Il decreto trasparenza si misura con l’ambiente

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Il palazzo di Montecitorio a Roma
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Saranno obbligatorie trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Infatti la norma rafforza la trasparenza già contenuta nel Decreto legislativo «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale» e obbliga chiunque svolga funzioni pubbliche connesse ai temi ambientali di pubblicare sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali disponibili in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale

Tutti sapranno tutto di tutti gli uffici pubblici, dal 20 aprile sarà possibile e con la grande potenzialità del web sarà molto facile per tutti. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», che entra in vigore dal 20/04/2013, le pubbliche amministrazioni hanno pochi giorni per strutturare il proprio sito web ufficiale all’insegna della trasparenza.
Secondo un’opinione comune sono gli uffici pubblici che fanno registrare una bassa produttività: scarsa efficienza (competenza e prontezza nell’assolvere le proprie mansioni) e limitata efficacia (capacità di raggiungere gli obiettivi assegnati) e sono sempre gli uffici pubblici in grado di alimentare il sistema dell’interesse privato in atti pubblici con vantaggi economici per pochi che ricompensano illecitamente chi si presta a tali attività o addirittura organizza questi accordi: stiamo parlando di concussione e corruzione.

Nei giorni scorsi il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, a commento dell’approvazione in via definitiva del nuovo testo unico per la trasparenza nella Pubblica Amministrazione, ha dichiarato che «la trasparenza è il grande deterrente contro la corruzione e l’illegalità».
La norma stabilisce i principi generali di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Di grande rilievo il diritto alla conoscenza che stabilisce che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli. È previsto che ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali dovrà esserci un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare e compiere ricerche all’interno della sezione «Amministrazione trasparente».

Le opere pubbliche, la pianificazione e i dati ambientali diventano di dominio pubblico. Dovranno essere pubblicizzati i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche e le amministrazioni sono tenute a pubblicare tempestivamente sui propri siti istituzionali i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche, le linee guida per la valutazione degli investimenti. Riguardo alle attività di pianificazione e governo del territorio devono essere disponibili gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, e le loro varianti. Per ciascuno degli atti dovranno essere resi noti gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione, le delibere di adozione o approvazione, i relativi allegati tecnici.

La norma rafforza la trasparenza già contenuta nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale», infatti, prevede, fermo restando le disposizioni di maggiore tutela di altre norme specifiche, che le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, e ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse ai temi ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico, pubblichino sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali disponibili in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale.

Le informazioni da pubblicare riguarderanno lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi. Dovranno essere rese disponibili informazioni circoscritte su fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, senza tralasciare i dati sullo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente.

Con questo decreto legislativo si concreta l’accessibilità totale ai dati della Pubblica amministrazione ispirandosi al modello statunitense del Freedom of Information Act, una trasparenza che aprendo le porte della burocrazia e rendendo libere le informazioni concernenti, l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, non solo favorisce il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, sui dati ambientali e sanitari, ma creerà il giusto deterrente per la forma più meschina di arricchimento individuale quale la corruzione. Questo decreto legislativo dovrà essere visto positivamente dalle pubbliche amministrazioni perché permetterà loro di avvicinare i cittadini alla propria vita quotidiana facendo capire loro che lo spirito di servizio, della sana pubblica amministrazione, è rivolto a migliorare la qualità della vita della popolazione.