Le potature del verde urbano utili a fini energetici

685
biomassa
Tempo di lettura: 2 minuti

Il ministero dell’Ambiente specifica che, fermo restando l’esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti prevista per i residui di potatura derivanti da attività agricole e reimpiegati in attività agricola o per la produzione di energia, i residui derivanti da attività di manutenzione del verde possono essere qualificati come sottoprodotti a patto che rispettino i 4 requisiti definiti dall’art. 184 bis del Testo Unico Ambientale

È di pochi giorni fa la notizia che arriva dal ministero dell’Ambiente il quale ribadisce che l’impiego delle potature del verde urbano a fini energetici è possibile se vengono rispettati i criteri definiti per i sottoprodotti.
A seguito, infatti, di richiesta di parere inviata dalla Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili (Fiper) in data 19 maggio 2015 per la classificazione delle potature del verde pubblico quale sottoprodotto della gestione del verde, la Direzione generale dei Rifiuti del ministero dell’Ambiente ha risposto, con nota U. 0006038 del 27 maggio 2015, riconoscendo la possibilità di poter impiegare i residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde a fini energetici al di fuori della normativa in materia di rifiuti.
Il ministero dell’Ambiente specifica che, fermo restando l’esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti prevista per i residui di potatura derivanti da attività agricole e reimpiegati in attività agricola o per la produzione di energia, i residui derivanti da attività di manutenzione del verde possono essere qualificati come sottoprodotti a patto che rispettino i 4 requisiti definiti dall’art. 184 bis del Testo Unico Ambientale, che prevede che: è un sottoprodotto è non un rifiuto una qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
1) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
2) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso della stesso o di un successivo processo di produzione da parte del produttore o di terzi;
3) la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
4) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute o dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente e sulla salute umana.
Il Ministero specifica inoltre come, con riferimento alla fattispecie, la nozione di residuo produttivo vada intesa nell’accezione più ampia, ricomprendendo anche i residui derivanti dalla manutenzione del verde.
L’operatore di caso in caso deve dimostrare la sussistenza dei 4 requisiti relativi alla definizione di sottoprodotto, altrimenti i materiali derivanti da attività di sfalcio, potatura e manutenzione del territorio dovranno essere qualificati, a seconda della provenienza, come rifiuti urbani o speciali.
Walter Righini, Presidente della Fiper commenta: «Da quattro anni la Fiper combatte una battaglia sulle potature del verde urbano che fino a ieri sono state considerate un rifiuto e come tali dovevano essere smaltite, con un costo notevole per le amministrazioni comunali. Il chiarimento del ministero dell’Ambiente significa che questi residui da costo potranno diventare una risorsa».
Una buona notizia che va nella direzione di considerare un rifiuto, e in questo caso un sottoprodotto, quale risorsa con un valore di mercato notevole e un valore ambientale inestimabile.