Anche se gira in un centro abitato e il centro abitato ricade in zona protetta perché, dice una sentenza europea, «qualsiasi forma di cattura deliberata di esemplari di tale specie animale nelle succitate circostanze è vietata in assenza di deroga concessa dall’autorità nazionale competente sulla base di tale disposizione». Una sentenza importante ed utile anche per l’Italia che attende da oltre un anno che la Conferenza Stato-Regioni dia il via libera alla nuova proposta di Piano di conservazione e gestione del lupo
Con una recente sentenza, la Corte di Giustizia europea si è espressa su una questione sottoposta da un Tribunale rumeno che, però, ha rilevanza per tutti gli Stati membri Ue.
Nella profonda Romania, un lupo bazzica vicino al villaggio Șimon, situato nel comune di Bran, circoscrizione di Brașov, giocando e nutrendosi con i cani di un residente. Il villaggio è posto tra due Siti d’Importanza comunitaria proposti dallo Stato rumeno ed accettati dalla Commissione Ue. In entrambi i siti la presenza di lupi è stata registrata nei formulari standard dei dati. Alcuni dipendenti e veterinari delle autorità pubbliche competenti, chiamati dagli abitanti, si recano a Șimon per catturare e ricollocare il lupo.
Dopo la somministrazione di una dose di anestetico ad uso veterinario mediante un fucile ipodermico, il lupo viene inseguito, catturato e poi sollevato per la coda e per la collottola, fino ad un veicolo posto ad una certa distanza, e quindi collocato in una gabbia da trasporto di cani. Il lupo è destinato ad essere liberato in una Riserva Naturale ma, durante il trasporto, riesce a sfondare la gabbia ed a scappare nei boschi della zona. Qualche mese dopo un’associazione protezionistica rumena denuncia i funzionari pubblici per reati connessi alla cattura ed al trasporto, in condizioni inappropriate, di un lupo. L’associazione afferma che non era stata richiesta alcuna autorizzazione per la cattura e il trasporto dell’animale.
Il Tribunale rumeno chiede alla Corte di Giustizia di interpretare alcune disposizioni della Direttiva 92/43 CEE sulla tutela di alcune specie protette come il lupo e sulla possibilità di derogare a tali norme. In particolare vuol sapere se lo Stato membro abbia comunque l’obbligo di adottare eventuali espresse disposizioni derogatorie anche nel caso in cui tali animali vengano avvistati nella periferia urbana o quando penetrino nel territorio di un ente territoriale.
Secondo il Tribunale rumeno la norma della Direttiva (in questo caso l’articolo 16 che disciplina le deroghe alla tutela) potrebbe comportare, attraverso un’interpretazione restrittiva, che sullo Stato non gravi alcun obbligo «qualora tali animali abbiano abbandonato il loro habitat naturale, circostanza che sarebbe contraria allo scopo perseguito da tale atto normativo». Cioè, se il lupo (o qualsiasi altro esemplare di specie protetta) resta nelle aree habitat tutelate dalla Direttiva (i Siti Natura 2000) buon per lui, non può essere oggetto di cattura ed uccisione se non per scopi scientifici o sanitari. Ma se esce da tali aree, la sua tutela non può essere più garantita. La Corte di Giustizia ha fatto ancora una volta chiarezza. Non è possibile, secondo la Corte Ue, che uno Stato membro proceda alla cattura di un esemplare di specie protetta, derogando alle disposizioni comunitarie, se prima non abbia compiutamente verificato che non esista un’altra soluzione valida e che tale deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.
Inoltre, afferma la Corte, l’«area di ripartizione naturale» e l’«ambiente naturale» in cui tali specie agiscono (in questo caso il lupo) non possono essere limitati a determinati siti pure protetti a livello comunitario ma sono necessariamente più vasti. «Tali aree — dice la Corte Ue — corrispondono allo spazio geografico in cui la specie animale in questione è presente o si diffonde secondo il suo comportamento naturale. Ne consegue che la tutela prevista dall’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva “Habitat” non presenta limiti o frontiere e non consente quindi di ritenere che un esemplare selvatico di una specie animale protetta che si trovi in prossimità o all’interno di zone popolate dall’uomo, che transiti attraverso tali zone o che si nutra delle risorse prodotte dall’uomo, sia un animale che ha lasciato la sua “area di ripartizione naturale”, o che quest’ultima sia incompatibile con gli insediamenti umani o con le infrastrutture antropiche».
Per poter derogare a questo stringente regime di tutela, gli Stati membri devono adottare un quadro di disciplina derogatoria completo ed esaustivo, basato su evidenze scientifiche. Nel caso rumeno, dice ancora la Corte di Giustizia, «la normativa nazionale non avrebbe consentito di reagire in maniera adeguata, in un breve lasso di tempo, al comportamento del lupo di cui trattasi nel procedimento principale e di minimizzare, così, precocemente, i rischi corsi. Non risulterebbe neppure che il contesto normativo nazionale contempli, al riguardo, una regolamentazione o linee guida scientificamente fondate».
E tale disciplina deve comunque avere come argine insuperabile il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione della popolazione della specie selvatica. In conclusione, la Corte Ue, sancisce che «l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva “Habitat” deve essere interpretato nel senso che la cattura e il trasporto di un esemplare di una specie animale protetta ai sensi dell’allegato IV di tale direttiva, come il lupo, nella periferia di una zona popolata dall’uomo o in una tale zona, possono ricadere sotto il divieto previsto da tale disposizione» ed ancora che «l’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva deve essere interpretato nel senso che qualsiasi forma di cattura deliberata di esemplari di tale specie animale nelle succitate circostanze è vietata in assenza di deroga concessa dall’autorità nazionale competente sulla base di tale disposizione».
Una sentenza importante ed utile anche per l’Italia che attende da oltre un anno che la Conferenza Stato-Regioni dia il via libera alla nuova proposta di Piano di conservazione e gestione del lupo messa a punto dal ministero dell’Ambiente, dopo che dallo stesso è stata espunta la possibilità di procedere ad abbattimenti selettivi. Nel testo, le deroghe previste dall’articolo 16 della Direttiva «Habitat» 92/43/CEE «potranno essere richieste unicamente da Regioni, Province Autonome e Parchi Nazionali, in situazioni aventi carattere di eccezionalità». Ma l’approvazione del Piano non può più essere rinviata perché nei confronti dei lupi la giustizia fai da te fa molti più danni di qualsiasi altra deroga alla loro protezione.
Fabio Modesti