Di fatto abbiamo però, a decorrere dal 2011, solo un susseguirsi di ripetute proroghe all’operatività del sistema, con disposizioni che si sono date carico di corrispondere alle osservazioni delle associazioni di categoria e delle richieste di semplificazioni da esse formulate, compreso il ricorso all’utilizzo di tecnologie più moderne e di più semplice utilizzo
La Corte dei Conti ha reso pubblica la Relazione in merito al «Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)», la Deliberazione 7 giugno 2016, n. 4/2016/G.
Trattasi di un documento in cui è contenuta tutta la storia del Sistri, dalla sua origine fino allo stato attuale e che comprende anche tutti i pareri che sono stati espressi sul Sistema fino al bando di gara di individuazione del nuovo gestore.
Un Sistema quello del Sistri che è stato concepito al fine di rendere tracciabili informaticamente le fasi della produzione e della gestione dei rifiuti, consentendo alle autorità preposte un più efficace controllo del trasporto e dello smaltimento, fasi sulle quali è maggiormente concentrato il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata e che ha anticipato una delle misure prescritte dalla direttiva n. 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per contrastare la criminalità ambientale.
Le finalità che, sin dalla sua istituzione, si intendevano perseguire con l’avvio del Sistema consistevano nella semplificazione delle procedure di trasmissione e raccolta delle informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, che sarebbero state informatizzate, informazioni che sarebbero state più intuitive con l’utilizzo di dispositivi elettronici idonei sia a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso sia, per i dispositivi installati sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, a permettere il monitoraggio del percorso prescelto.
Di fatto abbiamo però, a decorrere dal 2011, solo un susseguirsi di ripetute proroghe all’operatività del sistema, con disposizioni che si sono date carico di corrispondere alle osservazioni delle associazioni di categoria e delle richieste di semplificazioni da esse formulate, compreso il ricorso all’utilizzo di tecnologie più moderne e di più semplice utilizzo.
Un Sistema che ha visto la platea di soggetti obbligati al suo utilizzo ridursi di volta in volta con la rimozione dell’obbligatorietà della tracciabilità informatica dei rifiuti per i Produttori di rifiuti speciali non pericolosi e che con tutti gli interventi che sono stati apportati al suo funzionamento ha registrato limitazioni di funzionalità che hanno ridotto le potenzialità che il Sistema aveva in origine.
Un percorso, quello del Sistri, che è consistito in un’articolata e non lineare sequenza di atti, dall’esame della quale sono emerse numerose criticità e problematiche, e che ha registrato, tra l’altro, pareri e giudizi di opposto contenuto da parte degli organi consultivi e di controllo, nonché un notevole contenzioso, tutt’ora in corso presso l’autorità giudiziaria civile, penale ed amministrativa.
Nonostante tutti i limiti apportati e riconosciuti è stato comunque accertato che il Sistema è esecutivo e coerente con gli obiettivi della direttiva comunitaria.
Il tema della protezione dell’ambiente nel diritto dell’Unione europea, alla luce dell’evoluzione sia giurisprudenziale della Corte di giustizia, sia normativa, è attualmente disciplinato dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea le cui disposizioni non pregiudicano la libertà degli Stati membri di mantenere o adottare misure di protezione ambientale ancora più rigorose, purché compatibili con il trattato stesso.
Di particolare interesse sono le osservazioni che la Corte dei Conti presenta alla Pag. 158 dove si dice: «In relazione alle segnalate criticità ed anomalie, che costituiscono altrettanti punti di debolezza ostativi ad una corretta e trasparente gestione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, quale strumento di contrasto alla criminalità organizzata e di prevenzione di eventuali procedure d’infrazione promosse dalla Corte di giustizia dell’Unione europea per violazione della normativa in materia, la Sezione raccomanda al ministero dell’Ambiente di:
– proseguire con più linearità e fermezza nell’obiettivo di controllare nella sua globalità il fenomeno. La riduzione della platea degli obbligati, esentando ad esempio le imprese con meno di dieci dipendenti, è venuta a minare il perseguimento dell’obiettivo primario di monitorare in modo totalizzante la gestione dei rifiuti speciali pericolosi aprendo maglie nelle quali il malaffare può inserirsi con facilità;
– provvedere all’armonizzazione delle disposizioni che individuano i soggetti obbligati o meno ad aderire al Sistri con quelle che intestano ai medesimi adempimenti e obblighi di comunicazione in materia di rifiuti, al fine di garantirne la tracciabilità, sia essa attuata con modalità cartacee sia informatiche, al fine di colmare la lacuna normativa segnalata dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) con riferimento all’obbligo della dichiarazione Mud;
– provvedere ad adottare il decreto interministeriale, previsto dall’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006, per definire le procedure e le modalità di utilizzo del Sistri da parte delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– prevedere l’attuazione di un sistema che consenta la tracciabilità delle attività condotte all’interno degli impianti di gestione dei rifiuti».
Ora la palla passa al ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare il quale, in attuazione dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 20/1994, ha sei mesi di tempo dalla data di ricevimento della relazione, per fornire risposte alle osservazioni e raccomandazioni formulate nonché le misure conseguenzialmente adottate.