È battaglia fra amministrazioni sulla deroga per animali di affezione ed eradicazione della Psa. I provvedimenti impugnati sono molti ma la questione di fondo sollevata e valutata dal Tar è se gli abbattimenti potevano essere oggetto di deroga in considerazione della detenzione di questi animali non per fini alimentari ma per accudirli e quindi d’affezione
La peste suina africana (Psa) è arrivata in Italia, nella penisola, da qualche tempo e le prime evidenze si sono avute tra Liguria e Piemonte per poi diffondersi con particolare virulenza nel Lazio. E proprio dal Lazio, dalla 3ª Sezione Quater del Tribunale amministrativo, sede di Roma, arriva una sentenza che potrebbe complicare non poco l’azione di eradicazione della Psa.
In sostanza, la titolare di una struttura di ospitalità per animali abbandonati e maltrattati a Roma, gestita da un’associazione e da volontari, ha visto la propria attività ricompresa nel raggio di 10 chilometri dalla zona infetta da Psa. In quest’area il Prefetto di Roma ha disposto l’abbattimento e l’eliminazione immediata di tutti i suidi detenuti (quindi maiali e cinghiali), pure di quelli non infetti e non destinati alla produzione alimentare.
Con altri provvedimenti il ministero della Salute «ha limitato a soli 2 suini non destinati alla produzione alimentare per detentore il numero massimo di suini allevabili per affezione, oltre a fissare specifiche condizioni per la legittima detenzione di essi, quali il divieto di riproduzione e l’osservanza di rigorose misure di controllo e monitoraggio».
I provvedimenti nazionali e regionali per l’eradicazione della Psa nel Lazio hanno però di fatto limitato le attività di tutela dei 140 suidi in difficoltà da parte della struttura di ospitalità. I provvedimenti impugnati sono molti ma la questione di fondo sollevata dalla ricorrente, e da una serie di associazioni animaliste costituitesi ad adiuvandum, e valutata dal Tar è se gli abbattimenti potevano essere oggetto di deroga in considerazione della detenzione di questi animali non per fini alimentari ma per accudirli e quindi d’affezione.
Una deroga possibile in base al Regolamento UE 687/2020, articolo 13, tanto che la Asl competente, su sollecitazione di associazioni animaliste, ha chiesto, al Commissario straordinario governativo per l’emergenza Psa se fosse possibile utilizzarla. Non avendo ricevuto risposta in otto giorni, la Asl ha notificato l’ordine di abbattimento. La risposta del Commissario straordinario è arrivata dopo ulteriori quattro giorni ed il Tar ha rilevato come la fretta adottata dalla Asl non sia stata assistita da adeguata istruttoria e ponderazione.
Secondo il Tar la deroga era concedibile perché la struttura di ospitalità fornisce valore educativo e culturale dei suidi detenuti connesso alla qualificazione in termini di rifugio/santuario per animali in difficoltà, così come (sostiene il Tar) prevede il «considerando 18 del Regolamento UE 687/2020. In tali casi l’applicazione di misure generali potrebbe avere conseguenze indesiderate e sproporzionate». E, ricorda il Tar Lazio, «i regolamenti comunitari, compresi i regolamenti delegati, come nella fattispecie, sono atti giuridici definiti nell’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), i quali hanno lo scopo di garantire l’applicazione uniforme in tutta l’Unione della rispettiva normativa, e hanno portata generale, sono vincolanti in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili negli Stati membri dell’Unione. La circostanza che, all’interno del nostro ordinamento, non sia specificatamente prevista la possibilità di deroga agli abbattimenti preventivi in zona assoggettata a restrizione non assume valenza ostativa alla possibilità per l’amministrazione competente di procedere a una valutazione in tal senso e al dovere di provvedervi sicuramente almeno nel caso in cui vi sia una specifica richiesta in tal senso».
Poco conta, inoltre (ma in realtà ci si dovrebbe chiedere e chiedere alla Asl romana perché sia così) che i suidi siano detenuti illegittimamente perché, spiega il Tar, ciò «non esclude che, allo stato, e fino a quando siano in concreto ospitati nella struttura e affidati alla sua custodia (peraltro con provvedimento dell’autorità giudiziaria), svolgano effettivamente la predetta funzione educativa».
Infine il Tar pone in evidenza come siano da tenere in debito conto le modifiche apportate all’articolo 9 della Costituzione che hanno introdotto «il valore della tutela degli animali», garantendo «la centralità e la statualità della disciplina di tutela degli animali». In definitiva, in attesa del probabile appello al Consiglio di Stato, la tutela degli animali d’affezione prevale sulle necessarie azioni di contenimento di una malattia altamente trasmissibile tra i suidi con effetti economici devastanti come la Psa ma è pure vero che le attività di contenimento afferiscono anche alla sfera amministrativa fulcro della quale è la corretta ed esaustivamente motivata adozione di atti soggetti anche allo scrutinio della magistratura competente. Correttezza ed esaustiva motivazione che, nel caso romano, evidentemente mancano.
Gli atti impugnati sono stati annullati e la Asl dovrà ora valutare l’adozione di un nuovo ordine di abbattimento preventivo questa volta ponderato e motivato quanto alla possibile deroga.
Fabio Modesti