Rientra tra le attività di recepimento delle norme comunitarie. Le competenze saranno assegnate alle autorità di distretto ma nulla si dice dei modi, dei tempi e del personale che per anni hanno gestito la pericolosità idraulica e geomorfologica confrontandosi quotidianamente con le popolazioni e le realtà locali al fine di attuare una politica di previsione e prevenzione dal dissesto idrogeologico
Il disegno di legge (ddl) collegato alla legge di stabilità 2014 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali», come nella tradizione dell’ormai sepolta e desueta legge finanziaria di qualche anno fa, rappresenta il più grande «sistema tutto» di fine anno, solo che questa volta è a tema: l’ambiente.
Il documento, composto di 30 articoli suddivisi in VIII Titoli, in sostanza modifica, integra, attua e abroga articoli di norme in tema ambientale. I vari temi affrontati sono i seguenti: Titolo I – Disposizioni relative alla protezione della natura, della fauna e del mare e per la strategia dello sviluppo sostenibile; Titolo II – Disposizioni relative alle procedure di valutazione d’impatto ambientale; Titolo III – Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera e gas ad effetto serra; Titolo IV – Disposizioni relative al green public procurement; Titolo V – Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti; Titolo VI – Disposizioni per assicurare la funzionalità del ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare; Titolo VII – Modifiche alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di difesa del suolo; Titolo VIII – Disposizioni in materia di energie rinnovabili.
La norma doveva essere discussa nel Consiglio dei ministri dello scorso 8 novembre, ma poiché non era stata preliminarmente discussa nella Conferenza unificata Stato Regioni, si è dovuto rinviarla. Ora il ddl è l’unico punto all’ordine del giorno della conferenza unificata Stato Regioni del prossimo 14 novembre, quindi si presuppone che presto tornerà sul tavolo del Consiglio dei ministri.
Il disegno di legge tra le altre cose affronta anche le modifiche in materia di Autorità di bacino. Tale intervento in sostanza, così come detto dal Governo, è necessario e rientra tra le attività di recepimento delle norme comunitarie che l’Italia è tenuta a svolgere. Il recepimento è essenziale al fine di evitare di incorrere in infrazioni che potrebbero mettere in crisi il sistema Paese già alle prese con una difficile ripresa.
Dopo 24 anni le autorità di bacino nazionali previste dalla Legge 183 del 18 maggio 1989, nel frattempo abrogata D.Lgs 152/06, dovranno essere soppresse e le funzioni e il personale dovranno passare alle autorità di distretto, istituiti con l’articolo 63 del D.Lgs 152/06.
È bene ricordare che la Legge n. 183/89 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» nasce dalle attività istruttorie della Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo, nota con il nome del suo presidente «De Marchi», Commissione istituita all’indomani della disastrosa alluvione del 4 novembre 1966 che colpi la città di Firenze.
La Legge n. 183/89 prevede tre livelli di autorità di bacino: nazionali, interregionali e regionali istituendone sole quelle nazionali (Versante adriatico: Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione; Autorità di Bacino del fiume Adige; Autorità di Bacino del fiume Po. Versante tirrenico; Autorità di Bacino del fiume Arno; Autorità di Bacino pilota del fiume Serchio; Autorità di Bacino del fiume Tevere; Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno) e lasciando alle Regioni il compito di istituire quelle interregionali e regionali, cosa che negli anni è stata regolarmente fatta.
Le autorità di bacino in questi anni hanno svolto attività di pianificazione e di attuazione degli interventi di difesa del suolo, tra cui la sistemazione, la conservazione e il recupero del suolo nei bacini idrografici, programmando interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali. Sono stati condotti studi e ricerche per la valutazione della pericolosità degli eventi di piena dei corsi d’acqua e della stabilità dei versanti. Le autorità di bacino in alcuni casi si sono occupate della disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusa l’erosione e abbassamento degli alvei e si sono occupate della protezione delle coste e degli abitati dall’invasione e dall’erosione delle acque marine e del ripascimento degli arenili.
Purtroppo l’emanazione delle norme negli anni non è stata preceduta dall’analisi delle attività svolte e non è stata associata a una programmazione delle attività da svolgere dai vari enti che si sono occupati della difesa del suolo. Così oggi, pur essendo state individuate le unità geografiche di riferimento per la pianificazione di bacino (i distretti), che dovranno sostituire le autorità di bacino, non sono state ancora formalmente costituite le relative Autorità di «governo» e chiarito il ruolo di quelle interregionali e regionali. In via transitoria, attraverso due provvedimenti normativi (Legge 13/2009, D.lgs 219/2010) sono state prorogate le autorità di bacino nazionale istituite alle quali è stato assegnato il ruolo di coordinamento delle attività di pianificazione nel relativo territorio di competenza. Questo regime transitorio ha solo consentito e sta consentendo al nostro Paese di dare attuazione al quadro normativo comunitario in materia di acque (direttiva quadro acque e direttiva alluvioni) per evitare pesanti sanzioni per i ritardi accumulati.
Quello che sembra trascurare questo disegno di legge sono tutti gli altri compiti in tema di difesa del suolo che la Legge n. 183/89 assegnava ai tre livelli di autorità di bacino e il ruolo territoriale di quelle interregionali e regionali. Dalla lettura del testo non si comprende come e da chi saranno svolte una volta istituite le autorità di distretto le funzioni delle numerose autorità di bacino interregionali e regionali che la Legge n. 183/89 istituiva con analoghi compiti delle autorità nazionali ma su quei bacini idrografici minori non ricadenti nei bacini di carattere nazionale. In definitiva il territorio di competenza con il ddl è assegnato alle autorità di distretto ma nulla si dice dei modi, dei tempi e del personale che per anni hanno gestito la pericolosità idraulica e geomorfologica confrontandosi quotidianamente con le popolazioni e le realtà locali al fine di attuare una politica di previsione e prevenzione dal dissesto idrogeologico.