Due pronunce della Corte di Giustizia Ue che andrebbero raffrontate da una recente sentenza del Consiglio di Stato che ha affrontato quel rapporto
Diritto di proprietà e tutela della biodiversità attraverso i Siti Natura 2000 sono state al centro di due recentissime pronunce della Corte di Giustizia Ue che andrebbero raffrontate da una recente sentenza del Consiglio di Stato – Sezione II (la n. 7354 del 24 novembre 2020 commentata su queste pagine) che ha affrontato quel rapporto.
Le questioni poste alla Corte di Giustizia Ue
Se un agricoltore oppure un allevatore esercita la propria attività in un Sito Natura 2000 (la rete europea di aree per la tutela della biodiversità), già designato tale al momento dell’acquisto dei terreni con le relative restrizioni, e gli viene impedita una determinata coltivazione per il fatto di trovarsi in una torbiera, ha diritto per questo da un indennizzo economico? E se un imprenditore ha subìto danni da fauna selvatica protetta a livello comunitario (specie animali selvatiche incluse nelle Direttive «Habitat» ed «Uccelli») alle proprie coltivazioni oppure ai propri allevamenti, ha diritto ad un indennizzo economico tenuto conto di aver già percepito nei tre anni precedenti, per la stessa motivazione, un aiuto complessivo di 30.000 euro (massimo concedibile secondo la disciplina nazionale, in questo caso della Lettonia, sugli Aiuti di Stato per il settore dell’acquacoltura)?
Le indennità Natura 2000
Sul primo quesito la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza nella causa C-234/20 su richiesta della Corte Suprema della Lettonia, ha risposto che non vi è un diritto assoluto all’indennizzo per il fatto di coltivare terreni in un sito Natura 2000. La disciplina comunitaria (direttiva «Habitat») consente tuttavia agli Stati membri di riconoscere indennizzi agli agricoltori «per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati» dall’applicazione della medesima direttiva. Gli indennizzi sono riconosciuti annualmente per ettaro di superficie agricola e per ettaro di foresta. Se, però, lo Stato membro ha inteso escludere dal novero di area agricola e di foresta i terreni occupati da torbiere nulla è dovuto a titolo di indennizzo, soprattutto se chi lo richiede ha acquistato i terreni ben conoscendo i vincoli che operano nel Sito Natura 2000.
La tutela della biodiversità ed i costi delle imprese
Quanto al secondo quesito, la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza sulla causa C-238/20 (sempre su richiesta della Corte Suprema della Lettonia), ha risposto che la disciplina comunitaria non impedisce che l’indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite subìte da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva «Uccelli» concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sia sensibilmente inferiore ai danni effettivamente subìti. Inoltre la Corte osserva che «i costi connessi al rispetto degli obblighi regolamentari in materia di tutela dell’ambiente, e in particolare della fauna selvatica, e all’assunzione dei danni che quest’ultima può finire col causare ad un’impresa [in questo caso del settore dell’acquacoltura] rientrano nei normali costi di esercizio di una tale impresa. Pertanto, la concessione di un indennizzo per i danni causati alla propria impresa da animali protetti costituisce un vantaggio economico di cui l’impresa interessata non può, in linea di principio, rivendicare il beneficio in condizioni normali di mercato». E se lo Stato Membro (in questo caso la Lettonia) ha deciso di stabilire il massimale di 30.000 euro concedibili in tre anni alle imprese dell’acquacoltura, può qualificare quest’ultimo come «aiuto de minimis» e astenersi, di conseguenza, dal notificarlo alla Commissione Ue.
Fabio Modesti