La Consulta è stata chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale della norma della Regione Lombardia e su una recente ordinanza sui cosiddetti standard urbanistici. In Puglia invece si preferisce non legiferare negli ambiti consentiti dalla normativa statale ma continuare a produrre «t.a.c.» per tirare a campare
Il Consiglio di Stato, con una recente ordinanza, ha chiesto alla Corte costituzionale di esprimersi sulla legittimità costituzionale dell’articolo 2-bis, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, testo unico sull’edilizia, che consente a leggi e regolamenti regionali la possibilità di derogare alle prescrizioni del decreto ministeriale n. 1444/1968 che fissa i cosiddetti standard urbanistici, «con particolare riguardo a quelle in materia di spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi».
La Consulta è stata chiamata ad esprimersi anche sulla legittimità costituzionale della norma della Regione Lombardia (legge regionale n. 12/2005, articolo 103, comma 1-bis) con la quale è stata delegata ai Comuni, in sede di pianificazione urbanistica, la definizione della misura di aree da destinare a standard ad esclusione delle zone a «residenza» per le quali la stessa Regione ha fissato il limite minimo a 18 metri quadri per abitante. I massimi giudici amministrativi sono stati investiti della questione da una società petrolifera lombarda perché il piano urbanistico del Comune di Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, aveva destinato alcuni suoli di proprietà, occupati da insediamenti produttivi dismessi o sottoutilizzati tra i quali la raffineria di petrolio, a «reindustrializzazione moderna, ampliata a funzioni “mixitè”, cioè a esercizi commerciali di vicinato, esercizi pubblici, artigianato e terziario».
Per questa tipizzazione urbanistica il piano del Comune prevede aree a standard pari al 55% del compendio, vale a dire oltre 5 volte il limite minimo fissato dal decreto ministeriale del 1968. Contro la destinazione urbanistica e contro la quantificazione delle aree a standard, la società ha proposto ricorso al Tar Lombardia che lo ha dichiarato inammissibile per la prima doglianza mentre lo ha parzialmente accolto per la seconda. La società ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Lombardia chiedendo che fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale di cui si è detto prima.
La società petrolifera lombarda ritiene, ed il Consiglio di Stato ha dichiarato non manifestamente infondate tali argomentazioni, che sia la norma nazionale sia le norme lombarde di attuazione determinino un «differente trattamento di cittadini che realizzino lo stesso intervento edilizio in Comuni differenti (articolo 3 Cost.), la limitazione al diritto di difesa, in assenza di un parametro legislativo e regolamentare su cui pre-definire il livello di ragionevolezza della scelta pianificatoria assunta in tema di standard (articoli 24 e 113 Cost.), la lesione del diritto di proprietà e del diritto di impresa, potendo il Comune prevedere uno standard del 99%, non incontrando limiti nel massimo, così determinando una situazione para-espropriativa (articoli 41 e 42 Cost.), la violazione del precetto di buon andamento della pubblica amministrazione, non essendo previsti limiti nel minimo, con la conseguenza che il Comune potrebbe ridurre gli standard dovuti all’1% dell’estensione territoriale e consentire l’edificazione su tutto il resto, con enorme carico urbanistico non accompagnato dalle necessarie dotazioni di servizi, nonostante vi sia obbligo di rispettare l’art. 41-quinquies della l. n. 1150 del 1942 (articolo 97 Cost.), la violazione dell’articolo 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi generali dettati dalla l. n. 1150 del 1942 e dalla l. n. 765 del 1967, dei quali il d.m. n. 1444/1968 costituisce mera attuazione, tanto che viene definito come regolamento legislativo, oltreché degli articoli 9 e 10 della l. n. 62 del 1953, nella parte in cui obbligano a definire limiti inderogabili di edificazioni e di standard che le citate norme regionali hanno impropriamente abrogato».
Questo accade in relazione ad una legge della Lombardia che, comunque si pone nell’alveo dell’applicazione della normativa edilizia nazionale. In Puglia invece, e le norme sul Piano casa lo dimostrano, si preferisce non legiferare negli ambiti consentiti dalla normativa statale ma continuare a produrre «t.a.c.», cioè per tirare a campare. Anziché verificare le aree a standard per progetti edilizi significativamente impattanti sul territorio, con l’obiettivo di rendere questi ultimi ecologicamente più compatibili, si preferisce ricorrere a mere operazioni aritmetiche di monetizzazione del valore delle aree da cedere. I Comuni pugliesi incassano soldi di cui, però, non si dimostra la finalizzazione di miglioramento della qualità della vita urbana.
Fabio Modesti