Puglia, passo in dietro per la pianificazione paesaggistica

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foto A. Fiore
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La nuova legge prevede che, e la commissione locale del paesaggio esprima, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, i propri pareri. Non si capisce il termine da quando parte: da quando l’interessato presenta la richiesta o da quando il responsabile del procedimento istruisce la pratica e convoca la commissione? La particolarità di questa legge confusa è che se trascorrono i venti giorni il responsabile del procedimento può chiudere l’istruttoria senza il parere della commissione

La Regione Puglia ha modificato la Legge regionale n. 20 del 2009 «Norme per la pianificazione paesaggistica» introducendo novità che potrebbero vanificare anni di politiche improntate alla tutela del paesaggio.
Il disegno di legge proposto solo lo scorso febbraio ha visto, con emendamenti e altre modifiche alla Legge regionale 20/2009, l’approvazione del Consiglio regionale e la pubblicazione sul bollettino regionale del 15 aprile 2015 della Legge regionale n. 19/2015. A differenza di altre novità in tema di paesaggio, questa volta la novità normativa non ha visto i commenti soddisfatti dell’Assessore alla Qualità del Territorio Angela Barbanente.
La principale modifica introdotta riguarda la commissione locale per il paesaggio. La commissione locale per il paesaggio, prevista dal «Codice dei beni culturali e del paesaggio» è istituita presso i comuni, singoli o associati, ai quali sono attribuite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica. La norma nazionale prevede che la commissione sia composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. Che cosa fa la commissione locale per il paesaggio? La commissione esprime pareri obbligatori e non vincolanti su procedimenti per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche.
Nell’elencare le competenze dei membri della commissione, la nuova legge, ha eliminato la «gestione del patrimonio naturale» previsto dalla legge regionale n. 20/2009. Scelta che non trova una reale motivazione e che nei fatti riduce il contributo nella valutazione delle interferenze tra gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica e il complesso e delicato equilibrio idrogeomorfologico. Gli aspetti del patrimonio naturalistico erano ben identificati sia nel precedente Piano urbanistico tematico territoriale per il paesaggio (Putt/p) sia nell’attuale Piano paesaggistico territoriale regionale (Pptr).
La nuova legge inoltre prevede che la commissione locale del paesaggio esprima (nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta) i propri pareri. Non si capisce il termine da quando parte: da quando l’interessato presenta la richiesta o da quando il responsabile del procedimento istruisce la pratica e convoca la commissione? La particolarità di questa legge confusa è che se trascorrono i venti giorni il responsabile del procedimento può chiudere l’istruttoria senza il parere della commissione.
L’esperienza di questi anni ha dimostrato come le commissioni locali per il paesaggio di carattere interdisciplinare hanno concorso, in collaborazione con gli enti locali designati alla tutela del paesaggio e dei beni culturali, a sviluppare un’azione non solo di tipo conservativo del bene ma anche migliorativa nei confronti degli interventi da inserire nel paesaggio.
Una novità è la possibilità di coinvolgere tra i componenti delle commissioni locali del paesaggio i diplomati con almeno 5 anni di documentata esperienza in materie attinenti la tutela paesaggistica, storia dell’arte e dell’architettura, pianificazione territoriale, archeologia e scienze agrarie e forestali. È particolare, a poche settimane dal voto delle amministrative regionali, il forte desiderio del legislatore regionale nel prevedere il rinnovo di tutte le commissioni del paesaggio e l’apertura a nuove figure tecniche.
La Regione Puglia che si era vantata solo pochi mesi fa di essere stata la prima regione ad avere approvato il Piano paesaggistico territoriale regionale, a pochi mesi dalle elezioni, vanifica il lavoro di anni e modifica frettolosamente una norma per la pianificazione paesaggistica; modifiche che potrebbero non portare alcun contributo certo alla tutela del paesaggio e dei beni culturali.

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