Cave, la legge pugliese a rischio costituzionalità

2754
Puglia
Tempo di lettura: 3 minuti

Il vulnus potrebbe essere rappresentato dal fatto che il Consiglio regionale pugliese dà per scontato che nei piani di recupero di cave nelle aree protette (in tutte, anche in quelle nazionali) si possa esercitare attività estrattiva, stabilendo, a vantaggio dell’area protetta che, nell’ambito degli interventi di recupero, «gli oneri per l’esercizio dell’attività estrattiva sono maggiorati del 50 per cento e sono versati annualmente da ciascun esercente per il 70 per cento del totale dovuto a favore dell’autorità di gestione dell’area protetta interessata e per il restante 30 per cento alla Regione»

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato, l’11 giugno scorso, a maggioranza, la nuova legge sull’attività estrattiva («Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva»). Il nuovo testo succede a quello molto datato, risalente al 1985, con il quale il territorio regionale è stato letteralmente massacrato dalle cave per insufficienza della stessa legge e per lassismo gestionale.

Un tentativo di porre rimedio fu posto con il Piano regionale delle attività estrattive (Prae) che ha cercato di riorganizzare quest’attività economica articolandola sul territorio regionale: una serie di bacini di utilizzazione per i quali elaborare piani specifici di coltivazione e di estrazione del materiale lapideo.

L’applicazione del Prae, però, si è dovuta ben presto confrontare con la crisi economica dell’ultimo decennio durante la quale l’attività estrattiva ha subìto un drastico calo di fatturato. Vorremmo però soffermarci su un solo articolo, il 14 rubricato «Interventi di recupero ambientale delle cave dismesse».

L’articolo riguarda, appunto, il recupero di cave dismesse in tutto il territorio regionale ma, in realtà, dovrebbe servire, nella volontà del legislatore regionale, a disciplinare tale attività nelle aree protette e nei Siti Natura 2000. Per farlo si è mutuato molto del lavoro messo nero su bianco nello schema di Regolamento del Parco nazionale dell’Alta Murgia, adottato da quell’Ente Parco fin dal 2010. La norma proposta dal secondo Parco nazionale istituito in Puglia, e tutt’ora contenuta nello schema di Regolamento del Parco in fase di approvazione da parte del ministero dell’Ambiente previa intesa della stessa Regione, prevede che le ferite lasciate aperte dall’attività estrattiva possano essere almeno in parte rimarginate con specifici progetti di recupero. La finalizzazione del recupero di una cava, secondo lo schema di Regolamento del Parco può essere per «scopi naturalistici, quali la realizzazione interventi per la nidificazione di specie di interesse conservazionistico, per scopi scientifici ed educativi, quale l’approntamento di luoghi adatti allo studio ed alla osservazione geologica o paleontologici, per scopi fruitivi, ricreativi e museali, quali l’approntamento di luoghi adatti ad una fruizione organizzata di valori geologici, naturalistici, paleontologici, storici, relativi ai tradizionali sistemi di cava e all’utilizzo monumentale delle pietre della cava».

La coerenza tra le nuove norme regionali sulle attività estrattive e le regole che disciplinano questo settore nelle aree protette nazionali, ad esempio nei Parchi nazionali dovrebbe essere data da un inciso nel testo per cui «L’istanza per la realizzazione degli interventi di recupero di cui al comma 6, fatta salva la compatibilità con il regolamento di cui all’articolo 11 della l. 394/1991, è ammissibile solo previa stipula di apposita convenzione con l’autorità di gestione dell’area protetta interessata».

Un po’ poco per non incorrere nelle censure sulla costituzionalità della previsione, intanto perché la legge quadro sulle aree protette (la n. 394/1991 al comma 3., lett. b) dell’articolo 11) dice chiaramente che nei Parchi nazionali sono vietati l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l’asportazione di minerali, delegando, questo è vero, al Regolamento del Parco di stabilire eventuali deroghe al divieto.

Il vulnus potrebbe essere rappresentato dal fatto che il Consiglio regionale pugliese dà per scontato che nei piani di recupero di cave nelle aree protette (in tutte, anche in quelle nazionali) si possa esercitare attività estrattiva, stabilendo, a vantaggio dell’area protetta che, nell’ambito degli interventi di recupero, «gli oneri per l’esercizio dell’attività estrattiva sono maggiorati del 50 per cento e sono versati annualmente da ciascun esercente per il 70 per cento del totale dovuto a favore dell’autorità di gestione dell’area protetta interessata e per il restante 30 per cento alla Regione». Insomma, a scanso di equivoci sarebbe bastato introdurre una semplice norma di rinvio alle disposizioni pianificatorie e regolamentari delle aree protette nazionali senza assumersi rischi di impugnazione da parte del Governo dinanzi alla Corte Costituzionale.

 

Fabio Modesti