Rinnovabili dovunque e comunque… c’è un giudice a Palermo

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Sicilia
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֎«La norma della Regione siciliana, pur così interpretata, afferma il Cgars, non manifesta, invero, alcun profilo d’incostituzionalità, in quanto non tracima le competenze legislative della Regione né si pone in contrasto con i principi fondamentali e le norme multilivello che disciplinano la materia»֎

Può sembrare una questione di lana caprina, un’esegesi della norma che non influenza più di tanto l’installazione di torri eoliche comunque e dovunque. Ma la sentenza del 5 ottobre scorso del Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione Siciliana (Cgars), il secondo livello di giustizia amministrativa in quella Regione a Statuto speciale, è interessante proprio per l’interpretazione che fa della norma regionale rispetto alla disciplina nazionale in materia di rinnovabili.

La questione riguarda Enel Green Power, la società dell’Enel dedicata agli impianti industriali di rinnovabili, che ha chiesto l’autorizzazione alla Regione Sicilia per un impianto eolico, Trapani 2, da 96 MW di potenza nominale e per le relative opere connesse da installare nel territorio dei comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Castelvetrano e Santa Ninfa (TP). Gli uffici regionali hanno chiesto alla società di indicare la disponibilità giuridica delle aree dove installare le torri eoliche ma Enel Green Power non l’aveva e pensava di avviare le procedure di esproprio dopo l’ottenimento dell’autorizzazione. La Regione ha archiviato l’istanza per carenza di documentazione comunicando che l’avvio della procedura espropriativa sarebbe potuta avvenire, post autorizzazione, per le aree destinate alle opere connesse mentre, invece, le aree su cui localizzare le torri eoliche dovevano essere già nella disponibilità giuridica della società. Questo sulla scorta della legge regionale siciliana n. 29/2015, articolo 2.

L’interpretazione del Tar Sicilia…

Enel Green Power ha presentato ricorso al Tar Sicilia ed i giudici di primo grado le hanno dato ragione motivando la sentenza col fatto che la norma siciliana «non pone un espresso divieto di espropriazione per le aree di sedime; anzi, il comma 1 del predetto articolo prevede espressamente che “il proponente dimostra la disponibilità giuridica dei suoli interessati alla relativa installazione secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4″». Di più, dicono i giudici del Tar Sicilia, «l’interpretazione meno restrittiva appare inoltre preferibile anche alla luce dei principi costituzionali: un’interpretazione che precludesse il ricorso alla procedura espropriativa per le aree di sedime sarebbe infatti in contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost., nonché in contrasto col diritto dell’Unione Europea, che mostra un palese favore per la realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile».

E quella del Cgars…

La Regione Sicilia ha appellato la decisione del Tar confermando la propria interpretazione restrittiva della norma ossia che essa «sarebbe “chiarissima” nell’affermare che all’atto di iniziativa procedimentale, il privato, per quanto riguarda le aree su cui si aspira a collocare l’impianto (eolico), deve allegare o il titolo di proprietà, o un atto negoziale che costituisca fondamento del possesso o della detenzione dell’immobile; e che, invece, solo e unicamente per le opere connesse la norma regionale prevede la possibilità del ricorso alla procedura espropriativa».

E il Cgras la condivide pienamente motivando la sua decisione di riforma della sentenza del Tar Sicilia col fatto che «a fronte di una preclara interpretazione meramente letterale del testo di legge non è dato al giudice ricorrere agli ulteriori criteri interpretativi indicati dall’art. 12 preleggi, in ragione del noto brocardo in claris non fit interpretatio».

L’interpretazione della volontà del legislatore regionale appare ancora più chiara nella relazione di accompagnamento al disegno di legge poi approvato dall’Assemblea siciliana. Da essa si evince chiaramente, dicono i giudici del Cgras, che «nella Regione siciliana per la realizzazione degli impianti eolici è indispensabile documentare la disponibilità dei terreni ove posizionare le strutture portanti, potendosi ricorrere alle procedure espropriative solo per i suoli ove posizionare le opere connesse per renderli funzionanti (tra cui, per esempio, gli elettrodotti di collegamento). Opina il Collegio la normativa regionale testé esaminata non si presti ad alcuna diversa interpretazione (neanche “costituzionalmente orientata”), per le ragioni che saranno esposte infra, e che dunque l’accoglimento del ricorso in prime cure ne abbia postulato una sostanziale, quanto impropria, disapplicazione; che certamente non si ritiene di poter confermare».

La costituzionalità della norma siciliana

«La norma della Regione siciliana, pur così interpretata, afferma il Cgars, non manifesta, invero, alcun profilo d’incostituzionalità, in quanto non tracima le competenze legislative della Regione né si pone in contrasto con i principi fondamentali e le norme multilivello che disciplinano la materia».

E rincara: «la competenza legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale deve essere esercitata “in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato [che, si badi, è concetto ben diverso, e assai più ristretto, rispetto ai ‘principi fondamentali della materia’], con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali [che, almeno fintanto che l’interprete si ritenga vincolato a muoversi nell’assetto costituzionale vigente senza ambire a modificarlo, certamente non possono essere intese come un mero sinonimo, o traslitterazione, dei predetti ‘principi fondamentali della materia’] e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli di altre regioni”: sotto ogni altro profilo, alla competenza legislativa primaria di dette regioni si dovrebbe riconoscere piena libertà di contenuti e di fini. Che piaccia o meno e che sia più o meno funzionale sotto il profilo pratico, e non si vuole certamente negare che di ciò, per profili in senso lato politici, si possa ampiamente discutere, questo è l’assetto che il legislatore costituzionale ha stabilito agli albori della Repubblica italiana».

 

Fabio Modesti