La Corte Costituzionale ha cancellato l’articolo 10 con cui, tra l’altro, si stabilisce quali sono i criteri per ritenere che la modifica degli impianti non avrà impatti negativi sull’ambiente e può, quindi, realizzarsi senza sottoporsi a valutazioni d’impatto ambientale. La Consulta ha anche cassato l’articolo 12 che disciplina il rinnovo del titolo abilitativo all’esercizio di impianti eolici e fotovoltaici, imponendo condizioni per ottenerlo
Il nostro articolo del 7 dicembre scorso sulla nuova esplosione di istanze per insediare impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (Fer) in Puglia, ha avuto un’eco inaspettata. Prima «Telenorba» il 9 dicembre, con l’edizione più seguita del suo telegiornale, quella delle 7:30, lo ha ripreso testualmente; poi, sempre il 9 dicembre scorso, abbiamo avuto l’onore della pubblicazione integrale da parte de l’«Astrolabio», la newsletter dell’Associazione Amici della Terra. Ancora il TgNorba è tornato sull’argomento il 12 dicembre scorso con due servizi; il primo ha ripreso nuovamente il nostro articolo del 7 dicembre scorso ed il secondo ha dato la notizia di un intervento della Corte costituzionale sulla legge regionale pugliese n. 34/2019 (quella che ha tentato di disciplinare il cosiddetto revamping di impianti da Fer), chiudendosi con una dichiarazione del sottoscritto. Che cosa ha stabilito la Consulta sulla legge regionale presentata dal consigliere di maggioranza Enzo Colonna, sulla quale avevamo già sollevato dubbi di legittimità qui e qui?
Con la sentenza del 3 novembre scorso, pubblicata il 2 dicembre, la Corte Costituzionale ha cancellato l’articolo 10 con cui, tra l’altro, si stabilisce quali sono i criteri per ritenere che la modifica degli impianti non avrà impatti negativi sull’ambiente e può, quindi, realizzarsi senza sottoporsi a valutazioni d’impatto ambientale.
La Consulta ritiene che questa norma invada il campo della competenza dello Stato perché «la ricerca del punto di equilibrio tra l’esigenza di semplificare le procedure per esercitare impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e la tutela dell’ambiente in cui essi si trovano è un compito dello Stato». «Non spetta, dunque — prosegue la sentenza — alle Regioni decidere quali siano le condizioni che determinano l’esclusione dalle verifiche d’impatto ambientale. Si ribadisce che, sebbene la competenza esclusiva statale prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. non escluda aprioristicamente interventi regionali, anche legislativi, “è tuttavia necessario che ciò avvenga in termini di piena compatibilità con l’assetto normativo individuato dalla legge statale, non potendo tali interventi alterarne il punto di equilibrio conseguito ai fini di tutela ambientale” (sentenza n. 178 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 147 del 2019)».
La Consulta ha più volte affermato con chiarezza che la disciplina sulla Via rientra a pieno titolo nella competenza statale esclusiva indicata dall’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione e che a Regioni e Province autonome è consentito lo spazio di intervento soltanto in ambiti specifici e precisati dal Codice dell’ambiente.
La Consulta ha poi cassato l’articolo 12 che disciplina il rinnovo del titolo abilitativo all’esercizio di impianti eolici e fotovoltaici, imponendo condizioni per ottenerlo. Anche in questo caso, afferma la Corte, la Regione Puglia ha invaso competenze statali perché «il compito della semplificazione delle procedure riguardanti i titoli abilitativi in questa materia non spetta al legislatore regionale […]. È infatti lo Stato che, in attuazione della normativa europea, ha il compito di dettare norme ispirate “alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità”».
Vedremo se e come il nuovo Consiglio regionale pugliese interverrà a livello legislativo e se vorrà cogliere l’occasione per disciplinare, nei limiti costituzionali, le procedure valutative ambientali degli impianti energetici da Fer finalmente rendendosi conto che la valutazione degli impatti cumulativi degli impianti (esistenti, approvati e presentati) è un obbligo cui non è più possibile sottrarsi delegandolo a poco efficaci provvedimenti amministrativi.
Fabio Modesti