Le spiagge siano sempre accessibili

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I giudici di Palazzo Spada hanno statuito in una recente sentenza che l’ordinanza con cui un Sindaco impone al gestore della concessione balneare «di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione» durante tutto l’anno, è legittimo

Tempi duri per i balneari. In attesa che la Corte di Giustizia UE si pronunci sull’eventuale violazione delle norme unionali sulla concorrenza (direttiva 2006/123 CE «Bolkenstein») da parte dell’Italia, derivante dal rinnovo automatico delle concessioni del demanio costiero alle società che gestiscono gli stabilimenti balneari, il Consiglio di Stato dice la sua su un argomento collegato e cioè l’obbligo di garantire l’accesso alla battigia a chiunque.

I giudici di Palazzo Spada hanno statuito in una recente sentenza che l’ordinanza con cui un Sindaco impone al gestore della concessione balneare «di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione» durante tutto l’anno, è legittimo.

Il ricorso al Consiglio di Stato era stato presentato da una società che gestisce uno stabilimento balneare nel Comune di Lerici, in Liguria, e che si era vista già respingere dal Tar il primo ricorso. L’obbligo disposto con l’ordinanza comunale, affermano i massimi giudici amministrativi, «non ha quindi carattere espropriativo, ma si propone di regolare l’uso in questione, per mantenere la libera fruizione del litorale e del mare malgrado il legittimo titolo che ne abilita lo sfruttamento economico, e dunque di contemperare l’interesse del concessionario con quello della generalità dei consociati, alla cui immanente tutela è preposta l’autorità demaniale».

Statuisce ancora il Consiglio di Stato che «è inoltre legittimo destinatario che si trova nella disponibilità materiale del bene demaniale, a prescindere dal titolo giuridico di diritto privato con il concessionario», che «non sono del pari necessarie ragioni di urgenza per imporre l’ordine nei confronti dei legittimi destinatari» e che «non vi è poi alcun limite temporale relativo ad ogni anno solare in cui l’obbligo deve essere ottemperato, posto che nessuna indicazione in questo senso è ricavabile dalla legge». Inoltre, «il carattere vincolato del provvedimento non comporta quindi alcuna illegittimità, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge generale sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241, per l’omessa comunicazione [di avvio del procedimento, N.d.R.] ai sensi dell’art. 7 della medesima legge».

Infine, secondo il Consiglio di Stato, il limite stabilito dalla legge regionale ligure di settore per la predisposizione di percorsi per l’accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare, ossia «indicativamente ogni 200 metri di fronte mare», «non è tassativo, come reso palese ai sensi dell’art. 12 delle preleggi dall’impiego dell’avverbio “indicativamente”».

Si attende il coraggio di altri Sindaci con Piani comunali della costa fatti come si deve e non arraffazzonati e calzati su situazioni già predeterminate (ogni riferimento a Costa Ripagnola in quel di Polignano a Mare, in Puglia, non è casuale).

 

Fabio Modesti