La legge regionale sulle «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni – Istituzione del fascicolo del fabbricato» è stata impugnata e dichiarata incostituzionale poiché presenta aspetti d’illegittimità costituzionale a proposito di numerose norme
Solo il 26 maggio la Regione Puglia pubblicava sul bollettino regionale la sua ventisettesima legge regionale dell’anno in corso: legge della Regione Puglia n.27 del 20-5-2014 «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni – Istituzione del fascicolo del fabbricato». Una legge che sembrava dover contribuire concretamente e definitivamente a relegare solo alla commemorazione le morti dovute ai crolli dei fabbricati.
Pochi mesi dopo il Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 10 luglio a Palazzo Chigi, ha impugnato la legge regionale n. 27, dichiarandola incostituzionale poiché presenta aspetti d’illegittimità costituzionale a proposito di numerose norme.
La Regione, nelle finalità della legge, sanciva che la stessa era ispirata «a tutela della pubblica e privata incolumità, persegue una politica mirata alla conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio a salvaguardia della sicurezza e della qualità delle strutture, e del buon governo del territorio». Tra gli strumenti per perseguire le finalità si citano «un sistema integrato e informatizzato per la conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione agli edifici strategici, ai fini di protezione civile e del rischio rilevante a proposito delle azioni sismiche» e «una politica di prevenzione e protezione dai rischi di eventi calamitosi, mediante l’individuazione di modalità di attuazione che sensibilizzino anche i soggetti privati interessati». Dall’analisi delle finalità e degli strumenti si desume che la norma ha scopi riconducibili alla competenza legislativa riconosciuta dall’art. 117, co. 3 della Costituzione alle Regioni in materia di protezione civile e di governo del territorio, ambiti nei quali queste, com’è noto, devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato.
L’istruttoria effettuata dagli uffici del ministero degli Affari regionali è complessa e puntuale con numerose citazioni di sentenze della Corte costituzionale. Sono evidenziati difetti di costituzionalità sin dagli articoli dei principi generali e delle definizioni. La definizione di «fabbricato» fornita dalla norma regionale si discosta da quella racchiusa nella legge statale, come interpretata dalla giurisprudenza. Anche la definizione di «proprietario» data dalla legge regionale è espressa in termini generali e contrasta con quella data dalla legislazione statale, con violazione dell’art. 117, co. 2, lett. 1) della Costituzione. Tale definizione è definita dall’istruttoria «irragionevole e in contrasto con principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio».
Il Governo ritiene che la legge della Regione Puglia eccede la competenza legislativa regionale e pone obblighi irragionevoli a carico dei privati. Di fatti la norma regionale impone ai proprietari altri obblighi rispetto a quelli posti dal Testo Unico dell’edilizia per il rilascio e il mantenimento del certificato di agibilità.
La Regione Puglia ha voluto imporre ai privati oneri, definiti superflui e comunque sproporzionati ed eccessivamente gravosi, ponendosi dunque in contrasto con l’art. 3 della Costituzione. L’obbligo dei proprietari di edifici a concorrere alla sicurezza degli edifici è stato già precisato nel 2003 dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 315/2003. La Corte giudicando analoghe norme della Regione Campania ha precisato che l’obbligo e i conseguenti oneri economici devono essere compatibili con il principio di ragionevolezza e proporzionalità e che le relative modalità di attuazione devono essere adeguate allo scopo perseguito dal legislatore.
La Corte Costituzionale ha inoltre ricordato, con la sentenza n. 312 del 2010, che la normativa sul «registro del fabbricato» è stata giudicata incostituzionale quando si è ritenuto che «le specifiche modalità di predisposizione e tenuta del registro fossero contrarie al generale canone di ragionevolezza, a cagione dell’eccessiva gravosità degli obblighi imposti ai proprietari e dei conseguenti oneri economici, e al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, data la ritenuta intima contraddittorietà dell’imposta necessità di richiedere a una pluralità di tecnici privati informazioni già in possesso delle competenti amministrazioni».
Per verificare lo stato conservativo del patrimonio edilizio a tutela della sicurezza della popolazione e del buon governo del territorio la Regione Puglia ha emanato una nuova legge regionale con una puntuale sorveglianza e severe sanzioni. Il tema del patrimonio edilizio pubblico è privato di antica e relativamente recente costruzione ha sempre destato forti preoccupazioni per la Regione Puglia, preoccupazione sostenute dai numerosi crolli di edifici che si sono susseguiti negli anni: Ginosa gennaio 2014, Gravina di Puglia marzo 2011, Barletta 3 ottobre 2011, Foggia 11 novembre 1999, Castellaneta 7 febbraio 1985, Taranto maggio 1975, Barletta settembre 1959. Alcuni crolli di edifici sono avvenuti senza vittime, ma altri con decine d’inconsapevoli vite che si stavano spezzando sotto il peso della loro casa.
Dall’attenta e puntuale istruttoria appare evidente come la legge è in contrasto con la Costituzione e con il Testo Unico dell’edilizia (DPR n. 380/2001), contrasti sanciti da numerose sentenze della Corte costituzionali, sentenze certamente note agli uffici regionali. Temi così delicati meriterebbero una maggiore attenzione per evitare che nei tempi della burocrazia altri eventi disastrosi prevedibili si possano verificare: serve maggiore attenzione al territorio e all’edificato e meno declaratorie di buoni intenti.