Rosa Filippini, Presidente di Amici della Terra dichiara: «Stralciando il Decreto Ministeriale sul fotovoltaico dal pacchetto di decisioni da prendere per l’attuazione del Decreto legislativo, Romani sta sconfessando il suo stesso provvedimento».
Sia la legge di recepimento della Direttiva (art. 17) sia il Dlgs 28/2011 (art 23) stabiliscono criteri generali di efficacia, di efficienza e delle ricadute sui costi per gli utenti nelle tariffe, nella definizione dei nuovi incentivi su rinnovabili ed efficienza energetica (il decreto legislativo riguarda infatti anche la riforma del meccanismo di certificati bianchi e il meccanismo per i piccoli interventi di efficienza energetica e rinnovabili termiche che potrà sostituire le detrazioni fiscali del 55% a partire dal 2012).
La decisione di Romani di adottare il solo DM con gli incentivi per il fotovoltaico, in anticipo rispetto agli altri e in deroga al quadro generale, rischia di ipotecare tutto il potenziale di incentivazione che può realisticamente pesare sulle bollette degli italiani.
In questo modo si determina una grave discriminazione verso altre fonti rinnovabili come quelle termiche che hanno il costo più basso, maggiori ricadute per l’industria italiana e che rappresentano il contributo più importante (44%) all’obiettivo europeo.
Occorre che il Governo prenda atto che la trattativa aperta sul fotovoltaico sta diventando l’ennesimo atto in contrasto con le più elementari esigenze di pianificazione.
«Lo abbiamo già detto – sottolineano gli Amici della Terra – e dopo la Seconda Conferenza nazionale sulle rinnovabili termiche lo ripetiamo: “oltre a sentire chi fa più rumore, occorre anche ascoltare chi fa più energia”».
Art. 23 Dlgs 28/2011 (Regimi di sostegno – Principi generali):
«1. Il presente Titolo ridefinisce la disciplina dei regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili e all’efficienza energetica attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione. La nuova disciplina stabilisce un quadro generale volto alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l’armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori.
La legge delega del dlgs (art 17 ) prevedeva:
1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera c), anche attraverso la regolazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;
b) nel definire il Piano di azione nazionale, da adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell’elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo all’esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici;
h) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Fonte: L. 4 giugno 2010, n. 96 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (GU n. 146 del 25-6-2010 – Suppl. Ordinario n.138).
(Fonte Amici della Terra)