Dopo la mora della Ce, l’Italia prende provvedimenti

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Tutti gli edifici devono essere dotati dell’attestato di certificazione energetica, fanno eccezione quelli ricadenti nel codice dei beni culturali e del paesaggio, i fabbricati industriali, artigianali, agricoli, ecc.

Avere edifici che non sprechino energia, sia d’inverno che d’estate, è sempre più importante, non solo per la crisi energetica che stiamo vivendo, ma anche per rispetto dell’ambiente e per sensibilità verso i cambiamenti climatici che viviamo ormai nel nostro quotidiano.

Ogni nostra azione lascia un’impronta sull’ambiente, la nostra casa, la sua gestione, i suoi consumi energetici, la sua climatizzazione invernale ed estiva, la produzione di acqua calda e molte altre attività domestiche possono, se ben gestite, contribuire al migliorare lo stato dell’ambiente.

L’Europa prima e il legislatore nazionale poi, consapevoli di ciò,  hanno dato vita ad una normativa che contiene la disciplina energetica degli edifici, il Decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192 che ha dato attuazione nel nostro Paese alla direttiva 2002/91/CE.

Il decreto legislativo prevedeva in caso di compravendita o locazione l’obbligo di allegare al contratto l’attestazione di qualificazione energetica (Aqe) o l’attestato di certificazione energetica.

Con la legge n. 133 del 6 agosto 2008 questo obbligo è però venuto meno. La Commissione Europea ha valutato quanto disposto dalla legge attuata nel 2008 come una violazione della direttiva 2002/91/Ce mettendo in mora l’Italia.

La decisione europea ha fatto si che l’Italia provvedesse a emanare nuovi provvedimenti in materia di risparmio energetico in edilizia, pubblicati recentemente nella Gazzetta ufficiale.

Si tratta del Dpr del 2 aprile 2009 n. 59 concernente l’attuazione della direttiva Ce sul rendimento energetico in edilizia che stabilisce i requisiti energetici minimi, invernali ed estivi, per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti, siano essi pubblici che privati e le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, rifacendosi alle norme tecniche nazionali; e del Decreto ministeriale del 26 giugno 2009 sulle linee guida nazionali,che scende nel dettaglio disciplinando la prestazione energetica degli edifici, la metodologia di classificazione degli edifici, i metodi di calcolo, la rappresentazione grafica delle prestazioni, il modello di attestato energetico ed altro ancora. Entrambi i provvedimenti sono già in vigore.

Quindi tutti gli immobili da luglio devono essere dotati dell’attestato di certificazione energetica, fanno eccezione gli immobili ricadenti nel codice dei beni culturali e del paesaggio, i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati da esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili, ed i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq.

Le Regioni e le Province che, invece, hanno già legiferato in materia, sono tenute ad adottare misure atte a favorire un graduale ravvicinamento della propria normativa a quanto disposto dalle linee guida, in particolare dovrà essere assicurata la coerenza delle norme regionali e provinciali a quanto stabilito dal decreto in materia di certificazione energetica.

Per garantire questa uniformità di applicazione delle disposizioni normative su tutto il territorio nazionale è stato istituito un tavolo di confronto e coordinamento, la cui composizione e modalità di lavoro verranno stabilite in un ulteriore decreto, mentre gli obiettivi ed i compiti sono fissati dal decreto ministeriale del 26 giugno.

Il certificato energetico dell’edificio

Fulcro del sistema di certificazione energetica degli edifici è il certificato energetico dell’edificio.

Il certificato energetico valuta l’efficienza energetica di un edificio ed è in grado di  prevedere i costi di gestione dello stesso in termini di consumo di energia. Si tratta quindi di un modo per sfruttare il potenziale energetico nel settore abitativo.

La certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni, viene aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione sia edilizio che impiantistico in grado di modificare la prestazione energetica dell’edificio. Il certificato deve essere prodotto da un professionista indipendente rispetto alla progettazione o alla direzione lavori.

Il decreto ministeriale ha fissato sette classi energetiche degli edifici, dalla A alla G, più l’eccellenza della A+, per indicare con chiarezza i consumi di appartamenti, villette ed edifici commerciali in termini di kWh/annui al metro quadrato per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda, con un piccolo accenno alla climatizzazione estiva.

Vengono indicati metodi di calcolo semplificati per gli edifici esistenti con dimensioni inferiori ai 3.000 mq, mentre sarà possibile certificare in serie gli appartamenti con le medesime caratteristiche.

La Toscana già dal prossimo autunno di doterà di un regolamento sulla certificazione energetica per le nuove case.

Così facendo la Regione si allinea alle norme nazionali ed inoltre prevede la realizzazione di un sistema informativo regionale sulle certificazioni energetiche, consultabile da Province e Comuni, gli enti locali cui spetteranno le funzioni di controllo.

(Fonte Arpat)