nonché il Regolamento del Consiglio n. 793/93/CEE sul programma di valutazione e gestione del rischio delle sostanze esistenti in Europa al 1981.

Obiettivo di entrambi i regolamenti è quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. È stata inoltre introdotta l’inversione dell’onere della prova; infatti la responsabilità della valutazione dei rischi per l’ambiente e la salute, collegati in particolare alla produzione di sostanze chimiche, non ricade più sulle autorità pubbliche ma sull’industria nel suo complesso, che dovrà fornire dati, informazioni e valutazioni.

Uno dei principali scopi del nuovo sistema istituito è quello di incoraggiare e, in taluni casi, di garantire la sostituzione a termine delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni («very high concern») con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistono alternative economicamente e tecnicamente idonee.

La nuova normativa ha un impatto trasversale sui settori industriali poiché interessa sia i produttori sia gli utilizzatori di sostanze chimiche (dai produttori miscele chimiche fino ai fabbricanti dei manufatti più complessi). L’applicazione della normativa avverrà negli anni e sono previste azioni e tempi diversificati.

Per quanto riguarda Reach la prima scadenza temporale per la registrazione (se la sostanza è stata pre-registrata) è il 30 novembre 2010, scadenza entro la quale dovranno essere registrate:

a) sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE e fabbricate nella Comunità o importate, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1° giugno 2007

b) sostanze soggette a un regime transitorio, classificate come sostanze altamente tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare effetti a lungo termine negativi per l’ambiente acquatico (R50/53), a norma della direttiva 67/548/CEE, fabbricate nella Comunità o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate all’anno per fabbricante o importatore almeno una volta dopo il giugno 2007

c) sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate nella Comunità o importate, in quantitativi pari o superiori a 1.000 tonnellate all’anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo i il 1° giugno 2007.

La stessa data è una scadenza essenziale per il Clp. Infatti è la scadenza temporale in cui scatta l’obbligo di notificare all’Echa (Agenzia costituita ad Helsinky per l’applicazione di Reach e Clp) le classificazioni e le etichettature le sostanze pericolose, se non già registrate (Reach ha varie date di scadenza per la registrazione in funzione della quantità e pericolosità delle sostanze prodotte/importate: 30 novembre 2010; 1° giugno 2013; 1° giugno 2018), e di classificare, imballare ed etichettare le sostanze pericolose come descritto nel regolamento stesso, cioè usando nuovi criteri, nuove e diverse classi e indicazioni di pericolo, nuovi pittogrammi etc. (vedere anche Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2009).

Il misurarsi con le nuove «regole» contenute nel Clp comporterà un notevole impegno sia per i produttori/importatori/fornitori di sostanze, sia per i cosiddetti «utilizzatori professionali», cioè coloro che utilizzano le sostanze pericolose per il loro lavoro, sia per gli organi di controllo. Infatti i cambiamenti sono davvero radicali rispetto alla normativa precedente con conseguenti modifiche sostanziali delle etichette e dei contenuti delle Schede dei dati di sicurezza, relativamente alle quali è stato promulgato un regolamento apposito (n. 453 del 20 maggio 2010).

I criteri di classificazione sono spesso più rigorosi e anche diversi da quelli della normativa precedente (direttiva 67/548/CEE e modifiche e adeguamenti), i simboli di pericolo sono modificati: pittogrammi, e ne sono stati aggiunti dei nuovi, le frasi di rischio che conoscevamo scompaiono e al loro posto ci saranno le indicazioni di pericolo con diversa numerazione e diverse e nuove frasi descrittive dei pericoli, sono state inserite due possibili avvertenze: pericolo e attenzione, che a parità di categoria di pericolo indicano diversi livelli del pericolo stesso.

Invece le miscele pericolose (fino ad oggi dette preparati) potranno essere classificate ed etichettate con le precedenti modalità (direttiva 1999/45/CEE) fino al giugno del 2015.

Sono previste, classificazioni armonizzate a livello europeo per le sostanze appartenenti alle classi di pericolo più preoccupanti e di altre sostanze a seconda dei casi, che saranno inserite nella parte 3 dell’Allegato VI al Regolamento Clp, 1272/2008/CE, e che dovrebbero essere applicate da tutti i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di tali sostanze e di miscele contenenti tali sostanze.

Le classificazioni armonizzate erano in precedenza contenute nell’Allegato I alla Direttiva 67/548/CEE, che è stato ripreso all’interno dell’Allegato VI al CLP – tabella 3.2.

Il fabbricante, l’importatore e l’utilizzatore a valle dovrebbero in tal caso applicare la classificazione armonizzata e comunque procedere loro stessi alla classificazione solo per le restanti classi di pericolo o differenziazioni di classi di pericolo non armonizzate, nota H.

Ovviamente l’obbligo della classificazione rimane in carico al fabbricante/importatore /utilizzatore a valle per le sostanze pericolose (la maggioranza!) per le quali non c’è una classificazione armonizzata.

Verrà organizzato (presso Echa) e poi reso consultabile on line un Inventario delle classificazioni e delle etichettature (1° giugno 2011), che riguarderà le sostanze soggette all’obbligo di registrazione e quelle notificate (classificate ed etichettate) come sostanze pericolose e che sono immesse sul mercato in quanto tali o in quanto componenti di una miscela classificata come pericolosa. Ogni fabbricante, produttore di articoli o importatore che immette sul mercato una sostanza dovrà (vedi punto precedente) notificare all’Echa, se non sono state comunicate quale parte della registrazione, informazioni sull’identità del fabbricante, del produttore di articoli o ancora dell’importatore responsabile dell’immissione sul mercato della o delle sostanze. Deve essere notificata l’identità della o delle sostanze, nonché la classe di pericolo delle stesse, l’etichetta di pericolo e gli eventuali limiti di concentrazione specifici. Quando potesse verificarsi che nell’inventario vi siano più voci per la stessa sostanza, i notificanti e i dichiaranti si adoperano per accordarsi su una singola voce, da inserire nell’inventario.

Situazione nazionale

Nello scorso ottobre è stato siglato l’Accordo (G.U. n. 285 del 7-12-2009), ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento Reach. L’accordo sancisce la programmazione e l’organizzazione dei controlli ufficiali, e le relative linee di indirizzo inerenti l’attuazione del regolamento Reach sono disciplinate in conformità delle disposizioni contenute nell’allegato A, parte integrante dell’accordo e nel rispetto della normativa concernente la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele Clp.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’Accordo, le regioni e le province autonome, nell’ambito della propria organizzazione e legislazione, dovrebbero aver individuato l’Autorità per i controlli sul Reach e le articolazioni organizzative territoriali che effettuano il controllo e dato contestualmente comunicazione all’Autorità competente nazionale.

Diverse Regioni hanno già deliberato in merito all’Autorità competente per i controlli su Reach, la Regione Toscana ha adottato la Delibera G.M. 346 del 22/03/2010 «Reg. CE 1907/2006. Recepimento dell’Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 29/10/2009. Istituzione del coordinamento regionale per la sicurezza chimica».

È stato emanato a livello nazionale il D.lgs. n. 133 del 14-09-2009 contenente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, nonché le sanzioni relative alle schede dei dati di sicurezza, normate dall’articolo 31 e dall’Allegato II di Reach.

Le Regioni si sono adoperate per formare in modo uniforme a livello nazionale operatori delle ASL e delle Arpa con un corso che si è svolto, con gli stessi contenuti e gli stessi docenti, al nord, al centro e al sud.

Reach riguarda la produzione, l’importazione e la circolazione di tutte le sostanze chimiche in Europa. Disegna una rete informativa che copre l’intero ciclo di vita della sostanza chimica e ne descrive tutto il percorso. A produttori e a importatori spetta l’onere di effettuare test sulle sostanze per verificarne l’eventuale nocività e di registrarle presso l’Echa di Helsinki. Anche l’Utilizzatore a valle delle sostanze e il distributore hanno un ruolo nel nuovo sistema. Infatti devono verificare che le sostanze che entrano nei loro processi, produttivi o distributivi, vengano usate e maneggiate secondo gli usi previsti dal produttore/importatore. In caso contrario, rivolgendosi al fabbricante otterranno la valutazione del rischio relativa allo specifico scenario di esposizione. Entro il 30 novembre 2010 devono essere registrate diverse sostanze.

Clp, Classification Labelling and Packaging, contiene le regole per determinare se una sostanza o miscela presenta proprietà che obblighino a classificarla come pericolosa. La valutazione della pericolosità è il processo attraverso il quale vengono valutate le informazioni relative alle proprietà intrinseche di una sostanza o miscela per determinarne la possibilità di essere pericolose per la salute umana o l’ambiente. L’etichettatura di pericolo consente di comunicare la classificazione del pericolo all’utilizzatore di una sostanza o miscela, di avvisare l’utilizzatore della presenza di un pericolo e della necessità di evitare le esposizioni e i rischi da esso derivanti. Il Regolamento Clp stabilisce norme generali relative all’imballaggio, che garantiscono la sicurezza delle forniture delle sostanze e delle miscele pericolose e introduce in Europa il sistema di classificazione Ghs (Globally Harmonized System) delle sostanze e delle miscele pericolose. Il Ghs, come suggerisce l’acronimo, ha l’obiettivo di armonizzare a livello mondiale le regolamentazioni in materia, facilitando ulteriormente la libera circolazione delle merci.

(Fonte Arpat, Testo a cura di AnnaRosa Scarpelli)