Il «bene paesaggio» prevale sull’eolico

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Il Consiglio di Stato ha riformato una sentenza del Tar Basilicata relativa ad un diniego alla realizzazione di un impianto eolico nei territori dei Comuni di Vaglio Basilicata, Pietragalla e Potenza. «La lesione del bene paesaggistico può intervenire non solo mediante “aggressione fisica” e trasformazione del bene stesso, ma anche privandolo, con l’alterarne la visione di insieme, della propria peculiare funzione di godimento estetico»

È scritta bene, in modo piano e comprensibile, come dovrebbero essere scritte tutte le sentenze. Il Consiglio di Stato ha riformato una sentenza del Tar Basilicata relativa ad un diniego alla realizzazione di un impianto eolico da 10,5 MW proposto da una società, con sede a Milano e che si occupa di investimenti per le infrastrutture in Italia, nei territori dei Comuni di Vaglio Basilicata, Pietragalla e Potenza.

La società si era rivolta al Tar contestando il provvedimento negativo regionale assunto sulla base delle valutazioni della Soprintendenza lucana al paesaggio. Il Tar, accogliendo il ricorso, aveva ritenuto le motivazioni di tutela paesaggistica carenti per «travisamento dei fatti, incompletezza dell’istruttoria, e insufficienza della motivazione degli avversati pareri sfavorevoli resi dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio della Basilicata».

Ma i giudici amministrativi di primo grado sono andati oltre il loro compito, entrando in valutazioni tecniche discrezionali che sono proprie della pubblica amministrazione e non censurabili se non ove ricorrano eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza oppure un’evidente contraddittorietà della motivazione. Con queste considerazioni i giudici del Consiglio di Stato, 4ª Sezione, hanno assunto la decisione del 18 novembre 2021 pubblicata il 23 dicembre 2021. La sentenza del Tar Basilicata, scrivono i giudici di Palazzo Spada, «è entrata in maniera approfondita nelle valutazioni di merito compiute dalle amministrazioni così, in qualche modo, esorbitando dai limiti esterni della funzione esercitata».

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, il procedimento è stato «contrassegnato da una accurata istruttoria, confluita nella conferenza di servizi alla quale ha partecipato la società interessata, nel corso della quale le Autorità e gli Uffici competenti hanno esaminato il progetto e la sua variante, e si sono espressi (Comune, Soprintendenza, Regione) sulla incompatibilità paesaggistica dello stesso. Gli aspetti di tutela paesaggistica sono stati evidenziati nei divisati atti e compendiati dalla Soprintendenza con il parere qualificato di competenza. Essi (sostengono i giudici del Consiglio di Stato) sono stati motivatamente considerati alla luce dell’interesse, di matrice costituzionale, alla salvaguardia del territorio e ritenuti, previa loro ponderazione con l’interesse costituzionalmente protetto all’iniziativa economica, prevalenti rispetto alle finalità produttive di carattere energetico espresse dal progetto del parco».

Ed ancora, «il punto centrale della questione riguarda la valutazione circa la compromissione del bene paesaggistico, determinata dalla allegata saturazione del contesto in cui ricadono gli aerogeneratori nonché da una rassegnata “interferenza visiva” causata dalle pale eoliche rispetto a determinati beni altrettanto protetti. Ebbene — è scritto nella sentenza del Consiglio di Stato — tali valutazioni appaiono il prodotto di una ponderazione frutto di esercizio non irragionevole di discrezionalità tecnica, posto che la lesione del bene paesaggistico può intervenire non solo mediante “aggressione fisica” e trasformazione del bene stesso, ma anche privandolo, con l’alterarne la visione di insieme, della propria peculiare funzione di godimento estetico. Al riguardo, l’istruttoria condotta dall’Amministrazione appare immune da vizi della funzione e basata su una congruente valutazione degli elementi di fatti acquisiti al procedimento. Il rilievo per cui il parco eolico proposto non poteva inserirsi all’interno di un contesto già marcato da altri impianti eolici non è rimasta affermazione apodittica e fine a se stessa, come invece ritenuto dal Tar […]».

Tralasciando l’ulteriore merito della vicenda, non si può non riflettere sulla portata di questo pronunciamento sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 (Pniec). Certo, le norme sono state modificate (senza tuttavia sciogliere i veri nodi procedurali) ed i procedimenti accentrati ma resta fondamentale che le amministrazioni competenti alla protezione del paesaggio e della natura articolino i propri pareri nel modo più solido possibile. Come si è più volte sostenuto, solo motivazioni forti, ben scritte ed ancorate alla realtà possono reggere l’onda d’urto demagogica delle rinnovabili industriali dovunque e comunque.

 

Fabio Modesti