Se, come e perché modificare la Legge N. 394/1991 sulle Aree Protette #14

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Riportiamo un Post di Fabio Modesti inserito su FB

 

La Ragioneria Generale dello Stato (#RGS) fa le pulci alla proposta di legge di modifica della Legge n. 394/1991, in sede di esame del testo in Commissione Ambiente del Senato.
– Sull’art. 1, comma 1., lett. a), capoverso 5-quater (il cui testo è il seguente:
“5-quater. La gestione dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché delle zone di protezione speciale in attuazione della direttiva
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale
statale o regionale o in un’area marina protetta, è competenza del corrispondente ente gestore, il quale può avvalersi del supporto
tecnico-scientifico dell’ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.)”,
la #RGS dice sostanzialmente che fare affidamento su #ISPRA è una scommessa quasi persa anche perché l’Istituto a stento riesce a vivere facendo quel che gli compete. Quindi, bisogna trovare le risorse finanziarie per avvelersene. Poi, dice la #RGS, le aree protette nazionali e regionali cui sarà affidata la gestione di Siti #Natura2000, dovranno provvedervi nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Cioè, le nozze con i fichi secchi!
– Sull’art. 1, comma 1., lett. a), capoverso 5-sexies (il cui testo è il seguente:
“5-sexies. Le aree marine protette contigue ai parchi regionali sono affidate in gestione ai parchi regionali stessi, in sinergia
con le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare”),
la #RGS vuole che nel testo si dica che l’ente di gestione dell’area naturale protetta regionale gestisca l’area marina senza ulteriori oneri di bilancio.
– Sull’art. 2 (che istituisce il Piano nazionale triennale di
sistema per le aree naturali protette),
la #RGS corregge il testo affermando che non c’è uno stanziamento di 10 milioni di Euro ma che l’importo determinato dalla destinazione di una quota dei proventi delle aste CO2, fino ad un massino di 10 milioni di Euro. Piccola svista dei Deputati!
Saltiamo alcune osservazioni della #RGS, perché di dettaglio tecnico e non sostanziali.
– Sull’art. 14 (che introduce nella Legge n. 394/1991 l’art. 16-bis. – Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e delle aree marine protette nazionali -),
la #RGS non si capacita di come gli Enti Parco Nazionali debbano affrontare una procedura di approvazione dei bilanci di previsione difforme da quella prevista dal Decreto Legislativo n. 91/2011, che si applica a tutte le amministrazioni pubbliche incluse nell’elenco ISTAT e diverse da Regioni ed Enti locali. Insomma, se gli Enti Parco Nazionali restano Enti Pubblici non Economici, com’è possibile che siano “più uguali” delle altre amministrazioni pubbliche individuate? Mistero.
– Sull’art. 25 (il cui testo è il seguente:
“Modifica all’articolo 34 della legge n. 394
del 1991).
1. All’articolo 34, comma 1, della legge n. 394 del 1991, dopo la lettera f) sono aggiunte
le seguenti:
f-bis) Matese;
f-ter) Portofino, comprendente la già istituita
area marina protetta di Portofino.
2. L’istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per
ciascun parco nazionale, per l’esercizio 2017. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall’esercizio 2018, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 600.000 per l’anno 2017 e a euro 3.000.000 annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”),
la #RGS bacchetta i Deputati perché la disposizione appare mal formulata. Se il comma 2. fosse un’autorizzazione di spesa, la relativa copertura finanziaria non potrebbe essere assicurata dalla corrispondente riduzione delle somme destinate al funzionamento degli altri Enti parco. Per finanziare il funzionamento del Parco Nazionale del Matese e del Parco Nazionale di Portofino ci vorebbe l’istituzione di un nuovo, specifico capitolo di spesa. Quindi, dice la #RGS, il comma 4. va cancellato!
-Sull’art. 36 (che delega il Governo all’introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici)
la #RGS non solleva timori per eventuali oneri a carico della finanza pubblica. Dice, sostanzialmente, che il sistema su base volontaria, così come concepito, è a costo zero per i bilanci pubblici. Noi lo vorremmo sperare, la l’esperienza ci dimostra che se chiedi ad un agricoltore di fare uno sforzo per manutenere il territorio, quello sforzo, in termini economici, va sostenuto. A carico dei bilanci pubblici. Scommettiamo?