In ritardo il recepimento nella normativa italiana. La Direttiva 2010/75/UE è rivolta alle attività industriali aventi un alto potenziale inquinante (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, ecc.). Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che nessuna installazione operi senza autorizzazione
Il 28 Febbraio è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri lo schema di Decreto legislativo n. 53 con cui si recepisce la Direttiva europea 2010/75/UE all’interno della normativa italiana. Tale direttiva relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) integra e sostituisce a sua volta sette direttive precedenti, tra cui la Direttiva 2008/1/CE (direttiva Ipcc).
La Direttiva 2010/75/UE è rivolta alle attività industriali aventi un alto potenziale inquinante (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, ecc.).
Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che nessuna installazione operi senza autorizzazione.
L’autorizzazione deve prevedere almeno:
– Valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti;
– Disposizioni adeguate che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee e le disposizioni per il controllo e la gestione dei rifiuti prodotti dell’installazione;
– Disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodica delle misure adottate;
– Disposizioni per ridurre al minino l’inquinamento a grande distanza.
Ogni Stato membro poi, adotta le misure necessarie affinché l’installazione sia gestita in modo conforme ad alcuni principi come l’uso delle migliori tecniche possibili (Bat), la prevenzione o la riduzione della produzione di rifiuti, l’uso efficiente dell’energia e limitare i fenomeni di inquinamento.
Deve essere disposto, infine, un sistema di ispezioni ambientali delle installazioni che prevedono l’esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.
L’Italia è già incorsa nella procedura di infrazione (n. 2013-0146) per il mancato recepimento della direttiva. La Corte di Giustizia dell’Ue ha infatti emesso una sentenza con cui si riconosce l’Italia responsabile di non aver adottato, entro i termini previsti dalla direttiva, ovvero il 7 gennaio 2013, le misure necessarie affinché le autorità competenti controllassero, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva Ipcc, che gli impianti esistenti funzionassero secondo i requisiti imposti dalla normativa Ue.
In base alle informazioni comunicate dall’Italia, la Corte ha rilevato che, nell’aprile 2009, molti degli impianti esistenti erano in funzione senza essere dotati dell’autorizzazione prevista dalla direttiva, dal momento che soltanto una parte delle autorizzazioni preesistenti era stata riesaminata e aggiornata.
Adesso, l’Italia si è adeguata alla normativa europea. È stato predisposto che la direttiva fosse recepita attraverso delega al Governo, avente i seguenti criteri specifici (definiti dalla Legge 6 agosto 2013, n. 96):
– riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e di controlli;
– semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;
– utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse all’attuazione della direttiva;
– revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli;
– revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di conseguire una maggiore efficacia nella prevenzione della violazioni dell’autorizzazione.
Il Consiglio dei ministri tenutosi il 3 dicembre 2013 ha approvato lo schema di decreto legislativo e, il giorno seguente, ha trasmesso il testo alla Camera. Esaminato nelle commissioni Ambiente, Politiche dell’Unione europea e Bilancio e Tesoro, si è giunti ad approvare lo schema di decreto legislativo pur con condizioni e osservazioni. A seguire, l’approvazione in Senato dove è stato espresso parere favorevole condizionato, infine, l’approvazione della Conferenza Stato-Regioni condizionata all’accoglimento di alcune proposte emendative.
Con il CdM del 28 febbraio il provvedimento è stato definitivamente approvato. Il d.lgs. sarà coordinato all’interno del D.Lgs. 152/2006, il cosiddetto Testo unico ambientale.
Nello specifico della normativa italiana, sono stati individuati valori limite di emissione più rigorosi rispetto a quelli comunitari con riferimento alle emissioni di ossidi di zolfo, di ossidi di azoto e di polveri. Pur essendo più severi di quelli comunitari, si tratta di limiti coerenti con le emissioni già prodotte dagli impianti per effetto delle autorizzazioni e delle tecnologie adottate, e che quindi non pregiudicheranno l’esercizio degli impianti già esistenti e di quelli nuovi.
Per quelli esistenti infatti, i criteri più stringenti valgono solo per le sedi che utilizzano biomasse (un numero piuttosto ridotto). Mentre per gli impianti nuovi si dovranno sì applicare limiti più severi, ma grazie alle migliori tecnologie disponibili sarà possibile raggiungere prestazioni molto più avanzate rispetto a quelle richieste dall’Ue.
La volontà di rispettare tali valori si inserisce nel processo, già intrapreso dall’Italia, di raggiungimento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dal diritto comunitario.
Per approfondimenti
– La nuova Direttiva relativa alle emissioni industriali
– Direttiva n. 2010/75 UE del 24 novembre 2010