Paesaggio e Fer, prevale la decisione comunale

3216
eolico vento energia
Tempo di lettura: 3 minuti

Il Comune di Volturino, sui Monti Dauni in provincia di Foggia, dice no ad un’azienda di Bolzano produttrice di energia da fonte eolica che in quel territorio aveva proposto l’installazione di 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW. Il Comune dauno è uno dei pochi in Puglia ad avere un Piano urbanistico di ultima generazione

La pianificazione urbanistica in Puglia, adeguata al Piano paesaggistico regionale, spetta ai Comuni che possono anche inibire in tutto o in parte il proprio territorio all’insediamento di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili (Fer). Il Tar Puglia – Sede di Bari, I sezione, ha emesso una sentenza, pubblicata il 12 luglio scorso, che avrà non poche ripercussioni in materia di fonti rinnovabili, soprattutto ora, in piena trance da Pnrr e Just Transition Fund. Protagonisti della vicenda giudiziaria sono il Comune di Volturino (1.700 abitanti, sui Monti Dauni in provincia di Foggia) ed un’azienda di Bolzano produttrice di energia da fonte eolica che in quel territorio aveva proposto l’installazione di 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW. Il Comune dauno è uno dei pochi in Puglia ad avere un Piano urbanistico di ultima generazione che, però, doveva ancora adeguarsi al Piano paesaggistico territoriale regionale (Pptr). Cosa che ha fatto adottando una deliberazione di Consiglio comunale di gennaio 2019 con la quale ha stabilito, in taluni casi, prescrizioni più restrittive dello stesso Pptr. Così, Volturino ha sancito la quasi totale impossibilità di installazione di impianti eolici industriali nel proprio territorio peraltro già assediato da torri eoliche e ripetitori radiotivvù.

Le censure proposte dalla società bolzanina sono state rigettate dal Tar con ampie motivazioni di peso. Le decisioni del Comune di Volturino, affermano i giudici amministrativi pugliesi, non violano le norme statali sullo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili tra cui il decreto legislativo n. 387/2003 e le linee guida nazionali in materia.

Infatti, non è possibile confondere, come ha fatto il ricorrente, «il regime abilitativo degli impianti energetici alternativi con il profilo della misura e competenza del potere di pianificazione urbanistica, sovrapponendo impropriamente due ambiti posti su distinti piani logici. La competenza regionale è prevista, infatti, per il rilascio del titolo autorizzatorio, senza incidere sulle competenze in materia di pianificazione generale che resta in capo ai Comuni. Diversamente opinando — prosegue il Tar — si giungerebbe alla paradossale conclusione per cui, per effetto della mera presentazione di un’istanza di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto alimentato da Fer in un determinato sito, dovrebbe escludersi automaticamente qualsiasi competenza delle autonomie locali comunali rispetto alla funzione di pianificazione dell’uso del territorio, nonché, per assurdo, l’obbligatorietà di conformarsi agli strumenti urbanistici sovraordinati, quale è il Pptr. […] In altri termini — dice ancora il Tar — la ponderazione comparativa tra l’interesse alla tutela del paesaggio e quello alla produzione di energia attraverso fonti pulite e rinnovabili è avvenuta a monte, nell’ambito del Pptr».

Ma l’azienda che ha proposto il ricorso ha anche preso di mira lo stesso Pptr che sarebbe illegittimo «vietando in via preliminare ed assoluta l’installazione di impianti alimentati da Fer al fine di tutelare indiscriminatamente astratti vincoli paesaggistici», in contrasto con la normativa nazionale sulle Fer. Citando la pregressa giurisprudenza, anche costituzionale, il Tar Puglia invece conferma l’assoluta prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore.

«Il tendenziale favor del legislatore per la diffusione delle fonti di energia rinnovabili — afferma il Tar — arretra quando sussistono importanti elementi di natura paesaggistica da preservare, come nel caso di specie, ove gli impianti eolici progettati occuperebbero lo spazio visivo “percettivo” mutando la forma visibile del territorio e, dunque, il paesaggio».

La tutela del territorio e del paesaggio, quindi, si conferma nelle mani innanzitutto dei Comuni che possono agire correttamente avendo un Piano paesaggistico valido alle spalle, senza piagnistei ma esercitando la funzione della pianificazione urbanistica. Una funzione da troppo tempo dimenticata in favore di strumenti derogatori molte volte iniqui e pericolosi (vedi il Piano casa). Vedremo se ci sarà appello al Consiglio di Stato.

 

Fabio Modesti