Il Tar Puglia, Sezione di Lecce, con una sentenza pubblicata il 4 maggio scorso, si è espresso in un contenzioso che riguarda la possibile edificabilità di suoli in area boscata tipizzati dallo strumento urbanistico comunale (di Pulsano – TA -) come zona «C» di espansione per una superficie vicina ai 4 ettari in località «Bosco Caggioni»
Questa volta è stato il Tar Puglia, Sezione di Lecce, con una sentenza pubblicata il 4 maggio scorso, ad esprimersi in un contenzioso che riguarda la possibile edificabilità di suoli in area boscata tipizzati dallo strumento urbanistico comunale (di Pulsano – TA -) come zona «C» di espansione (in particolare Ct31) per una superficie vicina ai 4 ettari in località «Bosco Caggioni», un toponimo che, come si vedrà, sprigionerà tutta la sua essenza.
I proprietari di alcuni suoli hanno presentato al Comune di Pulsano un Piano urbanistico esecutivo (Pue) ai sensi dello strumento urbanistico comunale peraltro da poco entrato in vigore anche se non adeguato al Piano paesaggistico regionale (Pptr). Il Comune ha disposto che i proponenti attivassero la procedura di valutazione ambientale strategica (Vas). Nel corso di questa procedura ed a seguito di un sopralluogo, il Servizio Paesaggio della Regione Puglia ha verificato che quel territorio con quel toponimo era effettivamente un’area boschiva a pino d’Aleppo e macchia mediterranea, ancorché non individuato testualmente e cartograficamente tra i beni «aree boschive» del Pptr. In fretta e furia, quindi, la Regione ha provveduto alla correzione dell’errore integrando quell’area boscata nel Pptr. Peraltro, il Comune di Pulsano ha in corso di riapprovazione il Piano urbanistico annullato dal Consiglio di Stato su ricorso della stessa Regione Puglia e, comunque, non lo ha ancora adeguato al Pptr.
Contro il provvedimento regionale il ricorso dei privati proprietari dei suoli. Quel che in sintesi sostiene il Tar, accogliendo le tesi della Regione, è che l’amministrazione regionale «pur avendo preso atto della sussistenza del Comparto Ct31 ha rilevato che l’area in questione, anche se in epoca risalente era stata esclusa dalle limitazioni all’edificazione di cui all’art. 51 della L.R. n. 56/1980, in seguito alla legislazione sopravvenuta (i.e. D. Lgs.n.42/2004) non poteva più essere esclusa dalle componenti paesaggistiche, non ricadendo nelle ipotesi di deroga previste dall’art.142 comma 2 del D. Lgs. n. 42/2004 […], avuto riguardo allo stato dei luoghi interessati da componenti boschive.
«Pertanto, alla pianificazione paesaggistica non può attribuirsi portata costitutiva del regime vincolistico, essendone stata viceversa operata una mera ricognizione e dettata la normativa d’uso, sicché detto vincolo opera senza necessità di alcun recepimento in atti, cartografie, strumenti urbanistici, come chiarito dal costante insegnamento della giurisprudenza […]. Ne consegue — afferma ancora il Tar pugliese —, l’irrilevanza delle previsioni (peraltro solo urbanistiche) dello strumento urbanistico generale del Comune di Pulsano, dovendo essere rispettato il rapporto di gerarchia tra il Piano paesaggistico e tutti gli altri piani territoriali urbanistici e la attività di pianificazione urbanistica del relativo territorio».
Insomma, un bosco esiste e va tutelato al di là della sua individuazione cartografica e formale. Ricorda, poi, il Tar «che deve qualificarsi come bosco ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea[…], con la conseguenza che è irrilevante l’eventuale circostanza che il singolo suolo possa essere “privo di significative emergenze geologiche e naturalistiche”, posto che le valutazioni vanno riferite all’intera formazione boschiva, che nella specie è amplissima, senza possibilità di operare artificiosi frazionamenti, in ragione del diverso assetto proprietario o delle situazioni catastali».
Infine, «non spetta al proprietario dell’area procedere ad una soggettiva valutazione delle caratteristiche della vegetazione al fine di individuarne la riconducibilità alla definizione di “macchia mediterranea”. La formulazione letterale della definizione di cui al Decreto Legislativo 18 maggio del 2001, n. 227 (oggi nel testo unico forestale decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 n.d.r.), fa rientrare nella nozione di bosco sia la vegetazione arborea, sia la macchia mediterranea come tale, indipendentemente dal suo carattere arboreo o arbustivo […], sicché non si dovrebbe più distinguere tra “macchia alta”, di predominanza arborea, e “macchia bassa”, di natura arbustiva».
Fabio Modesti