Molte le «anomalie» che caratterizzano questa legge regionale. Esposto-istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per conto del Comitato «I Gabbiani del Parco di Costa Ripagnola», nato con lo specifico obiettivo di modificare la legge regionale istitutiva del Parco. Una legge che più che «pasticcio» legislativo sembra una vera e propria sanatoria di azioni illecite su cui sta ancora indagando la magistratura penale
Se ne è forse reso conto Gianni Giannini, assessore ai trasporti della Giunta Emiliano alla Regione Puglia, che la legge votata dal Consiglio regionale pugliese il 28 luglio scorso per istituire il parco regionale di Costa Ripagnola aveva non pochi problemi. Giannini, infatti, si è astenuto nella votazione finale sulla legge nel suo complesso. Lo stesso Giannini, si ricorderà, fu protagonista tre anni fa di una vicenda che sfociò in dimissioni forzate su pressioni dello stesso Emiliano. Il peccato di Giannini, perché non si è trattato di reato, fu quello di accettare quale regalo di nozze della figlia un divano da Modesto Scagliusi, proprietario dell’albergo cinque stelle e ristorante Grotta Palazzese e del villaggio turistico Castellinaria, nonché della Soft Line che produce, appunto, divani. Scagliusi è anche proprietario della Serim, la società che a Costa Ripagnola vorrebbe realizzare un resort nei depositi agricoli parte dei quali da lui stesso accatastati, nel 2005, «residenze in villette». Oggi quell’area è sotto sequestro penale dopo l’esposto-denuncia del comitato I Pastori della costa, ma, come vedremo, la legge istitutiva del parco regionale ha di fatto sanato la situazione con norme a dir poco anomale. Quindi, Giannini il 28 luglio scorso deve aver pensato che era meglio lasciar perdere l’adesione al pasticcio combinato in Consiglio regionale ed ha deciso di astenersi.
Gli affanni per affievolire la tutela
Che cosa sia accaduto in quella seduta del Consiglio regionale non è facile da descrivere. Ma un’attenta visione della registrazione audio/video ed un’attenta lettura del resoconto stenografico bastano a far venire il mal di mare. Il prodotto è una legge che anziché tutelare territorio e risorse naturali, come dovrebbe essere d’obbligo nell’istituire un parco regionale, si affanna a restringere il perimetro dell’area protetta ed a dettare norme che derogano in peggio la disciplina urbanistica del Comune di Polignano, usurpato, pertanto, della potestà di regolare l’uso del territorio nel proprio agro.
Ma questo è solo un breve sunto delle «anomalie» che caratterizzano quella strana legge per un parco regionale. Gli attivisti per la protezione di Costa Ripagnola si sono resi conto che la legge è in realtà un’autentica minaccia per quel territorio ed hanno deciso di agire. Hanno però dovuto attendere quasi due mesi per vedere la legge (n. 30/2020) pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione (il cui ufficio preposto ha definito il ritardo senza precedenti nella legislatura) e per avere, quindi, l’oggetto formale a cui far dedicare le attenzioni dell’avvocato Ascanio Amenduni che ha formulato un esposto-istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per conto del Comitato «I Gabbiani del Parco di Costa Ripagnola», nato con lo specifico obiettivo di modificare la legge regionale istitutiva del Parco.
L’esposto al Governo
L’esposto, inviato per conoscenza anche al ministro per i Beni e le Attività Culturali ed al Turismo, Dario Franceschini, ed al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, mette in fila le «anomalie» della legge. In primo luogo «la cartografia non consente di verificare che le particelle catastali, facenti parte dell’allegato B e in esso elencate, siano congruenti con la zonizzazione cartografica, perché realizzata in scala troppo piccola, per quanto indicata come 1:25.000». In altre parole, la cartografia allegata alla legge non è pubblicata nella scala indicata (1:25.000, cioè 1 cm=250 metri) e, nonostante siano state fornite le «impronte digitali» dei file geometrici relativi ai confini ed alle zone del Parco, la pubblicazione della cartografia nella scala indicata consentirebbe a chiunque di rendersi conto di che cosa si intende proteggere.
Allegare alla legge la lista delle particelle catastali incluse nelle varie zone del parco (cosa mai vista in una legge di tutela e che la dice lunga su quali interessi si sono voluti preservare) ha però consentito di scoprire che le aree oggi sotto sequestro ed afferenti al progetto Serim per la realizzazione del resort nei depositi agricoli, sono state trasferite dalla zona 1 a maggiore tutela, così come definita nel disegno di legge approvato dalla Giunta regionale e dalla Commissione consiliare competente, alle zone 2 e 3 a minore tutela, quest’ultima ulteriormente affievolita dalla disciplina autorizzativa estremamente lasca introdotta dagli emendamenti proposti dai Consiglieri Fabiano Amati e Donato Pentassuglia (entrambi rieletti in Consiglio regionale) per conto del Sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto. Addirittura in questi emendamenti le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale di Polignano a Mare per le zone agricole vengono stracciati e superati.
Con una legge di protezione della natura, quindi, si consentono attività in zone agricole che le norme di Piano urbanistico del comune rivierasco non consentono assolutamente. In soldoni, con la legge che istituisce il Parco regionale di Costa Ripagnola, per miracolo, nelle zone agricole è possibile procedere a ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dei manufatti con un bonus di volumetria del 20%, mentre le norme comunali consentivano esclusivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento di cubature. E, guarda caso, le norme introdotte grazie agli emendamenti Amati-Pentassuglia vanno a premiare proprio le aree interessate dal progetto Serim.
Gli emendamenti che diventano note
Ma ci sono altri emendamenti proposti in sede di approvazione della legge in Aula consiliare che mirano a salvare progetti specifici (forse di nuovo anche quello della Serim), proposti dal Consigliere del PD Ruggiero Mennea (non rieletto in Consiglio regionale). Sono stati approvati ma nell’articolato di legge non ci sono. Sono invece diventati, in modo del tutto irrituale e per nulla trasparente, note alla cartografia del Parco che, insieme all’elenco delle particelle catastali comprese nel perimetro del Parco, costituisce l’Allegato B alla legge. Un ulteriore pasticcio nel procedimento legislativo che potrebbe avere ripercussioni non secondarie. Il primo emendamento a firma Mennea modifica la cartografia pubblicata sul Burp, in questo modo: «L’Allegato B contenente la rappresentazione cartografica del territorio del Parco viene così modificato: la porzione del Parco in cui ricadono progetti che, avendo superato la fase di validazione sotto il profilo ambientale, hanno beneficiato di finanziamenti agevolati, con contratti di mutuo già stipulati, vengono eliminati dalla perimetrazione del Parco Naturale Regionale “Costa Ripagnola”».
A quali progetti si riferisca Mennea, non è dato di sapere ma quello presentato da Serim ha superato le procedure di Via regionale, è ammesso a finanziamento dalla Regione sui Fondi Strutturali e potrebbe avere contratto di mutuo già stipulato. Però se fosse stralciato dal perimetro del Parco non dovremmo trovare, come invece troviamo, quelle aree nella cartografia pubblicata e nell’elenco delle particelle catastali. Su questo emendamento, ad esempio, il PD Giannini si è astenuto. Il secondo emendamento è più preciso e determina lo stralcio dal perimetro del Parco di aree del territorio di Polignano interessate da progetti che usufruiscono del «Piano casa». In questo caso, ad esempio, il PD Giannini ha votato contro. Queste note, quindi, non hanno alcun richiamo nel testo di legge e l’esposto inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiunge che «l’allegato cartografico porta la data del 28.7.2020, mentre le note sono o appaiono successive, (e, di conseguenza, N.d.R.) le note stesse rappresentano un ultra o extra testo legislativo, che non può inficiare il testo, ma di fatto lo contrasta, contrastando pure la cartografia, in quanto aggiunge una previsione o esclusione normativa, assenti nel testo ma sostanzialmente “ad personam”, cioè a proprietari catastalmente ben individuabili. Inoltre, non vi è neppure coerenza all’interno dell’allegato B riguardante la cartografia con la parte dell’allegato B relativa alla zonizzazione sulla scorta delle particelle catastali».
Le illegittimità costituzionali
Nell’esposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, poi, il neonato Comitato individua una serie di contrasti tra le norme della legge regionale n. 30/2020 con la giurisprudenza costituzionale in materia di aree protette e di violazioni della legge quadro nazionale sulle aree protette (Legge n. 394/1991). Secondo il Comitato la legge regionale si pone al di fuori degli standard minimi di tutela degli ecosistemi fissati dallo Stato con la legge quadro e confermati dalla Corte Costituzionale in varie sentenze. Questi stessi standard, ha più volte affermato la Consulta, costituiscono vincoli anche per la legislazione regionale. Il termine per l’eventuale impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale della legge regionale pugliese da parte del Governo scade il 20 novembre prossimo.
Vedremo se l’appello lanciato da I Gabbiani di Costa Ripagnola verrà accolto non foss’altro che per invitare il nuovo Consiglio regionale a rimetter mano a quello che si può eufemisticamente chiamare un «pasticcio» legislativo ma che, in realtà, sembra una vera e propria sanatoria di azioni illecite su cui sta ancora indagando la magistratura penale.
Fabio Modesti