Aiuto è arrivato il «revamping»

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Per alcuni impianti eolici è arrivato il momento del «riammodernamento» ma si scopre un guazzabuglio di leggi e di collocamenti di aerogeneratori in luoghi dove non dovrebbero esserci. Si corre ai ripari con fantasia legislativa ma non tutto è corretto

La pale (delle torri eoliche) girano e vorrebbero continuare a girare anche dopo l’esaurimento della loro vita tecnologica. In media 20-25 anni. È il cosiddetto «revamping» (riammodernamento, rinnovamento con potenziamento) degli impianti di produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili come vento (energia eolica) e sole (fotovoltaica).

In effetti questi impianti, che per la loro realizzazione hanno dovuto superare una serie di passaggi amministrativi legati soprattutto a valutazioni ambientali fino all’autorizzazione unica regionale, a fine ciclo dovrebbero essere dismessi mediante rimozione di torri eoliche e pannelli, loro basamenti ed opere accessorie. Queste ultime sono costituite principalmente da cavidotti e sottostazioni di trasferimento verso la rete ad alta tensione.

Non di rado, però, il loro numero, la collocazione e quindi la stessa esistenza delle sottostazioni non è conosciuta né dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse) né da Terna, la società pubblica proprietaria principale della Rete di Trasmissione nazionale italiana dell’elettricità in alta e altissima tensione.

Per la dismissione di questi impianti, le aziende hanno dovuto versare alla Regione almeno due polizze fideiussorie: una per il ripristino dei luoghi a fine ciclo dell’impianto stesso ed un’altra (ad esempio in Puglia) quale garanzia a fronte dell’eventuale non completamento dell’impianto pur autorizzato.

Proprio la Puglia è stata la Regione che, soprattutto nel periodo 2005-2015 con la Giunta guidata da Nichi Vendola, ha spinto più delle altre per lo sviluppo delle fonti da energie rinnovabili (Fer) senza andare troppo per il sottile.

Decine e decine di impianti di centinaia di torri eoliche che superano i 100 metri di altezza e migliaia di impianti fotovoltaici buttati qua e là sul territorio regionale.

Risultato: alcune zone della Puglia sono state letteralmente violentate e non un megawatt prodotto con le Fer ha in egual misura ridotto la produzione delle centrali che utilizzano combustibili fossili. Solo nel 2008 la Regione Puglia si è resa conto che il prezzo da pagare per il territorio era troppo alto ed ha cercato di limitare i danni inibendo la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici in aree protette e Siti Natura 2000.

La Corte Costituzionale ha cassato per illegittimità parte della legge regionale n. 31/2008. E così, successivamente, prima con il Regolamento Regionale n. 24/2010 e poi il Piano paesaggistico territoriale regionale (Pptr) del 2016, sono state definite conclusivamente le aree precluse all’insediamento di impianti energetici da fonti rinnovabili, confermando l’inidoneità di aree protette e Siti Natura 2000, oltre alle aree agricole di pregio.

Ora, però, le aziende che hanno investito sulle rinnovabili devono cominciare a fare i conti con impianti ormai giunti a fine ciclo. Per affrontare la dismissione e lo smaltimento sono necessari notevoli risorse che in periodo di crisi è difficile reperire. Ecco, quindi, che in Puglia giunge in aiuto una proposta di legge sulla quale il Consiglio regionale ha appena cominciato la discussione generale.

Ma di quanti impianti oggetto di possibile revamping stiamo parlando? E quanti di questi realizzati nelle aree dichiarate non idonee? La relazione della proposta di legge n. 831, depositata dal Consigliere di maggioranza Enzo Colonna il 15 marzo del 2018, non ne fa cenno ma i dati, riferiti ai soli impianti eolici, sono desumibili dal Piano energetico regionale dell’agosto 2014 (quindi un po’ datati).

Quel documento evidenziava che nel 2020 (il prossimo anno, anno elettorale in Puglia) gli aerogeneratori con un’età superiore o pari a 15 anni saranno 476, dei quali 280 ricadenti in aree non idonee. Nel 2020, 244 avranno almeno 20 anni, dei quali 144 ricadenti in aree non idonee. In riferimento agli impianti, 26 su 29 di età 15 anni risultano localizzati in aree non idonee, per almeno una frazione delle macchine che li compongono.

«In conclusione – secondo il Pear Puglia – stante lo scenario vincolistico definito dal 3 Pptr [allora] in approvazione, in assenza di altre ipotesi quali ad esempio il repowering impiantistico, si può prevedere per il 2020 la dismissione di 196 MW di potenza eolica, corrispondente ad una produzione di 300-390 GWh/anno». Ecco, il problema sta tutto qui.

Se quegli impianti sono stati realizzati in aree successivamente dichiarate non idonee alla loro installazione, è di tutta evidenza che da lì devono essere rimossi a fine ciclo. Invece, nella proposta di legge regionale si intende procedere ad una sorta di sanatoria, addirittura consentendo il potenziamento degli impianti esistenti nelle aree non idonee a patto di ridimensionarli. Cioè, grazie alle tecnologie che nel frattempo sono state sviluppate, cambiando i rotori ed i motori degli aerogeneratori, sarebbe possibile produrre più energia a parità di dimensione della torre eolica e, par di capire, di eliche utilizzate. Ma il problema non si rivolve, perché se quelle aree non sono idonee in assoluto ad ospitare un impianto eolico, non lo sono anche ridimensionando il numero di generatori. Di questo e di altri elementi di possibili illegittimità della proposta di legge del Consigliere Colonna, si è reso conto anche il Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi del Consiglio regionale pugliese che, nell’Analisi Tecnico-Normativa del testo, ha, ad esempio, evidenziato che «la proposta in esame esprime il tentativo di fissare autonomamente, e a livello regionale, quei criteri che consentono l’esclusione dei progetti dall’assoggettamento al procedimento di verifica di assoggettabilità a Via o a Via stessa».

E lo fa consentendo di non sottoporre a procedimento di verifica di assoggettabilità a Via o direttamente a Via, gli interventi di ammodernamento degli impianti eolici e fotovoltaici. Questo non è possibile perché, dice il Servizio del Consiglio regionale, la Regione andrebbe «oltre il disposto normativo statale sopra richiamato. Non può essere, pertanto, escluso un contrasto con il comma 1., lett. s) dell’art. 117 Cost. che 4 definisce la tutela dell’ambiente come materia di legislazione esclusiva dello Stato». Di più. Secondo lo stesso Servizio, le previsioni contenute nella proposta di legge riguardanti la definizione di modifiche sostanziali degli aerogeneratori e la determinazione di compensazioni automatiche in favore di enti locali che ospitano un impianto di produzione elettrica da Fer, sono in netto contrasto con la legislazione nazionale in materia e travalicano le competenze regionali fissate dall’articolo 117 della Costituzione.

Insomma, su eolico e fotovoltaico continua a gravare una sorta di maledizione per i politici che se ne vogliono occupare. Sarà perché nel settore gira una quantità di soldi impressionante, sarà perché dietro gli investimenti sulle Fer si muovono strani soggetti (caso Siri docet), il consiglio da dare ai Consiglieri (regionali) è di approfondire bene l’argomento prima di lanciarsi in proposte dal contenuto spiccatamente tecnico, tanto tecnico da sembrare scritte da altri.

Fabio Modesti