Altre sostanze considerate «estremamente preoccupanti»

646
Tempo di lettura: 4 minuti

L’Agenzia europea ha inserito nella «Candidate list» altre 8 sostanze perché risultate come possibili cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, portando il totale delle sostanze a 46

L’Echa, Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha inserito nella «Candidate list» altre 8 sostanze Svhc (Substances of very hight concern, sostanze estremamente preoccupanti) perché sono risultate come possibili cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, portando il totale delle sostanze a 46.

Queste 8 sostanze individuate sono: il  Cobalt(II) sulphate, il Cobalt(II) dinitrate, il Cobalt (II) carbonate e il Cobalt(II) diacetate, risultati cancerogeni e tossici per la riproduzione; il 2-Methoxyethanol e il 2-Ethoxyethanol, tossici per la riproduzione; Chromium trioxide, cancerogeno e mutageno; e gli acidi generati dal chromium trioxide e dai sui oligomeri (gruppi contenenti:Chromic acid, Dichromic acid, Oligomers of chromic acid and dichromic acid) risultati cancerogeni. Qualsiasi decisione riguardo la necessità di sottoporre tali sostanze ad autorizzazione sarà successivamente presa dall’Echa.

«Il fornitore di un articolo contenente una sostanza “estremamente preoccupante”, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso/peso, fornisce al destinatario dell’articolo informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza» (Art.33).

«Dal 2011 ogni produttore o importatore di articoli notifica all’Agenzia la presenza di una sostanza Svhc se sono soddisfatte le due seguenti condizioni: la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all’anno per produttore o importatore; la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso» (Art.7.2).

Perché pericolose

Nella «Candidate list» vengono quindi inserite tutte le sostanze che vengono definite come «sostanze estremamente preoccupanti (Svhc)». Tali sostanze, che l’Echa aggiunge periodicamente all’elenco dell’Allegato XIV del Regolamento Reach, una volta incluse in tale elenco l’uso sarà successivamente regolamentato dalla Commissione europea tramite «l’autorizzazione». Infatti a seguito di tale iscrizione le imprese potrebbero avere immediati obblighi di legge e quindi essere obbligate a non usarle in base al regolamento stabilito dalla CE a partire da una certa data (detta «data di scadenza») a meno che all’impresa non venga concessa, appunto, un’autorizzazione.

Le Svhc sono sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (Cmr), classificate nella categoria 1 o 2, persistenti, bioaccumulabili e tossiche (Pbt) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri indicati nell’Allegato XIII del Regolamento Reach, e per le quali, o per le quali, sono scientificamente comprovati, caso per caso, effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente pari a quelli descritti sopra. E solo per queste sostanze è necessario l’autorizzazione.

Il regolamento Reach (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione delle sostanze chimiche) è entrato in vigore nel giugno  2007 per migliorare la precedente normativa europea in materia di sostanze chimiche, e nel giugno 2008 è entrato nella sua fase operativa: il portale Reach-It, creato all’interno del sito dell’Echa, è lo strumento che consente alle imprese di trasmettere all’Agenzia europea per le sostanze chimiche i propri dossier per le procedure di pre-registrazione e registrazione.

Questo nuovo ordinamento legislativo ha l’obiettivo di rafforzare la protezione della salute umana e dell’ambiente dagli effetti nocivi delle sostanze chimiche in Ue, e migliorare allo stesso tempo le capacità di innovazione delle industrie chimiche europee e la conoscenza dei pericoli e dei rischi che derivano dalle sostanze chimiche già esistenti, in quanto il Reach impone ai produttori e importatori di tali sostanze di valutare e gestire i rischi che alcune sostanze chimiche possono comportare per la salute umana e l’ambiente.

Il 30 novembre scorso si è conclusa la prima fase della «Registrazione» Reach, che ha visto la presentazione di oltre 20.000 dossier all’Echa e la registrazione di 3.400 sostanze.

I meccanismi di protezione della salute

Il prossimo step sarà nel 2012, con la revisione del Regolamento Reach e il controllo della funzionalità dell’Echa, seguito dalla seconda fase della Registrazione che si concluderà il 31 maggio 2013.

Ormai i meccanismi di attuazione di questo regolamento sono definiti e anno dopo anno condizionano tutte le imprese grandi e piccole dei Paesi Membri per creare un sistema sempre più sostenibile e comprensibile a tutti.

Per favorire il commercio mondiale e tutelare la salute umana e l’ambiente (in un periodo di 12 anni), nell’ambito delle Nazioni Unite sono stati definiti con attenzione «criteri armonizzati per la classificazione e l’etichettatura e principi generali per la loro applicazione», ed è stato quindi definito il regolamento Clp «Classification, labelling and packaging» (CE n. 1272/2008), entrato in vigore a gennaio 2009 negli Stati membri dell’Unione europea.

Tutte le industrie che immettono sostanze chimiche nel mercato europeo devono soddisfare i requisiti minimi sanciti da tale regolamento, e le sostanze devono essere obbligatoriamente classificate in base a classi e categorie specifiche di rischio ed etichettate di conseguenza con pittogrammi a seconda del testo riportato (pericolo, avvertenze, indicazione e consigli utili). Molte disposizioni di questo  regolamento sono legate alle disposizioni del regolamento Reach.

Dallo scorso 1° dicembre 2010le sostanze dovranno essere obbligatoriamente classificate e etichettate secondo Clp, mentre per le miscele sarà obbligatoria la classificazione secondo il sistema vigente e volontaria quella secondo Clp fino al 1° giugno 2015, data in cui il sistema Clp diventerà completamente obbligatorio.

Così detersivi, vernici, insetticidi, dispositivi medici e i prodotti chimici in generale presenteranno in etichetta il simbolo di pericolo. L’avviso ai consumatori consisterà in un simbolo d’allerta e consigli di prudenza incorniciati in un rombo, in cui il responsabile dell’immissione in commercio comunica il pericolo della sostanza chimica.

Questo sistema di etichettatura fa sì che i dati presenti siano completi per l’utente finale e corredati di tutte le informazioni sugli accorgimenti da prendere per la tutela della salute umana e dell’ambientale.

Il Clp si rivolge anche alle piccole imprese, a differenza del Reach che si rivolge solo alle grandi aziende, e quindi ad un maggior numero di fabbriche che immettendo sul mercato una nuova sostanza pericolosa, devono notificarlo all’Echa entro un mese. Finita la raccolta dei dati l’Agenzia europea pubblicherà un inventario della classificazione e dell’etichettatura.

Una volta che tali proprietà sono individuate e le sostanze o miscele vengono classificate di conseguenza i produttori, i fabbricanti, i distributori di sostanze e miscele e i grossisti nonché gli importatori di taluni articoli specifici, devono comunicare i pericoli identificati di tali sostanze o miscele ad altri soggetti della catena d’approvvigionamento, fra cui i consumatori.

La divulgazione di tali regolamenti è un punto cruciale nella messa in atto di tale cambiamento nel settore industriale, infatti e a tale scopo vengono organizzati molti semiari e convegni per informare tutti i fruitori di tali sostanze, dal produttore al grossista fino all’utilizzatore finale riguardo alla loro responsabilità nei confronti della nuova regolamentazione e all’importanza di trattare tali sostanze con estrema meticolosità.