֎Vanno protette non solo le popolazioni di uccelli selvatici, riportate nell’Allegato I della Direttiva 79/409 Cee «Uccelli», ma anche quelle ulteriori meritevoli di protezione. È quanto sostiene l’avvocato generale della Ue Juliane Kokott in un procedimento davanti alla Corte di Giustizia Ue avviato dal Consiglio di Stato della Repubblica di Grecia֎
Le specie da tutelare nelle Zone di protezione speciale (Zps), designate dagli Stati membri Ue per proteggere le popolazioni di uccelli selvatici, non sono solo quelle riportate nell’Allegato I della Direttiva 79/409 Cee «Uccelli», secondo il testo coordinato con la Direttiva 2009/147/CE, ma sono anche quelle ulteriori meritevoli di protezione, stabilendo tuttavia delle priorità. È quanto sostiene l’avvocato generale della Ue Juliane Kokott in un procedimento davanti alla Corte di Giustizia Ue avviato dal Consiglio di Stato della Repubblica di Grecia.
La Grecia ha adottato misure di conservazione minimali per tutte le Zps designate sul proprio territorio stabilendo non solo regole per l’attuazione di progetti e attività all’interno di una Zps secondo la procedura prevista dalla direttiva sulla valutazione d’impatto ambientale e dalla direttiva «Habitat» per la valutazione di incidenza, «ma anche misure di protezione per attività per le quali non sono richieste la preventiva autorizzazione ambientale né una debita valutazione (tra le quali caccia, ricomposizione fondiaria, silvicoltura, uso di esche avvelenate, pesca, ricerca scientifica)».
Le contestazioni delle associazioni protezionistiche
Alcune associazioni protezionistiche hanno eccepito, rivolgendosi alla magistratura amministrativa ellenica, la non corretta applicazione della Direttiva «Uccelli». In particolare hanno contestato che le disposizioni impugnate, in quanto prevedono misure di protezione applicabili allo stesso modo a tutte le Zps, non tutelano ognuna delle specie elencate nell’allegato I della direttiva e gli uccelli migratori regolarmente presenti in ciascuna zona.
Viene contestato che sarebbero protette «solo le specie di designazione di una Zps e solo a condizione che soddisfino i criteri numerici stabiliti nel precedente decreto interministeriale n. 37338/1807/2010. Per contro, ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva “Uccelli”, la protezione sarebbe concessa in ragione dell’inclusione di una specie nell’allegato I di tale direttiva. Pertanto, secondo i ricorrenti nel procedimento principale, viene violato anche il principio dell’effettiva applicazione della direttiva “Uccelli”».
Le considerazioni dell’avvocato generale Ue
L’avvocato generale dell’Ue, Kokott, ritiene, e propone alla Corte di Giustizia di dichiarare, che «le autorità competenti devono determinare quali specie di uccelli meritevoli di protezione siano presenti in una Zps, quale sia il contributo di tali popolazioni agli obiettivi della direttiva “Uccelli”, nonché i rischi e i pericoli cui sono esposte. Su tale base devono essere sviluppati gli obiettivi di conservazione e le misure di conservazione necessarie alla realizzazione di tali obiettivi per le Zps. In tale contesto, le autorità competenti possono accordare priorità a specifici obiettivi di conservazione rispetto ad altri e concentrare i mezzi disponibili in tal senso, evitando al contempo di sprecare tali risorse per misure di protezione di scarsa efficacia […]. Il fatto che una data Zps sia la più idonea per la protezione di talune specie di uccelli deve generalmente riflettersi in tali priorità, dal momento che il sito è stato designato per la loro conservazione. Tuttavia — prosegue la Kokott — le presenze delle altre specie meritevoli di protezione nelle Zps non devono essere genericamente ignorate. Al contrario, una rinuncia o una limitazione degli obiettivi e delle misure di conservazione per quanto riguarda altre specie meritevoli di protezione presenti in una Zps richiede un’attenta valutazione dell’importanza di tali presenze per la conservazione di dette specie, che deve riflettersi anche nella motivazione delle rispettive priorità».
Le proposte alla Corte di Giustizia Ue
In definitiva, l’avvocato generale dell’Ue propone alla Corte di Giustizia di interpretare la Direttiva «Uccelli» nel senso che essa «impone agli Stati membri di stabilire, per ciascuna zona di protezione speciale, obiettivi e misure di conservazione individuali per tutte le specie di uccelli elencate nell’allegato I e le specie migratrici regolarmente presenti, nonché i loro habitat. Al riguardo, gli Stati membri devono definire le priorità e, in tale contesto, concentrare gli obiettivi e le misure di conservazione su talune specie e sui loro habitat».
Ancora, che «le misure di protezione, conservazione e ripristino applicabili allo stesso modo per tutte le Zps di uno Stato membro, che non possono, di per sé, comportare un ordine di priorità, devono essere applicate, conformemente all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147, sia alle specie di uccelli per le quali la zona di protezione speciale è stata designata, sia alle altre specie di uccelli ivi presenti elencate nell’allegato I della direttiva, nonché alle altre specie migratrici ivi regolarmente presenti».
Infine, propone di interpretare le norme sulle valutazioni ambientali delle direttive «Via» ed «Habitat» (quest’ultima per la valutazione di incidenza) nel senso che «l’obbligo di effettuare una valutazione ambientale dei progetti ai sensi della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, non incide sulla portata degli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147» [ossia di adottare misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie dell’Allegato I nella loro area di distribuzione e delle specie di uccelli migratori, N.d.R.].
Fabio Modesti