Rinnovabili, il «favor» si affievolisce, la tutela del paesaggio avanza

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A Milano il più grande fotovoltaico sui tetti d’Italia, al primo posto in Europa
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֎Il Consiglio di Stato, IV sezione, mette la tutela del paesaggio al centro di una propria sentenza contro la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili֎

Questa volta il Consiglio di Stato, IV sezione, mette la tutela del paesaggio al centro di una propria sentenza contro la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (Fer).

La decisione pubblicata nei giorni scorsi riguarda l’installazione di un impianto integrato denominato «San Giovanni», di produzione elettrica da fonte fotovoltaica e di produzione agricola della potenzia nominale di 6 MW su circa 15 ettari dei quali circa 3,1 occupati da pannelli e circa 1,3 occupati da viabilità interna e cabine. Sul progetto si erano espresse negativamente tutte le amministrazioni pubbliche intervenute nel procedimento in capo alla Provincia di Taranto perché per la medesima Provincia, per la Regione Puglia-Sezione Paesaggio e per la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo il progetto era contrario agli indirizzi di tutela del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (Pptr) e perché secondo l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa Puglia) vi erano criticità legate a potenziali interferenze con specie endemiche tutelate, carenze documentali, nonché criticità legate agli impatti cumulativi. La società proponente ha impugnato il diniego dinanzi al Tar Puglia – Sezione di Lecce che ha rigettato il ricorso.

Le motivazioni del Consiglio di Stato

La società ricorrente ha rappresentato al Consiglio di Stato i medesimi motivi di ricorso presentati al Tar Puglia. Sono lunghi ed articolati e sono rinvenibili nella sentenza dei giudici di Palazzo Spada. Quel che preme invece evidenziare sono le motivazioni di rigetto dell’appello da parte della IV sezione del Consiglio di Stato.

Scrivono i massimi giudici amministrativi che «l’autorizzazione di tali impianti venga rilasciata “nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico” [secondo l’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003]. Consegue a tanto che l’art. 12 in esame deve coordinarsi con il Pptr (piano paesaggistico), quest’ultimo di diretta derivazione normativa primaria, siccome approvato ai sensi degli artt. 135 e 143 del d.lgs n. 42/2004 con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell’art. 1 della l.r. n. 20/2009. Tale coordinamento si impone in coerenza con le attribuzioni di governo del territorio, tutela dell’ambiente, tutela del paesaggio e tutela del patrimonio storico-artistico (di competenza concorrente Stato-Regioni), di cui all’articolo 117 della Costituzione, conformemente ai principi di cui all’art. 9 della Costituzione ed alla Convenzione europea sul paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con legge n. 14 del 2006 (rubricata “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio”, entrata in vigore il 21 gennaio 2006); norme aventi pari dignità di quelle energetiche nel quadro normativo. Non si può, pertanto, riconoscere dignità e valore agli obiettivi in tema di produzione energetica a discapito di quelli finalizzati alla tutela del paesaggio. Né la necessità di perseguire determinati obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili può giustificare, in assoluto (in ragione di un generale principio di “favor”), una azione sul territorio che prescinda, mercé un equilibrato bilanciamento degli interessi, l’attuazione efficace e rispettosa di altre esigenze di tutela e sviluppo aventi uguale dignità e forza giuridica».

Il Pptr non eccede le competenze regionali

Scrivono ancora i giudici amministrativi che «nel caso di specie, è vero che l’area scelta per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico non ricade né è in prossimità di zone di protezione speciale, né siti di importanza comunitaria zone Iba; che sull’area oggetto di intervento non insistono aree protette di cui alla legge n. 394/1991; che l’unica interferenza diretta dell’intervento con i beni e le ulteriori componenti paesaggistiche individuate dal Pptr è quella dovuta all’elettrodotto, che interseca la SP 93 e la SS 7 ter, entrambe classificate dal Pptr come Ucp – Strade a valenza paesaggistica (art. 88, nta PPTR). Tuttavia, il sito interessato dall’intervento proposto ricade nella Figura “Le Murge Tarantine”, nello Schema d’Ambito Paesaggistico – Ambito n. 5.10 “Tavoliere Salentino; parte del tracciato dell’elettrodotto aereo ricade in aree a “Media pericolosità Idraulica” e a “Bassa Pericolosità Idraulica”, disciplinate dagli artt. 8 e 9 delle n.t.a. del Pai; rispetto al Pta (piano di tutela delle acque) le aree in esame ricadono nelle perimetrazioni di “Aree interessate da Contaminazione Salina” e “Aree interessate da Tutela Quali-Quantitativa” e aree del corpo idrico “Acquifero Carsico del Salento”, della Tav. B) allegata al Pta della Puglia. Ragion per cui, correttamente l’amministrazione (sulla scorta dei principi sopra evidenziati) ha tenuto conto della rilevanza dei valori ambientali e paesaggistici oggetto di tutela per un opportuno coordinamento con l’interesse giustapposto di matrice energetica».

Ma soprattutto chiariscono che «le considerazioni che precedono revocano in dubbio l’attendibilità anche della censura con cui la Società, nel contestare il Pptr nell’individuazione delle tipologie di impianti realizzabili sul territorio, giudica l’esercizio della funzione esorbitante, ritenendo che la competenza della Regione vada circoscritta alla sola individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. […]  Consegue a tanto che, nelle procedure di Via (come nel caso in esame) l’accertamento di compatibilità paesaggistica, deve essere effettuata, così come precisato nell’art. 91 comma 1, delle n.t.a. del Pptr, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del Pptr (come sopra chiarito), sia rispetto alla normativa d’uso di cui alla sezione C2) della scheda d’ambito della “Campagna brindisina”. Nell’analisi di tali impatti, l’amministrazione ha riscontrato e documentato le criticità paesaggistiche dell’uso del fotovoltaico a terra e lo snaturamento del territorio agricolo, con riferimento alle componenti di paesaggio e alla normativa collegata, anche con riferimento alla Sezione C2 della “Scheda d’Ambito”, con argomentazioni immuni da vizi di ragionevolezza e travisamento dei fatti, siccome rese sulla base di un comprovato esame del progetto e di una conseguente valutazione comparativa degli interessi. La valutazione che ne è conseguita non è stata operata in termini di vincolatezza (e stretta consequenzialità) alle previsioni del Pptr, bensì di contemperamento degli interessi sottesi alla matrice energetica con le finalità di tutela dell’ambiente e del paesaggio, alla luce degli obiettivi strategici del Piano, articolatamente illustrati dalle amministrazioni, dell’impatto sul territorio e segnatamente sul consumo di suolo agricolo. La circostanza che i suoli fossero incolti non implica che degli stessi se ne potesse revocare in dubbio la destinazione (agricola) impressa dal Piano e dalle previsioni urbanistiche, trascurandosene gli obiettivi a vantaggio preminente, se non esclusivo, dell’iniziativa economica».

 

Fabio Modesti