Il Sistri a due velocità

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foto di Vito Stano
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Le sanzioni applicate dal 01/08/2014. Fino al 1° agosto 2014 le sanzioni relative al Sistri, di cui agli articoli 260 bis e 260 ter, non si applicano. Fino a tale data resta obbligatoria la compilazione dei Formulari di identificazione rifiuti (Fir), Registri di carico e scarico e Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) e le relative sanzioni (artt. 188, 189, 190 e 193 del D. Lgs 152/2006)

Torniamo a parlare del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). Dal 31 ottobre è in vigore la Legge 125/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30/10/2013, ovvero la legge di conversione del D. L. 101/2013 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» che all’art. 11 riporta le norme che disciplinano soggetti obbligati ed entrate in vigore «differite» del Sistri.

Queste le novità. Sono tenuti ad aderire al Sistri i seguenti soggetti:
– gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (a partire dal 03/03/2014);
– gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano nel territorio nazionale (a partire dal 01/10/2013);
– gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano nel territorio nazionale, fuori dalla Regione Campania, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio (a partire dal 30/06/2014);
– i Comuni e le imprese che trasportano rifiuti urbani del territorio della Regione Campania (a partire dal 03/03/2014);
gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, compresi i nuovi produttori (a partire dal 01/10/2013);
– gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi (a partire dal 30/06/2014);
– in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (entro il 31/12/2013 saranno definite le modalità di applicazione al Sistri del trasporto intermodale);
– sono state apportate modifiche agli articoli 190 e 193 del D. Lgs 152/2006 come modificati dal D. Lgs. 205/2010 e quindi applicabili quando terminerà il cosiddetto «doppio binario» (01/08/2014);
– sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, che trasportano i propri rifiuti all’interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del circuito organizzato di raccolta come definito alla lettera pp, comma 1, art. 183 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

Circa le sanzioni:
– fino al 1° agosto 2014 le sanzioni relative al Sistri, di cui agli articoli 260 bis e 260 ter, non si applicano. Fino a tale data resta obbligatoria la compilazione dei Formulari di identificazione rifiuti (Fir), Registri di carico e scarico e Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) e le relative sanzioni (artt. 188, 189, 190 e 193 del D. Lgs 152/2006);
– per i soggetti obbligati al Sistri dal 1° ottobre 2013, le sanzioni per le violazioni di cui all’art. 260 bis, comma 3, comma 5 e comma 7, commesse fino al 31/03/2014 sono irrogate nel caso di più tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale (comma 11, art. 11 del D.L. 101/2013 come convertito in legge dalla L. 125/2013);
– per i soggetti obbligati al Sistri dal 03/03/2014, le sanzioni per le violazioni di cui all’art. 260 bis, comma 3, comma 5 e comma 7, commesse fino al 30/09/2014 sono irrogate nel caso di più tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale (comma 11, art. 11 del D.L. 101/2013 come convertito in legge dalla L. 125/2013).

In definitiva, questo cosa significa? Che abbiamo, ed avremo per chissà quanto tempo ancora, un sistema a doppio binario, ovvero sarà da considerarsi vigente un testo o l’altro a seconda che un soggetto sia obbligato o meno all’utilizzo del Sistri; una specie di testo «ad personam» in una eterna disciplina transitoria. Come semplificazione e razionalizzazione non è male ma immaginiamo la follia anche solo per quanto riguarda i controlli e poi per non parlare dell’organizzazione aziendale e dell’inevitabile messa nei cassetti delle chiavette usb considerata la non applicabilità delle sanzione e la difficoltà, che volentieri posticipano gli addetti ai lavori, nella compilazione della doppia documentazione.
Insomma, la classica storia all’italiana dove un sistema tanto sostenuto dalla classe politica in quanto ritenuto elemento fondamentale per garantire, nel campo della gestione dei rifiuti, maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità, continuamente differito nella sua applicabilità. Ma allora ha davvero tutta questa rilevanza questa mastodontica struttura che per essere migliorata deve risultare funzionante e deve essere messa continuamente in prova?
Il nostro auspicio è che questa nuova sospensione delle sanzioni sia un modo reale per migliorare il Sistri e non un nuovo modo per tenere in stasi, per accontentare un po’ tutti, un mostro informatico che, la logica avrebbe voluto fosse smantellato e riprogettato da zero con criteri più funzionali, e che invece si tiene in piedi per motivi altri, e che poco hanno a che fare con la tutela dell’ambiente, decisamente oscuri.

È possibile scaricare on line la circolare esplicativa Sistri.