Le nutrie, abbatterle o non abbatterle?

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Importate dal Sud America per utilizzarne la pelliccia,  sono state poi liberate creando non pochi problemi. Senza attendere il parere dell’Ispra, spesso i Comuni optano direttamente per l’abbattimento, senza valutare l’efficacia di un metodo ecologico

La nutria, più comunemente nota col nome di castorino, è un mammifero roditore originario del Sud America. L’areale originario della specie comprende il Brasile, la Bolivia, il Paraguay, l’Argentina ed il Cile, ma, a seguito dello sfruttamento commerciale della sua pelliccia, questo animale si è naturalizzato anche in  diversi paesi del Nord-America, dell’Asia, dell’Africa e dell’Europa.
A causa del fallimento degli allevamenti per la produzione di pellicce di castorino, moltissimi individui sono stati liberati intenzionalmente, per evitare i costi di abbattimento e smaltimento delle carcasse. Da queste immissioni volontarie, unite alle fughe accidentali, si è originata una numerosa popolazione di nutrie che ben si è adattata agli ambienti umidi europei, compresi quelli più inquinati. In alcuni casi, essendo la nutria una grande distruttrice di piante acquatiche, come la tifa, la diffusione di questa specie ha causato squilibri ecologici talmente gravi, da rendere necessaria l’attuazione di drastiche misure di contenimento.
Più in particolare, la sua diffusione nel territorio italiano ha subito un notevole incremento soltanto negli ultimi anni, espandendosi nelle risaie della pianura padana ed arrivando fino al Lazio, lungo il versante tirrenico, ed in Abruzzo lungo quello adriatico. Non di rado è possibile osservare la nutria anche nel nostro meridione, soprattutto in Sicilia ed in Sardegna.
I danni provocati alle colture e agli argini dei nostri corsi d’acqua hanno reso più volte necessaria l’adozione di misure per il suo contenimento, ma vediamo nel dettaglio come funziona o come dovrebbe funzionare questo iter burocratico.
L’articolo 19 della legge n. 157/1992, in materia di norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, individua nelle Regioni gli organi deputati al controllo selettivo delle specie selvatiche. Questo controllo, attuato per lo più sulla base di metodi di contenimento ecologici, deve essere posto in essere solo a seguito di parere tecnico-scientifico diramato dall’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Gli obiettivi che muovono tali forme di controllo sulle popolazioni di selvatici in eccesso sono molteplici: una migliore gestione del nostro patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e del territorio, finalità igienico-sanitarie, tutela dei beni artistici e tutela delle produzioni agro-forestali.
Per queste ragioni e soltanto qualora l’Ispra verificasse l’inefficacia dei metodi ecologici, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento selettivi.
Il controllo di queste specie, considerate, sì, senzienti, ma molto meno tutelate di altre, è questione molto complessa. Il loro contenimento ha ricadute su scala mondiale, portando con sé implicazioni inerenti la biodiversità, la sanità e, non in ultimo, il benessere animale. A tal proposito, basti riflettere sui due aggettivi che fissano i limiti del problema: se animale nocivo porta con sé il concetto di pericoloso e dannoso, l’aggettivo indesiderato, invece, attiene a tutt’altra problematica, potendo esprimere molteplici interessi dell’uomo, alcuni dei quali poco rilevanti o addirittura illeciti.
Il controllo di queste specie indesiderate, come anche marmotte, volpi e piccioni, viene alle volte attuato dai Comuni, attraverso l’emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti. Queste ordinanze, data l’insussistenza dell’emergenza, che da sola ne giustificherebbe l’attuazione, vengono frequentemente rigettate dai Tar. L’odierna giurisprudenza riconosce a dette ordinanze una natura di estrema urgenza e non un mezzo per eludere altri vincoli legislativi, come il sopracitato art. 19. Molto spesso le amministrazioni comunali optano direttamente per l’abbattimento, senza valutare l’efficacia di un metodo ecologico, e le stesse ordinanze riportano scarsi contenuti tecnico-scientifici, senza considerare il fatto che la vera protezione della fauna selvatica non si fa legittimando un pregiudizio ipotetico, ma valutando e misurando l’effettivo grado di dannosità.