La Seveso III in vigore dal 29

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Il decreto è stato emanato ai fini dell’attuazione della Direttiva 2012/18/UE, tramite la quale il legislatore comunitario ha voluto assicurare la coerenza con altri Regolamenti, Direttive europee e con le risposte fornite dalla Commissione europea ai quesiti emersi dall’applicazione della precedente Direttiva 96/82/CE in tema di incidenti rilevanti

Dal 29 luglio sarà in vigore il D. lgs 26 giugno 2015, n. 105, meglio noto come Seveso III, la norma recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose».
Il decreto è stato appunto emanato ai fini dell’attuazione della Direttiva 2012/18/UE, tramite la quale il legislatore comunitario ha voluto assicurare la coerenza con altri Regolamenti come ad es. il regolamento Clp sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, o le Direttive europee come ad es. la Direttiva 75/2010/CE relativa alla disciplina Ippc (Integrated Pollution Prevention and Control, ossia prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento), e con le risposte fornite dalla Commissione europea ai quesiti emersi dall’applicazione della precedente Direttiva 96/82/CE in tema di incidenti rilevanti.
Al provvedimento ha dato il suo contributo tecnico l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), che in una nota illustra le principali novità:
– l’adeguamento dell’allegato 1, che individua le sostanze e le categorie di sostanze pericolose soggette ai controlli sui pericoli di incidente rilevante, al nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze Ghs delle Nazioni Unite, recepito nell’Unione europea con il Regolamento CLP 1272/2008;
– il rafforzamento del ruolo di indirizzo del ministero dell’Ambiente e del territorio e del mare (Mattm), attraverso l’istituzione di un coordinamento per l’applicazione uniforme sul territorio nazionale della normativa introdotta, composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali interessate e dagli organi tecnici;
– la regolazione a livello nazionale, in senso garantista dei livelli di sicurezza, del meccanismo della «deroga», previsto dalla direttiva per le sostanze pericolose ma non in grado di generare incidenti rilevanti;
– l’introduzione di una modulistica unificata, utilizzabile in formato elettronico per la comunicazione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore dell’impianto;
– il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti;
– il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Il decreto pur confermando e rafforzando il ruolo e le funzioni dell’Ispra e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale (Arpa-Appa) vede comunque una certa insufficienza dell’apparato sanzionatorio.
E a proposito di questo si segnale che è stato almeno modificato, rispetto al testo originario, il comma 3 dell’art. 28, in cui ora «è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da euro quindicimila il gestore che non adempie alle prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza», mentre prima si parlava di una pena disgiunta dell’arresto o dell’ammenda.
Resta sempre poco quello che si è fatto per un argomento che produce tanti decessi ogni anno sul lavoro e che quindi dovrebbe esser trattato con più rispetto e coerenza.