L’ambiente nel sistema delle Agenzie

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    Ora il testo passerà al Senato. L’Ispra, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del ministero dell’Ambiente, svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull’ambiente

    L’Assemblea della Camera ha approvato, in prima lettura, il testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare volto a istituire il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, di cui fanno parte l’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell’ambiente. Il testo, integrato con alcuni emendamenti, è passato all’esame del Senato per l’approvazione definitiva.

    Sul sito Web della Camera è stata pubblicata una sintetica rassegna dei principali punti della riforma
    Il testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare n. 68, 110 e 1945 è volto a istituire il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, di cui fanno parte l’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell’ambiente, nonché a disciplinare l’Ispra. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l’introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente la norma, ad assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica (art. 1).
    Si tratta di una disciplina in parte ricognitiva e in parte modificativa delle vigenti norme che presiedono all’attività dell’Ispra e delle agenzie regionali, queste ultime disciplinate dalle rispettive leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il rafforzamento che si prefigge la disciplina dettata dal testo unificato è volto a potenziare la disciplina dei controlli in campo ambientale.
    Il testo unificato elaborato dalla Commissione ambiente è stato ulteriormente modificato nel corso dell’esame in Assemblea anche in conseguenza del parere della Commissione bilancio, che ha rilevato alcune problematicità di carattere finanziario.

    Le funzioni del Sistema

    Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (Lepta), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività (che svolge il Sistema) che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale (art. 2). La determinazione dei Lepta è demandata a un apposito Dpcm da adottare entro un anno dall’entrata in vigore della legge, su proposta del ministro dell’Ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il ministro della Salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (art. 9).
    In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti: il monitoraggio dello stato dell’ambiente e della sua evoluzione; il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento; attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell’informazione ambientale; supporto tecnico-scientifico per l’esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale, nonché per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute e dell’ambiente; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l’irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente; attività di supporto nell’individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale (art. 3).
    L’art. 14 demanda ad un apposito regolamento l’individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema.
    Nel corso dell’esame in Assemblea è stato modificato l’articolo 15, che disciplina il finanziamento del Sistema in conseguenza dei rilievi formulati dalla Commissione bilancio. In particolare, si prevede che l’Ispra e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il testo approvato dalla Commissione faceva invece riferimento alla concessione di un contributo statale da assegnare all’Ispra, integrativo rispetto alle dotazioni ordinarie, nonché alla destinazione al finanziamento delle Agenzie ambientali di una quota annuale variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della quota del Fondo sanitario nazionale di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

    La disciplina dell’Ispra

    L’Ispra, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del ministero dell’Ambiente, svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull’ambiente. L’Ispra svolge, inoltre, funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale, tra le quali si prevede, tra l’altro, l’elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell’attività conoscitiva nell’ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, il rilevamento, l’aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, attività di ricerca e controllo nella prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico (art. 4).
    All’Ispra sono, altresì, trasferite le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il ministero dell’Ambiente per i quali era stato avviato un procedimento di riordino (at. 5)
    I componenti degli organi dell’Ispra durano in carica 4 anni e possono essere rinnovati per un solo mandato (art. 4, comma 6); rispetto alla normativa vigente, si ha quindi un prolungamento di un anno della durata degli organi. Sono specificati i requisiti professionali e morali del direttore generale dell’Ispra e delle agenzie ambientali e talune incompatibilità (articolo 8).
    L’art. 11 affida all’Ispra, avvalendosi di poli territoriali costituiti da Punti focali regionali (Pfr), il compito di provvedere alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (Sina), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (Sira) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. Sina, Sira e Pfr costituiscono la rete informativa Sinanet i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

    Le funzioni delle Agenzie ambientali

    Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei Lepta e del programma triennale delle attività di cui all’art. 10, e adeguano le leggi regionali istitutive delle agenzie alle previsioni della legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
    Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei Lepta nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei Lepta. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.