Si tratta di un testo normativo molto minuzioso, che fissa limitazioni numeriche alla detenzione di cani e gatti sia in ambiente domestico sia in esterno, che disciplina la cura di questi animali descrivendone limiti alla detenzioni, obblighi e divieti, nonché regole per il trasporto su mezzi pubblici e privati
La giunta regionale della regione autonoma Valle d’Aosta, con delibera n. 1731 del 24 agosto 2012, ha approvato le linee guida regionali per la tutela degli animali d’affezione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.r. n. 37/2010, inerente «Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione e abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14».
Tali linee guida, derivate dal diretto coinvolgimento dell’ordine dei medici veterinari della provincia di Aosta, vedono, fra le altre cose, un’importante valorizzazione del medico veterinario esperto in medicina comportamentale, così come definito dalla Fnovi (Federazione nazionale ordini veterinari italiani). A questo proposito, è stato previsto che i programmi di Taa (Terapia assistita dagli animali), Aaa (Attività assistita dagli animali) e Eaa (Educazione assistita dagli animali), siano predisposti e realizzati da équipe multidisciplinari di lavoro, costituite da figure qualificate in funzione della tipologia progettuale, al cui interno deve essere sempre presente la figura del Medico Veterinario.
L’Ordine valdostano ha espresso particolare soddisfazione per le varie proposte integralmente recepite nel documento che ha, come obiettivo, quello di tutelare la salute pubblica ed il benessere delle specie animali coinvolte.
Si tratta di un testo normativo molto minuzioso, che fissa limitazioni numeriche alla detenzione di cani e gatti sia in ambiente domestico sia in esterno, che disciplina la cura di questi animali descrivendone limiti alla detenzioni, obblighi e divieti, nonché regole per il trasporto su mezzi pubblici e privati.
Particolare risalto viene dato alla lotta contro il randagismo, gli avvelenamenti e l’accattonaggio con gli animali.
Fra le novità, il comma 1 dell’articolo 11 recita: È fatto assoluto divieto su tutto il territorio regionale di offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio per vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili, stando a sottolineare che, ai fini della detenzione di un animale, in quanto essere vivente con esigenze proprie, occorre sempre effettuare una scelta consapevole.
Viene poi ampiamente regolamentata la partecipazione degli animali a fiere, mostre, esposizioni, spettacoli, competizioni, esibizioni, gare, intrattenimenti, manifestazioni ed attività economiche, tenendo conto dei principi relativi al benessere animale.
Infine vengono toccati anche i temi attinenti la salute degli animali d’affezione, con particolare riguardo verso le strutture di ricovero, ma anche relativamente alla costruzione dei cimiteri, alla cremazione ed all’interro delle spoglie.
L’auspicio è che tali linee guida, così dettagliate, possano essere d’esempio anche per altre regioni, andando a colmare un vuoto normativo che attualmente non sempre garantisce il rispetto e la tutela dei diritti di questi animali.