L’Enea diventa Enes – Gli articoli

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Art. 16-bis.
(Istituzione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENES).

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES).

2. L’ENES è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.

3. L’ENES opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico. L’ENES svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) di cui ai decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.36, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 6 del presente articolo, è soppresso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l’attuazione dei programmi per l’assunzione e l’utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l’erogazione delle risorse dell’ENES. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l’eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

5. La denominazione «Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione di «Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA)».

6. Per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all’avvio dell’ENES, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.