Come attribuire la pericolosità ad un rifiuto se la Commissione tace?

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A partire dal 5 luglio 2018 in merito alla verifica di attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP ai rifiuti occorre effettuare la verifica di attribuzione della caratteristica HP14… ma nonostante le indicazioni riportate nel Regolamento 2017/997 sulla caratteristica di pericolo «Ecotossico» e gli «Orientamenti» recentemente definiti a livello europeo la stessa Commissione non si è ancora espressa in merito all’accettabilità e all’interpretazione dei risultati derivanti dalla caratterizzazione ecotossicologica dei rifiuti che utilizzano biotest

Si è svolto oggi a Roma l’incontro «Classificazione dei rifiuti e HP14: cosa cambia dopo il 5 Luglio 2018?», un evento organizzato dall’Associazione industriale riciclatori auto, Fise Assoambiente e Utilitalia.

La classificazione dei rifiuti, ossia quelle sostanze o oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfa o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi e che vengono classificati secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche in rifiuti pericolosi e non pericolosi, rappresenta un elemento chiave per la loro corretta gestione e questo in virtù delle implicazioni pratiche che ne derivano e dell’applicazione delle disposizioni normative in materia ossia l’emissione dei Formulari di identificazione rifiuto (Fir), la compilazione dei Registri di carico e scarico rifiuti, la redazione del Modello unico di dichiarazione (Mud).

Ora, a partire dal 5 luglio 2018 in merito alla verifica di attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP ai rifiuti occorre effettuare la verifica di attribuzione della caratteristica HP14 e questo in accordo a quanto prescritto dal Regolamento 2017/997 del Consiglio dell’8 giugno 2017 che modifica l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP14 «Ecotossico».

Il regolamento definisce i criteri comunitari stabiliti per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14.

In Italia la caratteristica di pericolo di ecotossicità si attribuisce al rifiuto secondo le modalità dell’accordo ADR, accordo che regola il trasporto internazionale di merci pericolose su strada. Tale accordo si basa sulle modalità di classificazione delle sostanze e delle miscele conosciuto come regolamento Classification, labeling and packaging (Clp).

L’interazione tra le varie norme ed i regolamenti può comportare che le modifiche introdotte possano incidere anche sulle modalità di trasporto delle merci contenenti tali sostanze, secondo l’accordo ADR.

Un regolamento che può quindi far risultare che rifiuti attualmente classificati come pericolosi possano non esserlo più e viceversa.

Risulta pertanto necessario che i produttori di rifiuti speciali, ossia i rifiuti da lavorazione industriale, da attività commerciali, derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, derivanti da attività sanitarie, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti, i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, ecc., effettuino la classificazione e la caratterizzazione dei propri rifiuti (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) verificando se nei rifiuti prodotti dai propri cicli produttivi vi sono composti pericolosi a cui sono attribuite le frasi di pericolo H420, H400, H410, H411, H412, H413; procedendo al ricalcolo delle concentrazioni dei composti ecotossici nei propri rifiuti in base a quanto stabilito dal Regolamento 997/2017.

Effettuato ciò si deve quindi procedere alla eventuale riclassificazione dei propri rifiuti.

In argomento però si rileva che nonostante le indicazioni riportate nel Regolamento 2017/997 sulla caratteristica di pericolo «Ecotossico» e gli «Orientamenti» recentemente definiti a livello europeo per un approccio più uniforme in materia di classificazione dei rifiuti (Comunicazione della Commissione 2018/C124/01), la stessa Commissione non si sia ancora espressa in merito all’accettabilità e all’interpretazione dei risultati derivanti dalla caratterizzazione ecotossicologica dei rifiuti che utilizzano biotest, la biodisponibilità e la bioaccessibilità, dichiarando che «fino a quando l’Unione europea (Ue) non renderà disponibili ulteriori orientamenti, spetterà agli Stati membri decidere, caso per caso».

Una materia quella legata alla gestione dei rifiuti che necessita di indicazioni precise da parte delle Istituzioni, linee guida chiare e univoche da dare agli operatori di settore necessarie per garantire criteri applicativi omogenei, tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili.

 

Elsa Sciancalepore