Nuovo decreto sulla qualità dell’aria

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Rivede il concetto di «valore limite», sopprimendo il riferimento alle conoscenze relative alle migliori tecnologie sostenibili. Viene inoltre soppressa gran parte della definizione di «misurazioni indicative», per renderla esattamente identica a quella della direttiva comunitaria

Entrerà in vigore il 12 febbraio il nuovo decreto che modifica il precedente 155/2010 relativo alla qualità dell’aria.
Il Decreto 250 del 24/12/2012 introduce modifiche che nascono dall’esigenza di superare alcune problematicità emerse nel corso della prima applicazione del Dlgs 155/2010, in riferimento anche all’esito del confronto tecnico tra il ministero dell’Ambiente e le amministrazioni competenti in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria.
Il provvedimento, senza alterare la disciplina sostanziale del decreto 155, cerca di colmare carenze normative o correggere disposizioni che sono risultate particolarmente problematiche nel corso della loro applicazione. L’obiettivo è dunque quello di arrivare ad un sistematico recepimento della normativa comunitaria ed assicurare un migliore raccordo fra regioni e province autonome ed il ministero dell’Ambiente. Ricordiamo infatti che il Dlgs 155/2010 prevedeva la zonizzazione del territorio da parte delle Regioni, al fine di assicurare uniformità nella gestione della qualità dell’aria a livello nazionale.

Composto da 20 articoli ed un allegato, il Decreto pone, in particolare, queste modifiche.
L’articolo 1 garantisce una maggiore coerenza con alcune definizioni contenute nelle direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE. Rivede, ad esempio, il concetto di «valore limite», sopprimendo il riferimento alle conoscenze relative alle migliori tecnologie sostenibili. Il valore limite è ora definito come il «livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato».
Viene inoltre soppressa gran parte della definizione di «misurazioni indicative», al fine di renderla esattamente identica a quella della direttiva comunitaria. In tal modo, nella definizione rientrano anche «le misure fatte con campionatori passivi». L’articolo chiarisce, inoltre, come le attività di controllo della corretta applicazione delle procedure di qualità costituiscono una parte essenziale delle procedure stesse e non un elemento a sé stante.
La modifica principale proposta dall’articolo 2 prevede lo slittamento del termine di presentazione (al Ministero, all’Ispra e all’Enea), da parte delle regioni, di un progetto di adeguamento della propria rete di misura.
L’articolo 3 elimina il vincolo di appartenenza delle stazioni di misurazione alle reti regionali.
L’articolo 4 modifica in più parti l’art. 8 del D.Lgs. 155/2010 relativo alle stazioni di misurazione dell’ozono e dei suoi precursori. La modifica principale è quella che prevede che i decreti interministeriali di individuazione delle stazioni di misurazione dovranno disciplinare anche tempi e modalità di messa a disposizione dei dati e delle informazioni alle regioni e alle province autonome. Queste stazioni rispondono infatti ad un’esigenza di monitoraggio e valutazione degli inquinanti di natura sovra-regionale.
L’articolo 5 modifica l’art. 9 del Decreto 155, che prevedeva l’adozione di misure di carattere nazionale nel caso in cui, su richiesta di una o più regioni o province autonome, risultasse che le possibili misure regionali non fossero in grado di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree influenzate da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa. Il nuovo articolo precisa quindi che (nell’ambito del Coordinamento tra Ministero, Regioni e autorità competenti in materia aria ambiente) la Regione deve fornire apposita documentazione tecnica a sostegno della propria richiesta.
L’articolo 6 sopprime l’ipotesi che i sindaci possano comunque vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni (il cosiddetto bollino blu).
L’articolo 9 introduce il parere della Conferenza unificata nell’iter di emanazione dei decreti volti a definire le procedure di garanzia di qualità e per l’approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell’aria. Inoltre viene chiarito, da un lato, il ruolo di supporto tecnico di Ispra e, dall’altro, la funzione delle linee guida emanate da Ispra. Attribuisce la competenza al rilascio delle approvazioni degli strumenti di campionamento, oltre che ai laboratori previsti dal Dlgs 155, anche a Ispra e Cnr. Ispra viene inoltre individuato come unico soggetto per la realizzazione dei programmi di intercalibrazione.
L’articolo 10 include nell’elenco delle informazioni che le amministrazioni devono diffondere al pubblico i progetti di zonizzazione e classificazione del territorio, i progetti di adeguamento della rete e la documentazione inerente la scelta dei siti di monitoraggio dove sono installate le stazioni fisse.
L’articolo 11 semplifica le procedure per lo scambio di dati e informazione ed il reporting a livello nazionale e nei confronti della Commissione europea. Le novità specificano meglio le informazioni da trasmettere e le competenze dei soggetti coinvolti: si definiscono in maniera più precisa i ruoli del Ministero e di Ispra nel processo di trasmissione dei dati alla Commissione europea e si introducono precisi obblighi di notifica in capo ad Ispra nei confronti del Ministero, nell’ambito delle procedure di trasmissione dei dati.
L’articolo 12 estende l’ambito di lavoro del Coordinamento anche alle tematiche afferenti alle emissioni in atmosfera. Tale estensione deriva dall’accoglimento di una specifica segnalazione da parte delle regioni emersa nel primo anno di operatività del Coordinamento.
L’articolo 13 sostituisce i metodi di riferimento previsti dal Dlgs 155 all’allegato VI con quelli recati dalle norme Uni En.
L’articolo 15 introduce una nota all’allegato XI rinviando alla decisione 2011/850/UE (di attuazione della direttiva 2008/50/CE) per quanto riguarda la determinazione dei valori limite e dei margini di tolleranza da applicare annualmente per il PM2,5 fino al 2015.
L’articolo 16 modifica l’Appendice I relativa ai criteri per la zonizzazione del territorio: essendo infatti il processo di zonizzazione prevalentemente volto alla protezione della salute umana, si dovrà procedere, in primo luogo, all’individuazione degli agglomerati e successivamente all’individuazione delle altre zone.
L’articolo 18 sostituisce l’appendice X sul metodo di riferimento per il campionamento e l’analisi del mercurio totale gassoso nell’aria data la pubblicazione, in sede comunitaria, della norma Uni-En che individua il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del mercurio nell’aria ambiente; in sostituzione si introduce in allegato al decreto correttivo una nuova appendice X in quanto, in virtù di un mero errore materiale, la prima formulazione del decreto 155/10 non riportava i metodi da utilizzare per la misurazione dei Cov (Composti organici volatili), già individuati dal Dlgs. 183/2004 relativo all’ozono nell’aria (abrogato dal decreto 155/10).
L’articolo 19 sopprime l’appendice XI sul Metodo di riferimento per il campionamento e l’analisi della deposizione del mercurio, perché sostituita dalla nuova appendice in allegato.