Si tratta dell’area del parco regionale «Isola di Sant’Andrea e litorale di Punta Pizzo», la richiesta della società Its è stata respinta dal Consiglio di Stato
Dice il Consiglio di Stato che non possono esserci parcheggi nel parco regionale «Isola di Sant’Andrea e litorale di Punta Pizzo» a Gallipoli in provincia di Lecce. Ed è così fino a quando le norme resteranno quelle della legge della Regione Puglia n. 20/2006 con cui è stato istituita quell’area protetta. I giudici di Palazzo Spada si sono espressi con un parere nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Its (Iniziative Turistiche Salento) Srl contro il provvedimento di diniego del Comune di Gallipoli alla realizzazione di parcheggi funzionali all’attività del lido Pizzo. Allo stesso modo si è espressa l’Autorità di gestione del parco regionale. La vicenda dell’istituzione di quest’importante area protetta è stata raccontata qui.
L’interpretazione della legge istitutiva del parco
Il Consiglio di Stato nel suo parere afferma che «i pareri formulati dal Comune di Gallipoli e dall’ufficio dell’Ente parco si richiamano all’applicazione della legge regionale della Puglia n. 20 del 2006 con la quale è stato istituito il Parco naturale regionale “Isola di Sant’Andrea e litorale di Punta Pizzo”. Le finalità della normativa sono precisate dall’articolo 2 della legge e sono riassumibili nell’obiettivo di conservare gli habitat naturali e seminaturali, la flora e la fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici e gli equilibri ecologici superficiali e sotterranei; lo stesso articolo chiarisce che la promozione e riqualificazione delle attività economiche deve riguardare quelle “compatibili” con tali finalità. Nel provvedimento di diniego definitivo il Comune evidenzia le caratteristiche dei siti e degli habitat interessati dagli interventi per i quali era stata presentata apposita istanza, tra cui quello della società ricorrente, sia con riferimento alle componenti ambientali tutelate anche dal Piano paesaggistico territoriale regionale della Puglia sia relativamente alle specie faunistiche e vegetali». E pertanto «è in tale contesto che deve essere interpretata la specifica disposizione concernente il divieto di transito con mezzi motorizzati fuori dei percorsi viari preesistenti. Non appare contradditorio quindi affermare che il divieto di transito debba riguardare anche le aree di parcheggio, che presuppongono una mobilità al loro interno a prescindere dai percorsi utilizzati per raggiungerle. Nel parere reso dall’Ente parco, espressamente citato nelle premesse del diniego reso dal Comune, si rileva inoltre che l’insieme delle domande di autorizzazione interessa un’area estesa e si riferisce ad una utilizzazione contemporanea che, anche in ragione “dell’età dei parcheggi”, si presenta non compatibile con le finalità istitutive del Parco naturale per gli effetti derivanti sulle “matrici ambientali”. I provvedimenti impugnati appaiono, pertanto, adeguatamente motivati».
Il Piano territoriale che ancora non c’è
Qualcosa potrebbe cambiare, però, con l’approvazione del Piano territoriale per il parco, attualmente in fase di Valutazione ambientale strategica (Vas) presso la Regione Puglia. Tra i documenti depositati nel procedimento vi sono anche l’aggiornamento della carta degli habitat della direttiva 92/43/CEE elaborata dal circolo di Legambiente di Gallipoli «Antonio Cederna» e l’aggiornamento del sistema della mobilità e dei parcheggi su incarico affidato dal Comune nel 2020.
Fabio Modesti