Una procedura elaborata dai due Enti proposta ai Comuni utile per disporre, in maniera snella e secondo la normativa vigente, di elementi per la valutazione del rischio connesso con la presenza di tali manufatti. Una nuova pagina dedicata all’amianto nella sezione «Risposte a domande frequenti» del sito web
Negli ultimi due anni si è verificato un incremento delle segnalazioni provenienti da privati cittadini del territorio fiorentino inerenti manufatti in cemento amianto.
Arpat Firenze ed Asl 10, hanno lavorato insieme per proporre ai Sindaci, quali autorità competenti in tema di tutela e protezione della salute della popolazione e della gestione del territorio, una procedura utile per disporre, in maniera snella e secondo la normativa vigente, di elementi per la valutazione del rischio connesso con la presenza di tali manufatti.
La proposta è stata posta all’attenzione dei comuni della provincia fiorentina, appartenenti al bacino di competenza della Asl 10, fra la fine del 2009 e gli inizi 2010. Nei tre incontri svoltisi presso il dipartimento Arpat di Firenze sono stati affrontati e discussi aspetti normativi e tecnici, le problematiche gestionali che ricadono sui vari soggetti coinvolti e recepite le proposte e le necessità dei Comuni partecipanti.
Al termine degli incontri è stata inviata a tutti i comuni una proposta di procedura che ha le sue fondamenta in aspetti tecnici e normativi nonché nelle competenze delle singole strutture che possiamo così riassumere.
Il cemento-amianto detto anche fibrocemento o, dal nome del più diffuso prodotto commerciale «Eternit», è un materiale compatto realizzato con una miscela di cemento e fibre di amianto, costituito prevalentemente da crisotilo, ma anche da crocidolite ed amosite complessivamente in quantità pari a circa il 15% in peso. Il materiale ha un’elevata resistenza alla corrosione, alla temperatura e all’usura.
La presenza di manufatti in cemento-amianto (m.c.a.) non costituisce di per sé rischio per la salute dei cittadini e/o per la tutela ambientale, in quanto il rischio dipende dalla probabilità di una dispersione di fibre amiantifere in aria e/o nel suolo. La probabilità della cessione è a sua volta connessa alla perdita di compattezza del m.c.a., il che si realizza o per una lunga (alcuni decenni) esposizione agli agenti atmosferici e/o per danneggiamento ad opera dell’uomo. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso è improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre.
Il materiale posto attualmente in opera ha una vetustà di almeno sedici anni dato che ne è stata proibita la vendita dal 1994, ma la maggior parte dei manufatti almeno nell’area fiorentina hanno un’età superiore ai 30 anni.
Dato che la possibilità di cessione è correlata alla manutenzione del manufatto stesso l’esame di tale stato rappresenta la migliore valutazione del potenziale rilascio di fibre.
La normativa di settore, ed in particolare il D.M. 06.09.94 «Norme e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto prevede che una tale valutazione, che è applicabile a qualsiasi manufatto in cemento amianto, è obbligatoria per il proprietario dell’immobile o il titolare della attività che vi si svolge, che deve prevedere ed eseguire un programma di controllo e manutenzione come previsto al punto 4a del D.M. menzionato.
All’interno di questo obbligo si inserisce la Delibera del Consiglio regionale toscano C.R.T. n. 102 del 8 aprile 1997, che dopo il punto 9 alla parte II disciplina le modalità per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto applicabile a qualsiasi copertura definendo la modalità di calcolo dell’«indice di valutazione delle coperture esterne in cemento amianto». L’indice comunque può essere calcolato anche facendo riferimento ad altre procedure tecniche validate a livello nazionale ed internazionale.
Dagli esiti delle valutazioni sopra dette il proprietario giunge a delineare le modalità di intervento sul manufatto di proprietà che possono andare dalla mancanza di necessità di interventi nel caso lo stato del manufatto sia buono fino alla rimozione nel caso di stato pessimo.
La procedura inviata ai sindaci propone loro un iter procedurale per il recupero di queste valutazioni qualora si tratti di edifici civili o per il trasferimento della segnalazione alla U.F. Pisll nel caso di ambienti di lavoro. Arpat ed Asl rimangono a disposizione delle Amministrazioni comunali per la verifica di merito di alcune di queste valutazioni da identificarsi secondo criteri che tengono presente l’ottimale uso delle risorse e un’adeguata valutazione dell’ipotetica estensione del rischio e della sua intensità nel territorio provinciale in esame.
Completano la proposta i fac-simili per la richiesta delle valutazioni di cui al DM sopra detto.
Su richiesta di alcuni comuni Arpat, provincia di Firenze e d Asl 10 hanno inoltre predisposto in bozza la parte tecnica di un possibile regolamento da adottare a livello comunale per la identificazione e gestione di manufatti contenenti amianto in strutture in manutenzione/ristrutturazione/demolizione allo scopo di recuperare informazioni e valutazioni sui manufatti contenenti amianto almeno nei casi in cui le strutture che li contengono debbano essere sottoposte ad interventi di conservazione con la finalità di evitarne l’abbandono indiscriminato.
Sul sito di Arpat sono disponibili indicazioni operative nella sezione «
(Fonte Arpat, Testo a cura di Sandra Botticelli)