Pubblicato il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 che definisce che la nuova Tari non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero
– La nostra iniziativa per le Aziende
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo, il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche».
Ora, l’art. 2, comma 1, lettera e) dello stesso decreto, sconfessando palesemente l’interpretazione contenuta nella circolare ministeriale n. 1/2014 del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sopprime l’ultimo periodo del comma 649 della Legge di Stabilità che prevedeva la Tassa rifiuti (Tari) anche per gli assimilati agli urbani, ma dava al Comune la possibilità di ridurre la parte variabile della tariffa in proporzione alle quantità che i produttori stessi dimostrassero di avere avviato al recupero e, in conseguenza, mantenendo in vita il comma 661 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 che stabilisce l’esenzione dalla Tari in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ribadisce come, nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari, non si debba tenere conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Il Parlamento, nella precedente lettura, aveva inteso lasciare ai Comuni la facoltà di disporre, con un regolamento, l’individuazione dei criteri per la riduzione della parte variabile della tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero così da lasciare alle amministrazioni locali, la possibilità di conciliare la massima sostenibilità finanziaria con politiche di incentivo e stimolo per le buone pratiche in tema di recupero dei rifiuti.
Bene ora un decreto legge definisce, a chiare lettere, che la nuova Tari non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Un decreto che risolve, speriamo una volta per tutte, la gestione dei rifiuti assimilati agli urbani e, di conseguenza, le aree soggette a tassazione.