Solo una tiratina di orecchie per chi inquina

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Viene scritto che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale

E parliamo del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67) pubblicato in G.U. Serie Generale n. 64 del 18-3-2015.
Bene, notiamo che all’articolo 1 del Dl vengono apportate modifiche al Codice Penale ossia viene inserito l’art. 131-bis (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).
Viene scritto che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L’offesa non può, di contro, essere ritenuta di particolare tenuità quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
E per comportamento abituale si intende l’aver dichiarato il delinquente quale delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero lo stesso abbia commesso più reati della stessa indole.
Insomma il nostro legislatore da un lato ipotizza forme di nuovi reati ambientali inseriti nel Codice Penale mentre dall’altro depenalizza una serie impressionante dei medesimi.
Di fatto è questo quello che è inserito all’interno del Dl 28/15 dove chi inquina fondamentalmente risolve la sua posizione con una tiratina di orecchie penale.
Infatti traducendo quanto riportato nel primo comma del nuovo art. 131-bis del Codice Penale, vengono depenalizzati tutti i reati che prevedono una pena detentiva inferiore ai cinque anni a meno che venga dimostrata una condotta particolarmente abietta o crudele o il danno non sia esiguo o non si stia parlando di un incallito delinquente.
Questo è quello che entrerà in vigore dal 2 aprire altro che tutela del nostro territorio.
E allora ci chiediamo: ma è questo quello che merita l’Italia, il popolo inquinato che continua ad essere messo in seconda linea rispetto agli interessi economici di chi continua indisturbato a mietere vittime, a scaricare abusivamente, a emettere in atmosfera inquinanti oltre i limiti di legge, a gestire rifiuti senza autorizzazioni.
L’Italia delle contraddizioni che da un lato tiene buoni i poteri forti e dall’altro impone sistemi di controllo della tracciabilità dei rifiuti a soggetti, spesso troppo deboli per potersi garantire un’adeguata difesa, che operano con coscienza anche senza sistemi ultimo grido, studiati male, mal funzionanti. E anche in questa triste storia chi comanda è sempre lui, il Dio soldo.
Ma che fiducia, che rispetto delle istituzioni, che coerenza di azioni! quello che è da cambiare è la mente di chi ci controlla come delle pedine, che scende in piazza a braccetto con le associazioni ambientaliste in nome del tanto acclamato bene comune e poi opera coscientemente contro la tutela della società civile e del suo ambiente.