I rifiuti pericolosi… all’italiana

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Il problema si pone se un rifiuto è classificato con codici Cer speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, dove per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede e per determinarle ci sono da svolgere una lunga serie di indagini

Le novità introdotte dal Decreto Legge 91/2014 «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», decreto pubblicato in G.U. n. 144 del 24.06.2014 ed entrato in vigore il 25.06.2014, vedono coinvolgere, tra le varie disposizioni, anche l’ambiente.
Il Dl convertito dalla Legge 116/2014, pubblicata in G.U. n. 192 del 20.08.2014, apporta alcune significative variazioni in sede di conversione tra le quali indicazioni riguardanti la «Classificazione dei rifiuti».
Ora sapevamo già che la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione, il quale assegna ad essi il competente codice Cer, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
Sapevamo anche che se un rifiuto è classificato con codice Cer pericoloso assoluto, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione come anche avevamo cognizione che se un rifiuto è classificato con codice Cer non pericoloso assoluto, esso è non pericoloso senza ulteriore indicazione.
Il problema si pone se un rifiuto è classificato con codici Cer speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, dove per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede e per determinarle ci sono da svolgere tutta una serie di indagini per:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto e per farlo bisogna procedere con l’analisi della scheda informativa del produttore, la conoscenza del processo chimico, il campionamento e l’analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, le fonti informative europee ed internazionali, la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.
E se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
E quando le sostanze non sono note?
Bene allora il rifiuto si classifica come pericoloso.
Le disposizioni su evidenziate si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e pertanto si applicheranno da domani 18 febbraio.
In definitiva originale la classificazione dei rifiuti in caso di voci a specchio prevista dal Dl 91/14, tanto originale quanto tempestiva e controcorrente rispetto a quanto disposto a livello comunitario dove, per l’appunto, a decorrere dal 1° giugno 2015 entrerà in vigore la Decisione 2014/955/CE che istituzionalizzerà il nuovo elenco dei codici Cer e spazzerà via tutto quanto fatto in precedenza anche e soprattutto a livello nazionale.
Maggiori oneri per le aziende che in questo lasso di tempo, se vogliono essere ligie al dovere, dovrebbero per tre mesi scarsi agire rispettando quanto disposto dal Dl 91/2014 per poi far spazio a quanto verrà disposto dalla Decisione 2014/955/CE relativamente allo stesso argomento, ovviamente avendo incombente lo spauracchio delle sanzioni per errata attribuzione del codice Cer, che nell’errata codifica comportano la violazione delle prescrizioni connesse alla compilazione dei Formulari di identificazione rifiuto (Fir), registrazione delle movimentazioni sui Registri di carico/scarico, redazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (Mud).
E in Italia tutto questo abbiamo anche l’ardire di chiamarlo «competitivo».