Vas e aree protette, nodo per la Corte Ue

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Affinché un regolamento di tutela di un’area protetta sia assoggettato a Vas deve contenere norme precise per la predisposizione ed attuazione di progetti di notevole impatto sui territori

Sostiene M. Campos Sánchez-Bordona, avvocato generale della Commissione europea, che un regolamento di tutela di un territorio di uno Stato membro, che, nel caso di specie, peraltro, riduce la superficie tutelata di circa 600 ettari, non debba essere obbligatoriamente assoggettato alla procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas). L’avvocato della Commissione Ue risponde con le sue conclusioni, depositate il 16 settembre scorso presso la Corte di Giustizia Ue che si dovrà pronunciare definitivamente sul caso, alla richiesta formulata dalla Corte amministrativa federale della Germania a seguito di ricorso di un’associazione tedesca per la protezione ambientale.

La stessa associazione aveva partecipato al procedimento di formazione del regolamento per la tutela di un’area di protezione paesaggistica di poco più di 4.000 ettari denominata Inntal Süd nel Circondario di Rosenheim, non accettandone il testo finale. Il Tribunale tedesco sottopone alla Corte di Giustizia Ue una serie di questioni interpretative della direttiva europea sulla Vas, 2001/42/CE, anche in collegamento con la direttiva Ue sulla valutazione di impatto ambientale (Via) 2011/92/UE.

Le richieste riguardano in particolare l’applicabilità della Vas anche a regolamenti di tutela ambientale, che pure disciplinano l’uso del territorio anche dal punto di vista urbanistico, oltre che a piani e programmi urbanistici e settoriali. Evitando di cadere nei tecnicismi possiamo dire che l’avvocato della Commissione ritiene che i regolamenti di tutela di aree protette debbano essere soggetti a Vas (suggerendola quale conclusione alla Corte di Giustizia Ue) allorquando ricorrano una serie di requisiti: siano adottati da un’autorità di uno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale; siano previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e le misure in esso indicate riguardano, disciplinandoli, settori sensibili individuati dalla direttiva Vas, ossia agricolo, della pesca, dei trasporti, energetico, delle telecomunicazioni, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli. Ma accanto a questi requisiti che rendono assoggettabile un regolamento di tutela alla Vas ve ne deve essere obbligatoriamente un altro che nel caso tedesco manca.

Un regolamento di tutela della natura e del paesaggio, che prevede divieti generali (con possibilità di esenzioni) e requisiti di autorizzazione, per essere sottoposto a Vas deve dettare «norme sufficientemente dettagliate sul contenuto, l’elaborazione e l’attuazione dei progetti menzionati negli allegati I e II della direttiva Via, pur prevedendo alcune misure relative ad attività contemplate in tali progetti».

In pratica, affinché un regolamento di tutela di un’area protetta sia assoggettato a Vas deve contenere norme precise per la predisposizione ed attuazione di progetti di notevole impatto sui territori quali, ad esempio, raffinerie di petrolio greggio, costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione, costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, ma anche cave e attività minerarie, primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo, impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

La questione oggetto della causa dinanzi alla Corte di Giustizia non è di poco conto perché, sempre ad esempio, alcuni regolamenti regionali concernenti le misure di conservazione per i siti Natura 2000, che pure hanno le specificità evocate dall’avvocato della Commissione Ue, non sono stati assoggettati a Vas così come molti provvedimenti di aree naturali protette regionali e nazionali.

Vedremo se la Corte di Giustizia Ue accoglierà i suggerimenti dell’avvocato della Commissione o meno.

 

Fabio Modesti