Sebbene i metodi tradizionali di caccia, nota la Corte europea, possano costituire un «impiego misurato» autorizzato dalla direttiva «Uccelli», tuttavia, il mantenimento di attività tradizionali non può costituire una deroga autonoma al regime di tutela previsto da tale direttiva. Tanto più in questo lungo periodo di declino delle specie di uccelli selvatici
«Il carattere tradizionale di un metodo di cattura di uccelli, come quello della caccia mediante l’impiego di vischio, non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che un’altra soluzione soddisfacente non possa sostituirsi a detto metodo». Così si esprime la Corte di Giustizia Ue in una sentenza emessa qualche giorno fa in merito ad una denuncia di un’associazione protezionistica francese contro la deroga utilizzata dallo Stato francese per l’utilizzazione della cattura di uccelli con il vischio. La Corte di Giustizia si è espressa su richiesta del Consiglio di Stato francese che ha in carico il giudizio. I giudici europei, interpretando la direttiva comunitaria «Uccelli» che tutela le specie di uccelli selvatici, hanno sancito anche che «nell’attuazione delle disposizioni derogatorie, gli Stati Membri sono tenuti a garantire che qualsiasi intervento riguardante le specie protette sia autorizzato solo in base a decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata riferentesi ai motivi, alle condizioni e alle prescrizioni di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva “Uccelli”». La Corte europea ribadisce che una normativa nazionale che si avvale di un regime derogatorio «non soddisfa le condizioni relative all’obbligo di motivazione qualora essa contenga la sola indicazione secondo cui non esiste un’altra soluzione soddisfacente, senza che tale indicazione sia suffragata da una motivazione circostanziata, fondata sulle migliori conoscenze scientifiche in materia».
Insomma, le deroghe intanto sono tali perché hanno alla base motivazioni, dati e valutazioni ben strutturati, cosa che non accade quasi mai. Sebbene i metodi tradizionali di caccia, prosegue la Corte, possano costituire un «impiego misurato» autorizzato dalla direttiva «Uccelli», tuttavia, il mantenimento di attività tradizionali non può costituire una deroga autonoma al regime di tutela previsto da tale direttiva. Tanto più in questo lungo periodo di declino delle specie di uccelli selvatici. Anche per le catture accessorie, di volume esiguo e di durata limitata, lo Stato Membro può derogare al divieto di determinati metodi di caccia «a condizione, in particolare, che tali metodi consentano la cattura di determinati uccelli in modo selettivo. A tal proposito, precisa la Corte, per valutare la selettività di un metodo occorre tener conto non soltanto delle sue modalità e dell’entità delle catture che esso comporta per gli uccelli non bersaglio, ma anche delle sue eventuali conseguenze sulle specie in termini di danni arrecati agli esemplari catturati. Nel caso dell’utilizzazione del vischio, afferma la Corte, «è molto verosimile, fatte salve le constatazioni effettuate, da ultimo, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato), che, nonostante la pulizia, gli uccelli catturati subiscano un danno irreparabile, atteso che il vischio, per sua stessa natura, è idoneo a danneggiare il piumaggio di tutti gli uccelli catturati».
Fabio Modesti