Ecco il punto su di una tipologia di aziende nelle quali c’è una probabilità di accadimento di incidenti molto bassa ma con danni potenziali gravissimi con conseguenze anche fuori dal
perimetro dello stabilimento
Nel quadro complesso delle problematiche inerenti il rischio industriale, che comprende come sottoinsiemi i rischi cosiddetti specifici (legati a fattori chimici e fisici) ed i rischi
cosiddetti convenzionali (legati ad apparecchi ed impianti ed al loro utilizzo), il rischio di incidente rilevante potrebbe essere assimilato sia ai rischi specifici che contemporaneamente ai rischi convenzionali, in realtà è fortemente caratterizzato, con riferimento ad eventi incidentali quali un’emissione di sostanze tossiche, un incendio o un’esplosione, da una probabilità di accadimento molto bassa ma danni potenziali gravissimi con conseguenze anche fuori dal perimetro dello stabilimento.
Rischio di incidente rilevante e compiti di Arpat
Il concetto di rischio di incidente rilevante è contenuto nella Direttiva 96/82/CE così come modificata ed integrata dalla Direttiva 2003/105/Ce, ed è strettamente connesso alla presenza in azienda (per vari scopi: stoccaggio, utilizzo, produzione) di sostanze pericolose. Uno stabilimento sarà quindi assoggettabile alla «Direttiva Seveso» (dal nome del comune lombardo dove, nel luglio del 1976, avvenne un incidente rilevante divenuto un caso «storico») se detiene o utilizza sostanze pericolose al di sopra di soglie quantitative esattamente definite dalla normativa.
In particolare:
? per gli stabilimenti di «fascia inferiore» (quantità di
sostanze inferiori alle soglie di cui all’All. 1 parti 1 e 2
colonna 3 ma superiori alle soglie di cui all’All. 1 parti 1 e
2 colonna 2) si applicano le disposizioni di cui agli: artt.
6 e 7 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. (recepimento della Direttiva
Seveso in Italia) con obbligo per i gestori di redigere e inviare a vari enti, fra cui i Comuni, Notifica e Scheda di informazione alla popolazione, di dotarsi di una idonea analisi dei rischi di incidente rilevante, di adottare una Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e di attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza.
? Per gli upper tiers o art. 8, cioè per gli stabilimenti che eccedono le soglie di quantità di sostanze sopra richiamate è anche prevista, in aggiunta agli obblighi dell’articolo 6, la redazione di un Rapporto di Sicurezza.
Il D.Lgs 238/05, che modifica il D.Lgs 334/99 e s.m.i., introduce inoltre l’obbligo di redigere un Piano di Emergenza Esterno (Pee) anche per stabilimenti in art.6 oltre che per gli impianti di cui gli art.8 come da normativa precedente.
In Toscana sono presenti in totale 53 stabilimenti soggetti alla «Seveso»: 25 aziende art.6 e 28 in art.8, che risultano appartenere principalmente alle seguenti tipologie: produzione e deposito di prodotti petroliferi, depositi di esplosivi, depositi di gas, industrie chimiche (sintesi di principi attivi per il settore farmaceutico, produzione materie prime per settore ceramico, produzione resine sintetiche, polimeri, plastiche, chimica di base), produzione stoccaggio gas tecnici, depositi di fitofarmaci
I compiti di Arpat in materia di aziende a rischio di incidente rilevante sono sinteticamente:
? Istruttorie tecniche sui Rapporti di Sicurezza (art.21);
? Misure di controllo [Verifiche Ispettive, art.25];
? Supporto tecnico per la Pianificazione di emergenza esterna (art.20);
? Partecipazione Comitato Tecnico Regionale sui grandi rischi
? Supporto ai comuni per la pianificazione territoriale
Per le province di Firenze, Prato, Pistoia, Siena ed Arezzo è competente l’Unità Operativa Impatti e
tecnologie dei sistemi produttivi – Uo Itsp – del Dipartimento Provinciale Arpat di Firenze, per le
altre province toscane la Uo Itsp del Dipartimento Arpat di Pisa.
Informazione alla popolazione
Il D.Lgs 334/99 e s.m.i. disciplina in maniera organica all’art.22 i compiti in capo alle Regioni ed ai Comuni in merito all’informazione alla popolazione, residente nei comuni con presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante. In particolare la Regione provvede affinché il rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 sia accessibile alla popolazione interessata, eventualmente privato delle informazioni
riservate di carattere industriale, commerciale o personale o che si riferiscono alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. Il Comune, ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica deve portare tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore, utilizzando la Scheda di informazione alla popolazione (All.V D.Lgs 334/99 e s.m.i. ). Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente sono fornite dal Comune alle persone che possono essere coinvolte dagli effetti ipotizzati a seguito di un eventuale incidente rilevante, con obbligo di periodico riesame e disponibilità permanente al pubblico.
Consultazione della popolazione
Ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. la popolazione
interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di:
a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all’articolo 9 [nuovi stabilimenti soggetti alla redazione
del Rapporto di Sicurezza];
b) modifiche di cui all’articolo 10, quando tali modifiche sono soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio [modifiche con Aggravio del preesistente livello di rischio];
c) creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno
agli stabilimenti esistenti.
Il suddetto parere è espresso nell’ambito del procedimento
di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento
di valutazione di impatto ambientale.
Pianificazione di emergenza esterna
Al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti
rilevanti, il Prefetto, d’intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, previa consultazione della popolazione predispone
il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina
l’attuazione. Il piano è predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne
gli effetti e limitarne i danni per l’uomo, per l’ambiente
e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l’uomo
e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in
particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l’organizzazione di protezione civile;
c) informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali
competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino
e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
Anche per il Pee vige l’obbligo di riesame triennale e revisione
a seguito di modifiche dello stabilimento.
Rischio da sostanze chimiche e stabilimenti «non-Seveso»
L’applicazione della «Seveso» è definita per soglie di quantità
di sostanze pericolose detenute dalle aziende. E’ comunque
doveroso considerare il rischio potenziale di incidente legato
ad un’azienda che detenga ed utilizzi sostanze pericolose in
quantità comunque significative anche se numericamente al di
sotto delle quantità limite definite da tale normativa.
Il legislatore italiano ha deciso di essere maggiormente cautelativo rispetto al livello europeo definendo gli stabilimenti
soggetti all’art. 5 i quali oltre a prendere tutte le misure idonee
a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze
per l’uomo e per l’ambiente, obbligo previsto per tutti
i gestori, devono integrare l’ analisi di rischio «Seveso» all’interno del documento di valutazione dei rischi, previsto ai sensi della normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale norma, pur lodevole, risulta parziale non prevedendo esplicitamente obblighi di controllo e specifiche sanzioni d applicare.
L’elevata frequenza di incidenti anche gravi in stabilimenti
non ricadenti sotto la Direttiva «Seveso» pone le premesse
per una futura estensione dell’approccio al concetto di rischio
di incidente rilevante anche a stabilimenti che per tipo di
attività, sostanze detenute e condizioni al contorno presentano
una specifica criticità incidentale.