Costa Ripagnola, solo parole e l’ambiguità di Emiliano

4103
Un bellissimo scorcio di Costa Ripagnola
Un bellissimo scorcio di Costa Ripagnola
Tempo di lettura: 4 minuti

Le ragioni perché va istituita l’area protetta. Gli obblighi costituzionali. Il valore di un’area che attende da oltre vent’anni una legge che la tuteli e che la Regione, colpevolmente, non ha ancora approvato

costa ripagnola proteste
Costa Ripagnola proteste per il divieto di accesso

Sulla vicenda di Costa Ripagnola, in agro di Polignano a Mare, e sul suo destino verso un insediamento turistico alberghiero oppure verso l’istituzione di un’area protetta regionale, si stanno consumando parole a volontà, laddove la volontà di fare la cosa giusta pare ancora scarseggi. E la cosa giusta da fare è senza dubbio istituire l’area protetta regionale.

Per raggiungere l’obiettivo, pare che l’«orso» Regione Puglia si sia svegliato dal lungo letargo, aggiornando la conferenza dei servizi prevista dalle legge regionale in materia, convocando ai lavori anche il «Comitato I Pastori della costa – Parco subito». Ma perché è cosa giusta istituire l’area protetta di Ripagnola e, se si vuole ed a patto che non serva strumentalmente ad allungare i tempi, dell’intera costa di Polignano?

In primo luogo perché è un obbligo di risultato per la Regione Puglia derivante dalla propria legge in materia vigente dal 1997. In secondo luogo perché è quantomeno scandaloso, ed ingenera non pochi cattivi pensieri, assistere al blocco ultra ventennale del procedimento amministrativo e legislativo per istituire l’area protetta mentre quello per dar via libera all’insediamento turistico alberghiero ha preso il treno superveloce, concludendosi in neanche quattro anni (tempo comunque ragguardevole). In terzo luogo perché l’area di Ripagnola, e buona parte del territorio costiero di Polignano a Mare a valle della S.S. 16, costituiscono un unicum paesaggistico e naturalistico da tutelare a tutti i costi assieme agli habitat marini a Posidonia oceanica ed a riff corallini fino a Monopoli, nonché assieme allo Scoglio dell’Eremita, unica colonia della splendida e minacciata specie del Gabbiano corso nell’Adriatico italiano.

Ma il privato, l’investitore che ha speso tempo e denaro per cercare di rendere redditizia la proprietà fondiaria, che fine fa, posto che avrebbe i titoli abilitativi per realizzare l’intervento? Questo è il busillis di sempre quando si tratta di istituire un’area protetta. Ebbene, come diceva Benedetto Croce, esiste, «nella difesa delle bellezze naturali un altissimo interesse morale e artistico che legittima l’intervento dello Stato». E la proprietà privata, proseguiva, altro non è che «servitù di pubblica utilità» ben nota da secoli, nulla di più gravoso dei limiti dei regolamenti edilizi, «contro cui nessuno ha mai protestato». «E — concludeva — d’altra parte, la nostra civiltà ha costituito una rete di simili obblighi, che risponde ad altrettante esigenze della vita moderna più complessa e sensibile».

Questi stessi concetti, espressi da Croce nella presentazione del disegno di legge sulla Tutela delle bellezze naturali il 25 settembre 1920, sono poi stati recepiti dalla Costituzione della Repubblica italiana che, all’articolo 42, riconosce la proprietà privata e la garantisce con la legge «che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». La legge istitutiva dell’area protetta a Ripagnola risponde a questo dettato costituzionale della funzione sociale della proprietà privata da rendere accessibile a tutti.

Con la legge che il Consiglio regionale sarà chiamato ad approvare, si spera il più velocemente possibile, sarà eventualmente possibile anche espropriare quei suoli e quei fabbricati rurali, attribuendo loro il giusto valore naturalistico e paesaggistico e non certo il valore di un insediamento turistico mai realizzato. D’altra parte, non è un caso che anche i precedenti proprietari di quegli immobili non siano riusciti a condurre in porto alcun investimento edilizio.

Ma poi, quale altro valore economico si può attribuire ad un’area che attende da oltre vent’anni una legge che la tuteli e che la Regione, colpevolmente, non ha ancora approvato?

Ora, però, c’è un altro obiettivo prioritario da raggiungere ed è fare in modo che l’intervento proposto legittimamente dalla Serim nel territorio di Ripagnola venga bloccato altrettanto legittimamente, quantomeno per verificare se il procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale/Autorizzazione Unica Ambientale (Via/Aua) da parte della Regione si sia svolto correttamente e non abbia tralasciato di esaminare aspetti rilevanti e dirimenti, così come lo stesso «Comitato I Pastori della Costa» ed altre associazioni e gruppi di cittadini nel frattempo ad esso aggregatisi, sostengono.

Per questo, oltre alle altre azioni che il Comitato dei Pastori e le associazioni hanno posto e vorranno porre in essere, è necessario chiedere al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel frattempo espostosi contro il progetto Serim invitando Comitati ed associazioni per la protezione di Costa Ripagnola ad impugnare dinanzi al Tar o con ricorso al Presidente della Repubblica gli atti amministrativi (compresi quelli regionali), che la sua stessa Amministrazione quantomeno sospenda l’efficacia del provvedimento di Via/Aua rilasciato. Quel provvedimento ha costituito il presupposto perché il Comune di Polignano a Mare rilasciasse a sua volta, così come ha rilasciato il 15 maggio scorso, il Permesso di Costruire (P.d.C.) in favore di Serim. La Regione Puglia può sospendere l’efficacia del proprio provvedimento in base all’articolo 21-quater della Legge n. 241/1990 (sul procedimento amministrativo), in base al quale «L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies», ossia 18 mesi.

E quale miglior atto di reale ed effettiva vicinanza al «Comitato I Pastori della Costa-Parco subito» ed alle associazioni e gruppi di cittadini attorno ad esso ritrovatisi, potrebbe fare il Presidente della Regione, Emiliano? Anche perché è suonato strano e fuori luogo l’invito ad adire le vie legali contro un provvedimento della propria Amministrazione. Ecco, questo sì che significherebbe da parte del rappresentante di tutti i pugliesi avere realmente e fattivamente a cuore la protezione di Costa Ripagnola; certo, concludendo parallelamente il procedimento ultra ventennale per la dovuta istituzione dell’area protetta. Forza Emiliano, proteggi Ripagnola!

 

Fabio Modesti