Il nuovo articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del Ddl, introdotto durante il passaggio a Montecitorio, stabilisce che i materiali da scavo sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 a determinate condizioni. Ma non sarebbe più semplice scrivere un’unica norma, in italiano e tecnicamente incontrovertibile, e regolamentare tutto, cantieri di piccole dimensioni non soggetti a Via-Aia, cantieri di piccole dimensioni soggetti a Via-Aia, cantieri di grandi dimensioni soggetti a Via-Aia, cantieri di grandi dimensioni non soggetti a Via-Aia?
Il Ddl di conversione del «Dl Farei» approvato dalla Camera dei Deputati il 26 luglio 2013 stabilisce, tra le altre cose, le nuove condizioni da rispettare per utilizzare come sottoprodotti i materiali da scavo di tutti i cantieri, esclusi quelli rientranti in progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale (Via) o Autorizzazione integrata ambientale (Aia). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
Il nuovo articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del Ddl, introdotto durante il passaggio a Montecitorio, stabilisce che i materiali da scavo sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 (e quindi al regime dei sottoprodotti) a condizione che il produttore attesti:
«a) che la destinazione all’utilizzo è certa, direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
b) che in caso di destinazione a recuperi ripristini, rimodellamenti, riempimenti, ambientali o altri utilizzi sul suolo non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto 152, con riferimento alle caratteristiche legislativo 3 aprile 2006, n. delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
c) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere»;
e lo faccia attraverso una dichiarazione all’Arpa competente, precisando le quantità destinate all’utilizzo, i tempi previsti per l’utilizzo e il sito di deposito che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.
In definitiva, ancora tanta normativa in materia di terre e rocce da scavo. Continuano a succedersi regolamenti, norme, decreti che in piccole parti vanno ad abrogare alcune cose e a riconfermarne altre. Ma non sarebbe più semplice scrivere un’unica norma, in italiano e tecnicamente incontrovertibile, e regolamentare tutto, cantieri di piccole dimensioni (quantitativo movimentato < 6000 mc) non soggetti a Via-Aia, cantieri di piccole dimensioni soggetti a Via-Aia, cantieri di grandi dimensioni (quantitativo movimentato > 6000 mc) soggetti a Via-Aia, cantieri di grandi dimensioni non soggetti a Via-Aia?
Noi restiamo in attesa di risposte e ragguagli sull’argomento, necessariamente e velocemente da normare in maniera precisa e ineluttabile, vista l’importanza e l’ampiezza di economia che va a gestire.