Orsi e lupi, quando la reazione è sproporzionata

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Una sentenza del Consiglio di Stato che sembra dire alla pubblica amministrazione di ragionare con la testa più che con la pancia anche nell’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti che riguardano situazioni di rischio soprattutto sull’onda di casi unici e di cui non si sono valutate le circostanze in cui essi si siano verificati

È illegittima l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente di abbattimento di orsi e di lupi motivato dalla circostanza di un unico, isolato episodio di contatto fisico-aggressione che determini «danno grave». L’illegittimità è ancor più confermata dal fatto che non siano disposte ulteriori «verifiche» concrete se non quelle di identificazione dell’esemplare. Il provvedimento di abbattimento risulta così irragionevole e sproporzionato «poiché trascura la valutazione specifica del caso concreto, da condurre “contestualmente alla valutazione di ogni singolo intervento di rimozione” [abbattimento]».

A pronunciarsi così è il Consiglio di Stato in una sentenza, non recentissima (è stata pubblicata il 17 marzo scorso) ma che non ha avuto particolare diffusione. Oggetto della pronuncia sono le «Linee guida per l’attuazione della legge provinciale n. 9/2018 e dell’art. 16 della direttiva Habitat» che consentivano al Presidente della Provincia di assumere provvedimenti contingibili ed urgenti, in deroga alle norme comunitaria e nazionale vigenti, per l’abbattimento di esemplari di orso bruno (Ursus arctos) e di lupo (Canis lupus) in determinate circostanze di rischio per l’incolumità pubblica.

Facoltà in deroga peraltro giudicata legittima nel 2019 dalla Corte costituzionale perché bilanciata da una serie di contrappesi tra cui il parere obbligatorio dell’Ispra e l’autorizzazione dell’allora ministero dell’Ambiente.

Le Linee guida, invece, con riferimento agli «Atteggiamenti per i quali è prevista l’applicazione delle azioni energiche (abbattimenti)», hanno previsto «l’applicazione delle azioni energiche (autorizzazioni all’abbattimento o ordinanze di abbattimento) nei confronti di soggetti problematici di orso bruno», stabilendo che tale applicazione «è disposta dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, anche avuto riguardo allo stato di conservazione soddisfacente che contraddistingue entrambe le popolazioni, osservando le condizioni ed i limiti stabiliti dalla normativa di riferimento».

Tra i casi in cui è consentita l’adozione di un provvedimento di abbattimento vi erano anche quelli di «”Aggressione con contatto fisico”, anche in presenza di una sola aggressione e senza necessità di ulteriori verifiche». Un potere di uccisione senza limiti, quindi, che i giudici di Palazzo Spada hanno dichiarato illegittimo poiché «l’esercizio del potere contingibile e urgente – di natura atipica, quindi “imprevedibile” quanto alle concrete situazioni che lo inverano da accertarsi di volta in volta – viene ancorato, da un atto amministrativo presupposto (le linee guida), a precise e predeterminate condizioni dalla cui insorgenza il potere extra ordinem viene (automaticamente) legittimato».

Le Linee guida disponevano precisamente che, «nei casi di (anche unica) “Aggressione con contatto fisico”, l’Amministrazione provinciale non ritiene in nessun caso di subordinare la rimozione ad un eventuale secondo attacco da parte del medesimo esemplare o ad ulteriori verifiche diverse da quelle necessarie per l’identificazione dello stesso».

Sostanzialmente si assegnava un potere di abbattimento «anche in assenza di una previa valutazione in concreto del caso specifico circa l’opportunità di applicazione di una misura meno afflittiva per l’animale (cattura – captivazione), elidendo l’obbligo di dimostrare l’impossibilità di ricorrere ai rimedi esistenti per fronteggiare in concreto una situazione di pericolo». Di fatto ed in diritto una misura sproporzionata che escludeva il contrappeso del parere Ispra. I massimi giudici amministrativi concludono che «l’astrazione delle verifiche implica che la misura più grave, consistente nell’abbattimento dell’esemplare, possa essere disposta con lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente (anche ad horas, con un procedimento compresso e abbassamento delle garanzie) a fronte del mero verificarsi dell’evento […], senza alcuna valutazione in concreto della situazione di pericolo rappresentata dall’esemplare in relazione sia alle condizioni ambientali, sia alle cause che hanno determinato l’aggressione, sia all’entità delle azioni di controllo da mettere in campo. Proprio la circostanza che (anche) un unico, isolato episodio di contatto fisico-aggressione possa inverare il “danno grave” – quale presupposto per l’abbattimento dell’esemplare – senza ulteriori “verifiche” concrete se non quelle di identificazione dell’esemplare, conferma l’irragionevolezza e la sproporzione della disposizione poiché trascura la valutazione specifica del caso concreto, da condurre “contestualmente alla valutazione di ogni singolo intervento di rimozione”».

In sostanza, sembra dire il Consiglio di Stato, la pubblica amministrazione deve sempre ragionare con la testa più che con la pancia anche nell’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti che riguardano situazioni di rischio soprattutto sull’onda di casi unici e di cui non si sono valutate le circostanze in cui essi si siano verificati come, ad esempio, la preclusione di vie di fuga per l’animale oppure l’improvvido avvicinamento dell’essere umano per curiosità o per altro, anche accompagnato da animali domestici.

 

Fabio Modesti